
Il D.Lgs. n. 115/2026 attua la Direttiva UE 2024/1712: nuove forme di sfruttamento, approfittamento della vittima, indennizzi, permesso di soggiorno, minori e responsabilità degli enti.
Pubblicato in Gazzetta il Decreto Legislativo 12 giugno 2026, n. 115, che attua la Direttiva UE 2024/1712 in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2026 ed entra in vigore il 16 luglio 2026.
Il decreto non si limita ad aggiornare il codice penale. Interviene su tutta la filiera antitratta: reati, assistenza, protezione internazionale, permesso di soggiorno, indennizzo, formazione, patrocinio a spese dello Stato e responsabilità degli enti.
Il primo intervento riguarda gli articoli 600 e 601 c.p., relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù e alla tratta di persone.
Tra le prestazioni sessuali rientra ora anche la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale. Vengono inoltre inserite tra le forme di sfruttamento la maternità surrogata, il matrimonio forzato e l’adozione illegale.
Il punto è chiaro: il legislatore aggiorna il catalogo delle condotte alla realtà attuale, compresa quella digitale.
La novità più significativa è il nuovo articolo 601.1 c.p., dedicato all’approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta.
La norma punisce chi sfrutta le prestazioni di una persona sapendo che è vittima dei reati di riduzione in schiavitù o tratta. La pena è la reclusione fino a tre anni e la multa da 500 a 3.000 euro.
Qui il decreto colpisce l’ultimo anello della catena: non solo chi organizza lo sfruttamento, ma anche chi se ne serve consapevolmente.
Il decreto introduce anche una nuova aggravante nell’articolo 602-ter c.p.
La pena aumenta quando l’autore del reato diffonde, o agevola la diffusione, tramite internet o altri mezzi di comunicazione, di immagini, video o materiale sessuale relativo alla vittima.
La tratta, insomma, non passa più soltanto dal controllo fisico della persona. Può proseguire anche online, attraverso la circolazione dei contenuti.
Il decreto rafforza anche la formazione.
Nei percorsi delle amministrazioni competenti devono essere inseriti moduli periodici e specialistici sulla tratta, rivolti non solo ai pubblici ufficiali, ma anche agli operatori che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali.
Sono previste iniziative formative specifiche anche per la magistratura, con attenzione all’emersione dei reati, alla tutela delle vittime e alle condotte commesse tramite internet o altri mezzi di comunicazione.
Il decreto rafforza la protezione delle persone vulnerabili.
Per i minori stranieri non accompagnati vittime di tratta viene previsto un divieto espresso: non possono essere collocati in strutture destinate agli adulti.
La tutela passa anche dai servizi degli enti locali, in coordinamento con gli enti che realizzano il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Sono previsti programmi specifici di assistenza, progetti individualizzati di integrazione e soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.
Il decreto modifica anche l’articolo 18 del Testo unico immigrazione, relativo al soggiorno per motivi di protezione sociale.
Il permesso può essere rilasciato anche in presenza di situazioni accertate di tratta, oltre che di violenza o grave sfruttamento.
Le misure di assistenza possono essere riconosciute anche alle vittime presunte, indipendentemente dal luogo di sfruttamento, sulla base di un approccio centrato sulla vittima e sensibile a genere, disabilità e minore età.
Viene inoltre introdotto un periodo di recupero e riflessione di 45 giorni. Durante questo periodo il rimpatrio non può essere eseguito, salvo specifiche eccezioni. In attesa del permesso, lo straniero può soggiornare legittimamente in Italia e, dopo 45 giorni dalla domanda, svolgere attività lavorativa se il ritardo non dipende da lui.
Il decreto rafforza il raccordo tra sistema antitratta e protezione internazionale.
Le procedure di identificazione e referral si applicano anche nell’accoglienza dei richiedenti o titolari di protezione internazionale e nel corso della procedura per il riconoscimento della protezione. Gli enti che realizzano il programma unico vengono coinvolti fin dalle prime fasi di accesso al territorio, quando emergono indicatori di tratta o grave sfruttamento.
Il Meccanismo Nazionale di Referral serve proprio a questo: favorire la tempestiva identificazione delle vittime, attivare i percorsi di assistenza e coordinare istituzioni, enti pubblici e soggetti privati coinvolti nella tutela.
Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio assume il ruolo di coordinatore nazionale anti-tratta.
A esso spettano funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione delle risorse, monitoraggio e raccolta dati. Presso il Dipartimento sono istituite anche una Cabina di regia interistituzionale e un Comitato tecnico anti-tratta.
Il numero verde anti-tratta diventa un servizio nazionale gratuito di pronta assistenza, attivo 24 ore su 24, con personale specializzato e multilingue.
Il sistema viene completato dal Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, da elaborare con cadenza non superiore a cinque anni.
Il Piano deve prevedere misure di prevenzione, contrasto, identificazione tempestiva, assistenza, sostegno alle vittime e cooperazione interistituzionale e transfrontaliera.
Il coordinatore nazionale deve inoltre trasmettere ogni anno alla Commissione europea dati statistici su vittime, indagati, imputati, condanne e procedimenti relativi ai reati di tratta e al nuovo reato di approfittamento della vittima.
Cambia anche l’indennizzo.
L’importo non è più fisso a 1.500 euro, ma può andare da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 10.000 euro per ciascuna vittima, nei limiti delle disponibilità del Fondo e del numero di domande presentate.
Vengono inoltre modificati i termini per la domanda e semplificato l’accesso al Fondo.
Il rafforzamento si inserisce in un quadro di maggiori risorse: la legge di bilancio 2026 ha previsto un incremento di 4 milioni di euro per il 2026 e di 9,2 milioni di euro annui dal 2027 per il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale e per le azioni di supporto del Dipartimento per le pari opportunità.
Il decreto interviene anche sul patrocinio a spese dello Stato.
L’articolo 76 del Testo unico spese di giustizia viene modificato per includere il nuovo articolo 601.1 c.p. tra i reati che, se commessi in danno di minori, consentono alla persona offesa l’ammissione al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.
Infine, cambia il D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
Il nuovo reato di approfittamento della vittima entra nell’articolo 25-quinquies: per l’ente è prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 600 quote, oltre alle sanzioni interdittive per una durata non inferiore a sei mesi.
Il D.Lgs. n. 115/2026 non si limita a punire di più.
La logica è più ampia: colpire chi sfrutta, intercettare prima le vittime, rafforzare i percorsi di protezione, coordinare le istituzioni e misurare meglio il fenomeno.
La vera prova sarà applicativa.
Perché nella tratta di esseri umani il diritto penale arriva spesso tardi. La sfida è far emergere prima le vittime e impedire che lo sfruttamento continui sotto nuove forme, anche digitali.
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