Procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico, attuazione della Direttiva Ue 2024/1233

Decreto Legislativo n.83 del 16/04/2026 (G.U. 20/05/2026 )

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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2026, n. 83

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. (26G00100)


(GU n.115 del 20-5-2026)

Vigente al: 4-6-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'allegato A, numero 10);

Vista la direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme Comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, recante «Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286


1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-bis, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, comma 8.1» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attivita' lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari»;

b) all'articolo 5:

1) al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

2) al comma 8.1:

2.1) dopo le parole: «"perm. unico lavoro"» sono aggiunte le seguenti: «e sono indicate le informazioni conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002»;

2.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9-bis.»;

3) dopo il comma 8.1 e' inserito il seguente:

«8.1-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 9-bis, il permesso unico e' rilasciato dal questore entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda.»;

4) al comma 8.2:

4.1) alla lettera c), le parole: «all'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti:

«agli articoli 26 e 26-bis»;

4.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) agli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1, lettere a), h), i), i-bis) e q-bis), r) limitatamente alle persone collocate "alla pari", 1-quinquies e 1-septies;»;

4.3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

«d-bis) agli stranieri di cui agli articoli 27-quinquies e 27-sexies;»;

4.4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato;»;

4.5) alla lettera g), dopo le parole: «studio o formazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui agli articoli 39, 39-bis e 39-bis.1»;

4.6) dopo la lettera g-bis) e' aggiunta la seguente:

«g-ter) agli stranieri che soggiornano ai sensi degli articoli 18, 18-bis, 18-ter, o a titolo di protezione speciale o ai sensi degli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 20-bis, 31, comma 3, e 36, nonche' per motivi religiosi, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, o per residenza elettiva, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno per uno di tali titoli e sono in attesa di una decisione sulla richiesta.»;

5) al comma 9, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

6) al comma 9-bis, le parole: «il termine di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di novanta giorni»;

c) all'articolo 22, comma 5-quinquies, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il datore di lavoro informa tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all'iter del nulla osta.».

Art. 2

Designazione dell'autorita' competente


1. Il Ministero dell'interno e' l'autorita' competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico previsto dall'articolo 5, comma 8.1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria


1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

Entrata in vigore e disposizioni di coordinamento


1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026.

2. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, anche di natura amministrativa, fanno riferimento alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, o al permesso unico di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, i riferimenti si intendono fatti, rispettivamente, alla direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, o al permesso unico di cui all'articolo 5, comma 8.1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 aprile 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

Piantedosi, Ministro dell'interno

Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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