DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2026, n. 115
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. (26G00130)
(GU n.150 del 1-7-2026)
Vigente al: 16-7-2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'allegato A, numero 19);
Vista la direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;
Visto il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione europea e abroga la direttiva 2013/32/UE;
Vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e, in particolare, l'articolo 52, comma 1, lettera b);
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta di persone»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, concernente «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2001/629/GAI»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, concernente «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2026;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 30 aprile 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della salute e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto recepisce la direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime.
Art. 2
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, le parole: «della specifica situazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle esigenze specifiche, ivi comprese quelle di accoglienza».
Art. 3
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 600, primo comma, dopo le parole: «lavorative o sessuali» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale» e le parole da: «ovvero all'accattonaggio» fino alle parole: «prelievo di organi» sono sostituite dalle seguenti: «, all'accattonaggio, alla maternita' surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportino lo sfruttamento»;
b) all'articolo 601, al primo comma, la parola: «, sessuali» e' sostituita dalle seguenti: «o sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale,» e le parole da: «comunque al» fino a: «prelievo di organi» sono sostituite dalle seguenti: «alla maternita' surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento.»;
c) dopo l'articolo 601 e' inserito il seguente:
«Art. 601.1 (Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitu' o di tratta). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 e' punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000.»;
d) all'articolo 602-ter, primo comma, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) se l'autore del reato ha diffuso o ha agevolato la diffusione, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, di immagini, video o analogo materiale di natura sessuale relativo alla vittima.»;
e) all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: «601,» e' inserita la seguente: «601.1,».
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Quando la vittima dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale e' persona straniera resta salva l'applicabilita' dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Particolare tutela e' garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, che non possono essere collocati in strutture destinate agli adulti, cui e' altresi' garantita l'assistenza fornita dai servizi istituiti dagli enti locali in coordinamento con gli enti che realizzano il programma unico di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale e con la previsione di progetti individualizzati di integrazione nonche' soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore eta'.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle amministrazioni competenti nell'ambito della propria autonomia organizzativa sono previsti specifici moduli formativi periodici e specialistici sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali interessati e per tutti gli operatori che possono entrare in contatto con le vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani.»;
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche dirette alla conoscenza e al contrasto alla tratta di esseri umani nel quadro normativo sovranazionale e interno, volte a favorire l'acquisizione di competenze finalizzate anche all'emersione dei reati, alla tutela dei diritti umani e alla tutela delle vittime costrette a compiere atti illeciti in conseguenza diretta dei reati commessi in loro danno, nonche' al perseguimento delle condotte realizzate mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.».
Art. 6
Diritto di indennizzo delle vittime di tratta
1. All'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-ter, e' sostituito dal seguente:
«2-ter. L'indennizzo, nel rispetto della disponibilita' del Fondo e del numero di istanze pervenute nell'anno di riferimento, e' corrisposto in misura non inferiore a euro 1.500 e non superiore a euro 10.000 per ciascuna vittima, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici e privati e fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di reato previste da altre disposizioni di legge, se piu' favorevoli.»;
b) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo periodo, dopo le parole «Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono inserite le seguenti: «Dipartimento per le pari opportunita',», la parola «cinque» e' sostituita dalla parola «due», e dopo le parole «sentenza non definitiva» sono inserite le seguenti: «che condanna»;
2. il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando l'autore del reato e' stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento in cui e' stata accertata la sua responsabilita', la domanda e' presentata entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.»;
c) al comma 2-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo periodo, le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi», e dopo le parole «codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «o dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione».
d) il comma 2-sexies e' abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), si applicano alle domande di accesso al Fondo presentate a seguito del passaggio in giudicato o al deposito delle sentenze o dei provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Coordinatore nazionale anti-tratta). - 1. Il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze ad esso devolute, e' l'organismo deputato a svolgere le funzioni di coordinatore nazionale anti-tratta e come tale:
a) svolge compiti di indirizzo e coordinamento con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonche' di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza ed integrazione sociale concernenti tale fenomeno e coordina gli interventi delle amministrazioni, gli enti e le organizzazioni coinvolti nella prevenzione e nel contrasto della tratta degli esseri umani nonche' nella protezione e assistenza delle vittime;
b) valuta le tendenze della tratta degli esseri umani, avvalendosi di un adeguato sistema di monitoraggio posto in essere, coordinando la raccolta di dati statistici effettuata con il supporto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con il servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento di cui al comma 4;
c) presenta al coordinatore anti-tratta dell'Unione europea una relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio sulla base dei dati forniti ai sensi della lettera b).
2. Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento di cui al comma 1, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, una Cabina di regia interistituzionale e un Comitato tecnico anti-tratta, composto dai rappresentanti delle amministrazioni competenti in materia, degli enti, associazioni e organizzazioni internazionali e nazionali che operano nell'assistenza e protezione delle vittime di tratta e grave fruttamento.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di pari opportunita', sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia interistituzionale e del Comitato tecnico anti-tratta di cui al comma 2. Ai componenti della Cabina di regia e del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. E' istituito presso il Dipartimento di cui al comma 1 un servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento segnalate al numero nazionale gratuito di pubblica utilita' e agli altri canali di comunicazione digitale ad esso correlati, attivo 24 ore su 24, con personale specializzato e multilingue, volto ad assicurare un servizio di primo orientamento e supporto per le vittime di tratta di persone e sfruttamento.
Art. 8
Modifiche all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «o degli enti che realizzano il programma unico di cui al comma 3-bis,», dopo le parole: «accertate situazioni di» e' inserita la seguente: «tratta,» e le parole: «partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale» sono sostituite dalle seguenti: «beneficiare delle misure di assistenza erogate nell'ambito del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui al comma 3-bis.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «attualita' del pericolo ed» sono inserite le seguenti: «agli indicatori di tratta, violenza o grave sfruttamento, nonche'»;
c) al comma 3-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «in via transitoria,» sono inserite le seguenti: «alle vittime presunte» e la parola: «, successivamente,» e' sostituita dalle seguenti: «alle vittime identificate, anche»;
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Le misure di assistenza, incluse quelle del programma unico, sono riconosciute indipendentemente dal luogo di sfruttamento. Esse sono attuate su base consensuale ed informata e si fondano su un approccio incentrato sulle vittime e sensibile alle specificita' di genere, delle persone con disabilita' e dei minori.»;
3) all'ultimo periodo, dopo le parole: «dei ministri» sono inserite le seguenti: «o dell'Autorita' politica delegata in materia di pari opportunita'» e la parola: «protezione» e' sostituita dalla seguente: «integrazione»;
d) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Quando, nell'ambito delle procedure previste dal Meccanismo Nazionale di Referral, di cui all'articolo 13, comma 2-quater, della legge 11 agosto 2003, n. 228, emergono oggettivi indicatori di tratta tali da far ritenere che una persona straniera subisca o abbia subito una situazione di tratta di persone, violenza o grave sfruttamento, di detta situazione vengono informati gli enti che realizzano il programma unico di cui al comma 3-bis. Tali enti, in presenza dei presupposti, attivano le misure di competenza e ne danno comunicazione al questore per il rilascio di un attestato nominativo recante il codice univoco d'identita', assegnato in esito alle attivita' di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dallo straniero, valido per un periodo di recupero e riflessione della durata di quarantacinque giorni.
3-quater. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, nessuna esecuzione di rimpatrio puo' aver luogo nei confronti della persona alla quale e' stato riconosciuto il periodo di recupero e riflessione di cui al comma 3-ter prima della scadenza di tale periodo e sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1. Durante tale periodo alla persona sono garantite le misure transitorie di cui al comma 3-bis. Al termine del periodo, ove sussistano i presupposti, il questore rilascia il permesso di soggiorno di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' per la persona di chiedere la protezione internazionale.
3-quinquies. Fuori dai casi previsti nell'articolo 18-ter, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero, cui e' stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere l'attivita' lavorativa trascorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda se il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente, fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.»;
e) al comma 4, le parole: «dal servizio sociale dell'ente locale» sono sostituite dalle seguenti:
«dagli enti di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394»;
f) al comma 5, le parole: «nelle liste di collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «al centro per l'impiego»;
g) al comma 6-bis, le parole: «in una situazione di gravita' ed attualita' di pericolo» sono sostituite dalle seguenti: «nelle medesime condizioni di cui al comma 1».
Art. 9
Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228
1. Alla legge 11 agosto 2003 n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13:
1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani e per la protezione, assistenza e integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di pari opportunita' e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.»;
2) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani e' elaborato, con cadenza non superiore a cinque anni, dal Coordinatore nazionale anti-tratta con il contributo del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, e prevede obiettivi strategici per contrastare la tratta e il grave sfruttamento in tutte le loro forme. Il Piano comprende:
a) misure di prevenzione, tra cui campagne di sensibilizzazione e di informazione nonche' nel settore dell'istruzione e della formazione;
b) misure volte a rafforzare il contrasto della tratta, sviluppando buone prassi a favore delle indagini e dell'azione penale;
c) misure volte a garantire la tempestiva identificazione, l'assistenza e il sostegno alle vittime di tratta e grave sfruttamento, siano esse presunte o identificate, tenendo conto del sesso e dell'eta';
d) misure volte alla cooperazione interistituzionale e transfrontaliera;
e) procedure per monitorare e valutare l'attuazione del Piano.
2-quater. Al fine di favorire la rapida identificazione e la protezione e l'assistenza delle vittime di tratta di persone e grave sfruttamento, e' adottato, con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di pari opportunita', sentito il Comitato tecnico di cui al comma 2-ter, il Meccanismo Nazionale di Referral, contenente indicazioni e procedure operative standard finalizzate a:
a) favorire la tempestiva identificazione delle vittime fin dalle prime fasi di accesso al territorio durante lo svolgimento delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale o di richiesta di altro tipo di permesso di soggiorno;
b) garantire l'attivazione delle procedure di segnalazione delle presunte vittime di tratta di persone o grave sfruttamento agli enti che realizzano il programma unico ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;
c) favorire l'adozione, a livello territoriale, di protocolli d'intesa multi-agenzia tra le istituzioni e gli organismi pubblici e privati coinvolti a diverso titolo nel contrasto al fenomeno e nella tutela delle vittime della tratta di persone e del grave sfruttamento, che definiscano, anche attraverso l'istituzione di tavoli interistituzionali, il contesto di collaborazione, gli obiettivi e le procedure da adottare per la tempestiva identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento e la loro adeguata assistenza e tutela;
d) garantire la complementarita' tra l'accesso alle misure di protezione per le vittime di tratta di persone e l'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
e) garantire il sostegno transfrontaliero delle vittime di tratta nei diversi Stati membri dell'Unione europea attraverso il punto di contatto per l'orientamento transfrontaliero, individuato nel Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite del servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento.»;
b) dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis. (Raccolta di dati a fini statistici e di monitoraggio). - 1. Il coordinatore nazionale anti-tratta trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi all'anno precedente:
a) il numero delle vittime registrate, identificate o presunte, dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale, disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore eta', alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento individuata;
b) il numero delle persone indagate per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore eta', alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento;
c) il numero delle persone imputate per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore eta', alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento;
d) il numero delle decisioni di rinvio a giudizio o non luogo a procedere per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 601.1 del codice penale;
e) il numero delle persone nei confronti delle quali e' stata pronunciata condanna non piu' soggetta a impugnazione per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore eta' e alla cittadinanza;
f) il numero delle sentenze non piu' soggette ad impugnazione pronunciate per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base alla definizione con condanna, assoluzione o altra formula;
g) il numero delle persone indagate, imputate e condannate con sentenza non piu' soggetta a impugnazione per i reati di cui all'articolo 601.1 del codice penale, disaggregato in base al sesso e alla maggiore o minore eta'.
2. I dati di cui al comma 1 sono inviati all'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) dalle amministrazioni e dalle autorita' competenti entro il 30 settembre di ciascun anno, per l'elaborazione e la comunicazione al coordinatore nazionale anti-tratta. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia invia entro il 30 settembre di ciascun anno i dati statistici di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g).
3. Per l'adeguamento dei sistemi applicativi e dei sistemi statistici del Ministero della giustizia, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
Art. 10
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le Autorita' che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di protezione internazionale individuano misure di coordinamento tra le attivita' istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela. Le procedure di identificazione e referral, previste dal Meccanismo Nazionale di Referral di cui all'articolo 13, comma 2-quater, della legge 11 agosto 2003, n. 228, si applicano anche nell'ambito dell'accoglienza delle persone richiedenti o titolari di protezione internazionale e nel corso della procedura di riconoscimento della protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1348, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, ivi compresa la fase giurisdizionale.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la tempestiva individuazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento tra i cittadini di Paesi terzi e apolidi, gli enti che realizzano il programma unico di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sono coinvolti sin dalle prime fasi del loro accesso al territorio.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, in ordine al diritto al periodo di recupero e riflessione, al diritto di chiedere il permesso di soggiorno di cui allo stesso articolo 18, ove ne ricorrano i presupposti, nonche' informazioni sulla possibilita' di ottenere la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.».
Art. 11
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e disposizioni di coordinamento
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai richiedenti protezione internazionale per i quali emergono oggettivi indicatori tali da far ritenere che siano vittime di tratta o di riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu' o identificate come tali, si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
2. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 3-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».
Art. 12
Modifica all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 4-ter, dopo la parola: «601,» e' inserita la seguente: «601.1,».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 268.800 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Art. 13
Modifiche all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) per il delitto di cui all'articolo 601.1 la sanzione pecuniaria da cento a seicento quote.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «per la durata non inferiore ad un anno» sono inserite le seguenti:
«; nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1, lettera c-bis), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a sei mesi».
Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b), e dall'articolo 12, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Roccella, Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'
Nordio, Ministro della giustizia
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Piantedosi, Ministro dell'interno
Schillaci, Ministro della salute
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio