DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2026, n. 179
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorita' nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione. (26G00200)
(GU n.234 del 8-10-2026)
Vigente al: 23-10-2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» e, in particolare, l'articolo 24, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c), d), e) f), g), i), l), m) e n);
Visto il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);
Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;
Vista la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;
Visto il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, recante istituzione di sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo 19;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
Visto il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2026;
Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale;
Acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, della salute, delle imprese e del made in Italy, della pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, quelle di cui all'articolo 2 della legge 23 settembre 2025, n. 132, e quelle di cui al comma 2 del presente articolo. Si applicano, altresi', le definizioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, quelle di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e quelle di cui all'articolo 1 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Nel presente decreto si intende per:
a) «autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale»: l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132;
b) «autorita' nazionali di vigilanza del mercato»: l'ACN, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la societa' e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e il Garante per la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 5;
c) «autorita' settoriali di vigilanza del mercato»: le amministrazioni di cui dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, designate quali autorita' responsabili dell'esecuzione della normativa di armonizzazione dell'Unione europea elencata nell'allegato I al regolamento (UE) 2024/1689;
d) «autorita' del settore finanziario»: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, in qualita' di autorita' nazionali di vigilanza del mercato di cui alla lettera b), per il settore finanziario;
e) «autorita' nazionale di notifica»: l'AgID;
f) «Comitato di coordinamento»: il comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 23 settembre 2025, n. 132, al fine di assicurare il coordinamento e la collaborazione tra le Autorita' Nazionali e le altre pubbliche amministrazioni e le autorita' indipendenti;
g) «istituti finanziari»: le banche italiane e le banche dell'Unione europea con succursale in Italia, le societa' di intermediazione mobiliare (SIM), le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le societa' di gestione del risparmio autorizzate (SGR autorizzate), le societa' di gestione UE con succursale in Italia, le societa' di investimento a capitale variabile in gestione interna autorizzate (SICAV in gestione interna autorizzate) , le societa' di investimento a capitale fisso in gestione interna autorizzate (SICAF in gestione interna autorizzate), le societa' di partenariato in gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF, i gestori di FCM, nonche' i gestori di fondi EuVECA italiani disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 e i gestori di fondi EuSEF italiani disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013, i gestori di FIA UE (GEFIA UE) con succursale in Italia, i gestori di FIA non UE (GEFIA non UE) autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia con succursale in Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Poste Italiane S.p.A. per le attivita' di Bancoposta, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di crediti in sofferenza, i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese autorizzati in Italia, gli amministratori italiani di indici di riferimento significativi, gli emittenti specializzati di token collegati ad attivita', i prestatori di servizi per le cripto-attivita' autorizzati in Italia, le sedi di negoziazione, i depositari centrali di titoli, le controparti centrali, le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, come definiti nella relativa disciplina di settore;
h) «regolamento IA»: il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);
i) «legge IA»: la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»;
l) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa di armonizzazione dell'Unione europea elencata all'allegato I al regolamento IA;
m) «organismo nazionale di accreditamento» l'organismo autorizzato a svolgere l'attivita' di accreditamento nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008, designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
n) «Spazio di sperimentazione italiano per l'IA»: lo spazio di sperimentazione nazionale per l'intelligenza artificiale, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento IA.
o) «sperimentazione FinTech»: lo spazio di sperimentazione di cui all'articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Capo II
Poteri delle Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento IA e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione in materia di poteri delle autorita' di cui all'articolo 20 della legge IA, nonche' le disposizioni volte a garantire il coordinamento con la normativa settoriale vigente.
2. Il presente decreto si applica ai soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento IA.
Art. 3
Principi generali
1. Il presente decreto, nel rispetto dei principi generali contenuti nell'articolo 3 della legge IA, e' adottato in una prospettiva di garanzia antropocentrica, di uso corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di IA e di vigilanza sui rischi per diritti e liberta'.
Sezione II
Autorita' nazionali, punto di contatto unico e relativo coordinamento
Art. 4
Autorita' nazionale di notifica
1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento IA e dall'articolo 20, commi 1, lettera a), e 2 della legge IA, l'AgID e' l'autorita' nazionale di notifica, responsabile della predisposizione e dell'attuazione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il loro monitoraggio.
Art. 5
Autorita' nazionali di vigilanza del mercato
1. Fatte salve le competenze dell'ufficio europeo per l'IA ai sensi degli articoli 75, 88 e 89 del regolamento IA, sono autorita' nazionali di vigilanza del mercato ai sensi del medesimo regolamento:
a) l'ACN, per la vigilanza del mercato sui sistemi di IA, ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 70 del regolamento IA;
b) la Banca d'Italia, quale autorita' competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell'erogazione di finanziamenti o di altri servizi finanziari disciplinati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la CONSOB, quale autorita' competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell'erogazione dei servizi finanziari disciplinati ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'IVASS, quale autorita' competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa e di distribuzione di prodotti assicurativi disciplinati ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA.
Art. 6
Punto di contatto unico
1. L'ACN, nello svolgimento delle funzioni di punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 70 del regolamento IA, e' contattabile secondo le modalita' pubblicate nel proprio sito internet istituzionale. Le informazioni di contatto sono rese, altresi', disponibili al pubblico nell'elenco dei punti di contatto unici nazionali elaborato dalla Commissione europea.
Art. 7
Accordi, protocolli d'intesa e cooperazione
1. L'Autorita' nazionale di notifica e le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato stipulano tra loro accordi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per garantire la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza. Tramite i suddetti accordi si procede, altresi', all'istituzione di meccanismi di cooperazione efficaci e di risposta rapida nel caso di incidenti gravi.
2. Gli accordi e i protocolli d'intesa previsti dal presente articolo che incidono sulle pubbliche amministrazioni territoriali sono comunicati, prima della loro adozione, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ad Anci e a UPI.
3. L'Autorita' nazionale di notifica promuove azioni di coordinamento con le autorita' di notifica degli altri Stati membri dell'Unione europea, anche mediante protocolli d'intesa, per realizzare un meccanismo di scambio di informazioni e di buone pratiche e rendere il sistema piu' efficiente e omogeneo.
4. Al fine di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nel rispetto di quanto previsto dalla legge IA, l'Autorita' nazionale di notifica e le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato possono stipulare convenzioni e protocolli d'intesa per la realizzazione di progetti di ricerca, di sperimentazione e di formazione anche in collaborazione con universita', enti pubblici di ricerca, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
5. Le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato individuano forme di coordinamento operativo e informativo con le autorita' che tutelano i diritti fondamentali, comunicate ai sensi dell'articolo 77 del regolamento IA.
6. Le Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale e le Autorita' del settore finanziario individuano forme di coordinamento operativo e informativo con il Garante per la protezione dei dati personali, anche quale Autorita' di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, per garantire, ove necessario, la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.
7. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui all'articolo 15 del presente decreto, l'ACN individua forme di coordinamento operativo e informativo con il Corpo della guardia di finanza funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e con la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle specifiche competenze di ciascuna di esse.
Art. 8
Coordinamento con le Autorita' settoriali di vigilanza del mercato
1. In attuazione dell'obbligo di cui all'articolo 74, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento IA, l'ACN, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi, garantisce il coordinamento e la collaborazione con le pertinenti Autorita' settoriali di vigilanza del mercato responsabili dell'esecuzione della normativa di armonizzazione dell'Unione europea.
2. Nel caso in cui la vigilanza abbia a oggetto un prodotto disciplinato dal regolamento IA e dalla normativa di armonizzazione dell'Unione europea, l'ACN e le Autorita' settoriali di vigilanza del mercato, anche secondo la ripartizione di competenze stabilita dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, svolgono in forma congiunta le attivita' connesse all'esercizio dei poteri di vigilanza.
3. L'ACN, nei casi di cui al comma 2, puo' svolgere le relative funzioni attraverso il supporto delle Autorita' settoriali di vigilanza del mercato, avvalendosi anche dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 157 del 2022.
4. Le Autorita' settoriali di vigilanza del mercato, qualora nell'ambito dell'esercizio delle rispettive competenze abbiano motivo di ritenere che la verifica di conformita' abbia a oggetto un prodotto contenente uno o piu' sistemi di IA a cui si applica la disciplina del regolamento IA, informano tempestivamente l'ACN.
5. Per l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri e lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, l'ACN e le Autorita' settoriali di vigilanza del mercato possono stipulare appositi accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Nel caso di cui al comma 2, al verificarsi di conflitti di competenza tra le Autorita' di cui al medesimo comma, si procede ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 157 del 2022.
Art. 9
Collaborazione tra le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi dell'ACN, in relazione ai sistemi di IA immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari disciplinati dal diritto dell'Unione europea in materia di servizi finanziari, diversi da quelli di cui all'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, l'ACN e le Autorita' del settore finanziario collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui al comma 1, l'ACN puo' avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia di finanza.
3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, in relazione ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego previsti dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, l'ACN e il Garante per la protezione dei dati personali collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi delle Autorita' del settore finanziario, in relazione ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego previsti dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, le Autorita' del settore finanziario e il Garante per la protezione dei dati personali collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Le autorita' nazionali di vigilanza del mercato e le autorita' competenti a vigilare sugli istituti finanziari ai sensi della normativa di settore ad essi applicabile collaborano ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze su tali istituti, anche mediante lo scambio di informazioni, qualora rilevanti o potenzialmente rilevanti per le altre autorita'.
Art. 10
Coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, relativo alla vigilanza del mercato e alla conformita' dei prodotti.
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, si applicano alle attivita' dell'ACN, in quanto compatibili con le disposizioni del regolamento IA, fatta eccezione per gli articoli 11 e 12.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 157 del 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'ACN, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i parametri per il calcolo dei costi delle attivita' di vigilanza effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi.
Art. 11
Atti di indirizzo
1. Nei limiti e per le finalita' previste dagli articoli 57, paragrafi 6 e 7, 70, paragrafo 8, 74, paragrafo 11, del regolamento IA e dalla legge IA, le Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale e le Autorita' del settore finanziario possono, secondo le rispettive competenze, adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA.
Art. 12
Comitato di coordinamento
1. Al Comitato di coordinamento partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, le Autorita' del settore finanziario. Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
2. Il Comitato di coordinamento puo' fornire indirizzi unitari ai fini della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa per la cooperazione e il coordinamento operativo e informativo previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10, nonche' per l'adozione degli atti di indirizzo di cui all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al comma 1, ACN e AgID informano il Comitato di coordinamento della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa, nonche' dell'avvio delle relative negoziazioni di cui all'articolo 7.
Sezione III
Sistema di notifica
Art. 13
Poteri dell'Agenzia per l'Italia Digitale
1. Al fine di garantire l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l'AgID, in qualita' di autorita' di notifica, dispone delle prerogative previste per l'esecuzione delle procedure di notifica e dei compiti di cui agli articoli 28, 30 e 36 del regolamento IA e puo' adottare disposizioni attuative del presente decreto e del regolamento IA, con riferimento alle proprie competenze.
2. L'AgID definisce e attua le procedure di valutazione, designazione e notifica degli organismi di valutazione della conformita'.
3. L'AgID, nell'ambito della procedura di notifica, assicura il monitoraggio continuo, con audit periodici e straordinari, sul mantenimento dei requisiti relativi agli organismi notificati e ai soggetti di cui all'articolo 33 del regolamento IA, nonche' sull'adempimento dei relativi obblighi. All'esito di tale attivita' di monitoraggio, nel caso in cui sussistano carenze o inadempimenti, l'AgID, previo contraddittorio con l'organismo notificato, avvia i procedimenti di limitazione, sospensione e revoca della designazione ai sensi dell'articolo 36, paragrafi 4, 6 e 7, del regolamento IA, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 per i controlli effettuati dall'AgID con riferimento al mantenimento da parte degli organismi notificati dei requisiti di cui all'articolo 31 del regolamento IA, sono a carico degli organismi medesimi. Si applica quanto previsto dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. L'AgID puo' avvalersi per la valutazione e il monitoraggio degli organismi di valutazione della conformita' dell'organismo nazionale di accreditamento, ai sensi e in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
6. L'AgID, nell'ambito delle competenze e dei compiti di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, collabora con le autorita' nazionali di vigilanza del mercato, con le altre autorita' settoriali di vigilanza del mercato competenti, con la Commissione europea e con le autorita' di notifica degli Stati membri, anche ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione europea.
Sezione IV
Sistema di vigilanza del mercato
Art. 14
Registrazione a livello nazionale dei sistemi di IA ad alto rischio
1. In attuazione dell'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento IA, l'ACN e' competente per la registrazione, a livello nazionale, dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 2, del regolamento IA.
2. Con decreto del direttore generale di ACN, di intesa con AgID, sono stabilite le modalita' di registrazione, tenuta e gestione delle informazioni ricomprese nell'allegato VIII del regolamento IA.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, ACN individua forme di coordinamento informativo con il punto di contatto unico istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134.
Art. 15
Poteri di vigilanza e ispettivi dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
1. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal regolamento IA, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, nonche' dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, l'ACN esercita i poteri di vigilanza e ispettivi previsti dal regolamento IA, nonche', dagli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione.
2. Per garantire lo sviluppo in sicurezza delle prove in condizioni reali, l'ACN dispone dei medesimi poteri di vigilanza e ispettivi di cui al comma 1, nonche' del potere di svolgere controlli sulla conduzione di tali prove e di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, in applicazione dell'articolo 60 del regolamento IA.
3. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'ACN, sono definite le modalita' per l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2 e per l'adozione delle misure di cui all'articolo 16 del presente decreto.
Art. 16
Misure di vigilanza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17, l'ACN e' l'autorita' di vigilanza competente per i sistemi di IA in relazione alle misure di cui agli articoli 79, 80, 82 e 83 del regolamento IA, nonche' alle misure di cui agli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.
2. Il procedimento relativo alle misure di cui al comma 1 e' avviato a seguito di segnalazione di incidenti gravi ai sensi dell'articolo 73 del regolamento IA, di presentazione di reclami, ove non manifestamente infondati, di segnalazione da parte di altre autorita', o d'ufficio dall'ACN.
Art. 17
Poteri di vigilanza e ispettivi delle Autorita' del settore finanziario
1. In qualita' di autorita' di vigilanza del mercato competenti ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, le Autorita' del settore finanziario dispongono, nei confronti degli istituti finanziari vigilati, dei poteri previsti dal regolamento IA, nonche' dagli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dalla relativa normativa nazionale di attuazione. Restano fermi i poteri previsti dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
2. Per garantire lo sviluppo in sicurezza delle prove in condizioni reali dei sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari, le Autorita' del settore finanziario dispongono dei medesimi poteri di vigilanza e ispettivi di cui al comma 1, nonche' del potere di svolgere controlli sulla conduzione di tali prove e di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, in applicazione dell'articolo 60 del regolamento IA.
3. Le Autorita' del settore finanziario possono, nell'ambito delle rispettive competenze, adottare disposizioni attuative del presente decreto, anche al fine di tenere conto degli orientamenti di attuazione del regolamento IA, nonche' delle disposizioni riguardanti le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza.
4. Le Autorita' del settore finanziario stipulano un protocollo d'intesa con il Corpo della guardia di finanza per disciplinare lo scambio di informazioni per finalita' di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti di natura economico finanziaria. Le medesime Autorita' stipulano analogo protocollo d'intesa con la Direzione investigativa antimafia, per quanto di specifica competenza.
Art. 18
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato, secondo le rispettive competenze, ricevono i reclami ai sensi dell'articolo 85 del regolamento IA e li trattano secondo le procedure adottate da ciascuna, assicurando il diritto al pieno contraddittorio. Il reclamo presentato a un'autorita' non competente e' trasmesso d'ufficio all'autorita' competente, dandone comunicazione al reclamante.
2. L'ACN disciplina la procedura per la trattazione dei reclami di cui al comma 1 di propria competenza con decreto del direttore generale.
3. Nei limiti delle competenze attribuite alle Autorita' del settore finanziario secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela istituiti ai sensi dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dell'articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 32-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono competenti per i ricorsi relativi alle violazioni del regolamento IA compiute dagli istituti finanziari che aderiscono a tali organismi, ove tali violazioni siano commesse nello svolgimento delle attivita' rientranti nelle competenze di questi ultimi, che li trattano secondo le procedure adottate da ciascuno di essi.
Sezione V
Disposizioni sanzionatorie
Art. 19
Principi generali
1. L'Autorita' nazionale di notifica e le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato adottano tutte le misure necessarie per garantire un'attuazione corretta ed efficace della presente sezione, tenendo in considerazione, in particolare, quanto previsto dall'articolo 99 del regolamento IA.
2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA, nell'ambito dell'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dal presente capo sono inclusi gli avvertimenti e le misure non pecuniarie di cui all'articolo 22 del presente decreto, applicabili in caso di violazione del regolamento IA.
Art. 20
Poteri sanzionatori dell'Agenzia per l'Italia Digitale
1. L'AgID, nell'esercizio delle funzioni di autorita' di notifica ai sensi degli articoli 28, 30 e 36 del regolamento IA, irroga le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 99, paragrafi 4, lettera f), e 5 del medesimo regolamento.
Art. 21
Poteri sanzionatori delle Autorita' nazionali di vigilanza del mercato
1. Le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato, secondo le rispettive competenze, irrogano le sanzioni di cui al presente capo nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA.
Art. 22
Misure sanzionatorie non pecuniarie
1. Per le violazioni del regolamento IA caratterizzate da scarsa offensivita' o pericolosita' e in linea con i criteri richiamati all'articolo 23, comma 6, l'Autorita' nazionale di notifica e le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato possono, ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA e in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo articolo 23:
a) ordinare di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;
b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.
2. Per l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 1, lettera a), entro il termine stabilito dall'Autorita' si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 23. In questo caso, l'importo delle sanzioni e' aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 23.
3. Restano fermi i poteri spettanti alle autorita' di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, della legge IA in base alla legislazione di settore.
Art. 23
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la non conformita' al divieto delle pratiche di cui all'articolo 5 del regolamento IA e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 35.000.000 ovvero, se superiore, fino al 7 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16, 22, 23, 24, 25 e 26, agli articoli 31, 33, paragrafi 1, 3 e 4, e 34, nonche' agli articoli 50, 73 e 80 del regolamento IA e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 15.000.000 ovvero, se superiore, fino al 3 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorita' nazionali competenti per dare seguito a una richiesta e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 7.500.000 ovvero, se superiore, fino all'1 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 27 e 86 del regolamento IA e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000.000 ovvero, se superiore, fino allo 0,5 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, per fatturato si intende il fatturato mondiale totale annuo come definito dall'articolo 99 del regolamento IA.
6. Nella determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, l'autorita' competente tiene conto dei criteri di cui all'articolo 99, paragrafo 7, del regolamento IA, nonche' della natura, sostanziale o formale, dell'obbligo violato.
7. Per le piccole e medie imprese, ivi incluse le microimprese, e le start-up innovative, la sanzione e' determinata secondo il criterio di cui all'articolo 99, paragrafo 6, del regolamento IA.
Art. 24
Procedimento sanzionatorio
1. L'autorita' nazionale di notifica e le autorita' nazionali di vigilanza del mercato, contestati gli addebiti ai soggetti interessati, applicano le sanzioni previste dal presente capo con provvedimento motivato adottato entro un termine ragionevole.
2. Le modalita' per l'adozione delle sanzioni di cui al presente capo da parte dell'AgID e i relativi termini sono definite con proprio regolamento.
3. Le modalita' per l'adozione delle sanzioni di cui al presente capo da parte dell'ACN e i relativi termini sono definiti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
4. Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni previste dal presente capo e' pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet istituzionale delle autorita' di cui al comma 1. Dell'eventuale impugnazione e del relativo esito viene data menzione sul sito internet dell'autorita' competente, a margine della pubblicazione. Nel provvedimento di irrogazione della sanzione, l'autorita' nazionale di notifica e le autorita' nazionali di vigilanza del mercato dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la cybersicurezza o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale pregiudizio sia determinabile.
5. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dalla Banca d'Italia si applica la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
6. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dalla Consob si applica la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dall'IVASS si applica la procedura sanzionatoria ai sensi degli articoli 311-septies e 324-octies del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
8. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dal Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, si applica quanto disposto dall'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la disciplina relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni, di cui al comma 7 del medesimo articolo.
9. L'ACN e' competente in merito all'attivita' di cui all'articolo 99, paragrafo 11. A tal fine, l'AgID e le autorita' nazionali di vigilanza del mercato informano tempestivamente l'ACN delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate e di eventuali controversie o procedimenti giudiziari correlati.
10. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto e dalle procedure proprie di ciascuna autorita' competente, si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.
Art. 25
Devoluzione dei proventi
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'ACN, ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e destinati, in via prioritaria, all'esercizio delle funzioni attribuite alla medesima Agenzia dalla legge IA e dal presente decreto.
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'AgID in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, per l'intero ammontare, a favore del bilancio dell'AgID. Tali somme sono destinate, in via prioritaria, allo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto.
3. Con riguardo ai proventi delle sanzioni amministrative irrogate dalle Autorita' del settore finanziario, resta fermo quanto previsto dalle rispettive normative di settore.
Sezione VI
Spazi di sperimentazione normativa
Art. 26
Istituzione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA
1. E' istituito, sotto la vigilanza diretta delle Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale, lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento IA. Esso e' finalizzato a sostenere la condivisione di migliori pratiche mediante la cooperazione con le autorita' competenti, nonche' a promuovere l'innovazione e la competitivita' e a favorire lo sviluppo di un ecosistema dell'intelligenza artificiale. Lo spazio di sperimentazione di cui al primo periodo contribuisce, altresi', all'apprendimento normativo, inteso come sviluppo di un approccio regolatorio fondato sulle evidenze emerse dalla sperimentazione, nonche' ad agevolare e accelerare l'accesso al mercato dell'Unione europea dei sistemi di intelligenza artificiale, in particolare se forniti da piccole e medie imprese, comprese le start-up a cui, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento IA, sara' riconosciuta una priorita' secondo i criteri di preferenza individuati con il decreto di cui al comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA prevede altresi' l'accesso, per i fornitori e i potenziali fornitori di sistemi di intelligenza artificiale, a un ambiente controllato, gestito congiuntamente dall'AgID e dall'ACN, nell'esercizio delle rispettive competenze, come definite dal regolamento sull'IA e dal presente decreto. Le modalita' di accesso, di gestione e di funzionamento dello Spazio di sperimentazione italiano, di cui al primo periodo, sono stabilite con decreto adottato in forma congiunta dai direttori generali dell'AgID e dell'ACN, in relazione alle rispettive competenze, cosi' come definite dal presente decreto e con il coordinamento del Comitato di coordinamento.
3. La partecipazione allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, da parte di fornitori e potenziali fornitori di sistemi di IA, avviene mediante l'individuazione e la valutazione di criteri di eleggibilita', in conformita' a quanto previsto, oltre che dal presente decreto, dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 28, comma 5.
4. Nella definizione dei criteri di ammissione sono individuati requisiti oggettivi e trasparenti relativi ai soggetti eleggibili, alle priorita' di accesso e allo stato di maturita' delle soluzioni proposte.
Art. 27
Gestione strategica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA
1. La gestione strategica e gli indirizzi generali dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA sono definiti nell'ambito del Comitato di coordinamento, anche a seguito di consultazione, da parte delle Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale, con i portatori di interesse e con le Regioni e le Province autonome.
2. Il Comitato di coordinamento individua le priorita' di sperimentazione e definisce, anche sulla base dello stesso criterio prioritario, l'ordine di selezione dei fornitori e dei potenziali fornitori, nel rispetto degli obiettivi generali di accesso ampio e paritario allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA.
3. Per lo svolgimento delle attivita' previste dalla presente sezione, ivi compresa la preparazione delle riunioni, il Comitato di coordinamento si avvale del Gruppo operativo di cui all'articolo 28.
Art. 28
Gestione operativa e attuazione tecnica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA
1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 26 e 27, l'AgID e l'ACN provvedono, mediante decreto adottato congiuntamente dai rispettivi direttori generali, a costituire un Gruppo operativo, pariteticamente composto, al quale e' affidata la gestione delle attivita' relative allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA.
2. Alle riunioni del Gruppo operativo possono partecipare i rappresentanti delle altre amministrazioni competenti per materia, in relazione ai progetti ammessi nello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, oltre al Garante per la protezione dei dati personali, per i progetti di sistemi di IA innovativi che comportano il trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 10, del regolamento IA. Il Gruppo operativo coinvolge, nell'ambito di singoli progetti, una o piu' universita' o centri di ricerca di cui all'articolo 45, comma 8, in relazione a specifiche esigenze di valutazione tecnica o di accertamento di aree di rischio specifiche.
3. Ai componenti del Gruppo operativo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Il Gruppo operativo, in conformita' a quanto previsto dai decreti di cui al comma 5, svolge ogni attivita' necessaria al pieno funzionamento dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA con compiti di monitoraggio delle attivita' di sviluppo, test e validazione condotte dai fornitori dei sistemi di IA ammessi, verifica del rispetto temporale e operativo del piano di sperimentazione, anche attraverso sistemi di logging, auditing, tracciabilita' delle modifiche, nonche' verifiche di compliance normativa e regolatoria. In particolare, il Gruppo operativo cura l'istruttoria preliminare di ammissibilita' delle domande, provvede a selezionare i progetti, nonche' ad approvare, gestire e monitorare l'esecuzione dei piani di sperimentazione.
5. Con uno o piu' decreti, adottati congiuntamente dai direttori Generali dell'AgID e dell'ACN, sono definiti la composizione, il funzionamento e le modalita' operative del Gruppo di cui al comma 1 e ogni altro aspetto tecnico e di raccordo, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 57 del regolamento IA riguardante la gestione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA. Con i medesimi decreti sono, altresi', definiti e identificati i servizi forniti e le rispettive modalita' di erogazione, ivi compresa l'individuazione e la valutazione dei criteri di eleggibilita' di cui all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, in coerenza con gli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 58 del regolamento IA.
6. Le Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei compiti connessi allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, in conformita' all'articolo 78 del regolamento IA.
7. Il Ministero dell'universita' e della ricerca contribuisce nella definizione dei requisiti tecnici, scientifici e metodologici dei progetti di sperimentazione di propria competenza.
Art. 29
Promozione dell'innovazione e della cooperazione transfrontaliera
1. Al fine di ottimizzare le risorse e favorire lo sviluppo dell'ecosistema IA nazionale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 2, lettera f), del regolamento IA, le Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale possono avvalersi del coinvolgimento di altri attori competenti nell'ambito dell'ecosistema dell'IA, quali organismi notificati e organizzazioni di normazione, piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up, imprese, innovatori, impianti di prova e sperimentazione, poli europei dell'innovazione digitale, centri di eccellenza e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, al fine di facilitare la cooperazione con i settori pubblico e privato, anche tramite appositi accordi stipulati in forma congiunta o, per le materie di rispettiva competenza, in forma autonoma.
2. La cooperazione con gli organismi notificati e' supervisionata da AgID nel rispetto degli eventuali atti di esecuzione a tal fine adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 58 del regolamento IA.
3. Lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA puo' promuovere la partecipazione a iniziative di cooperazione transfrontaliera e progetti pilota al fine di sviluppare buone pratiche comuni e favorire il mutuo riconoscimento dei risultati delle sperimentazioni.
Art. 30
Istituzione, gestione e funzionamento di ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA e coordinamento con altri spazi di sperimentazione
1. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta delle Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale sono definite:
a) sentito il Ministero della difesa, le modalita' di istituzione, gestione e funzionamento degli spazi di sperimentazione di sistemi di IA impiegabili in chiave duale;
b) sentito il Ministero della giustizia, le modalita' di istituzione, gestione e funzionamento degli spazi di sperimentazione di modelli e sistemi di IA applicabili all'attivita' giudiziaria.
2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento IA, possono essere altresi' istituiti ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA a livello regionale o locale, o congiuntamente con le autorita' competenti di altri Stati membri.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'istituzione, la gestione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, sono definiti con i decreti di cui al comma 1, alinea, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Con accordo sancito ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli strumenti di raccordo tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA di cui all'articolo 26 e gli ulteriori spazi di sperimentazione istituiti a livello regionale e locale ai sensi del comma 2 del presente articolo. L'accordo prevede altresi' criteri omogenei per l'inserimento degli esiti delle sperimentazioni del presente comma nella relazione di cui all'articolo 31.
5. Ferme restando la disciplina e la competenza dello spazio di sperimentazione FinTech per quanto riguarda la sperimentazione di sistemi di IA applicati a prodotti, servizi o processi dei settori bancario, finanziario o assicurativo, la sperimentazione di sistemi di IA destinati a essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari puo' avvenire anche mediante lo Spazio di sperimentazione di cui all'articolo 26 al fine di facilitare lo sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di tali sistemi rispetto ai requisiti del regolamento IA. In tal caso, alle riunioni del Gruppo operativo partecipano anche le Autorita' del settore finanziario per i profili di rispettiva competenza.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale, d'intesa con le autorita' del settore finanziario e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di collaborazione e di coordinamento tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA e la sperimentazione FinTech.
Art. 31
Esiti della sperimentazione normativa per l'IA
1. Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 16, del regolamento IA, le autorita' nazionali competenti presentano relazioni annuali all'ufficio per l'IA a decorrere dall'anno successivo all'istituzione dello Spazio di sperimentazione normativa per l'IA e successivamente ogni anno fino alla sua cessazione, nonche' una relazione definitiva.
2. La relazione comprende, altresi', le sperimentazioni realizzate dalle amministrazioni regionali e locali.
3. Le relazioni di cui al comma 1, sono trasmesse dalle Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale, per il tramite del Comitato di coordinamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri anche al fine di valutare opportuni interventi di revisione normativa a seguito degli esiti della sperimentazione.
Sezione VII
Modifiche alla normativa di settore
Art. 32
Modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82
1. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera aa) e' aggiunta la seguente: «aa-bis) e' Autorita' di vigilanza del mercato e punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e svolge tutte le funzioni ad essa attribuite ai sensi del medesimo regolamento e della legge 23 settembre 2025, n. 132.»;
b) all'articolo 11, comma 2, lettera f), le parole: «ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi di legge».
Art. 33
Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
1. All'articolo 36, comma 2-octies, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e il Corpo della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale».
Sezione VIII
Ulteriori disposizioni
Art. 34
Protezione dei dati e riservatezza
1. Le forme di coordinamento operativo e informativo, nonche' gli scambi di informazione disciplinati con appositi accordi e protocolli d'intesa previsti dal presente decreto avvengono, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi di necessita', proporzionalita' e minimizzazione.
Art. 35
Coinvolgimento delle Regioni e valorizzazione delle esperienze territoriali
1. Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, puo' promuovere il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nelle attivita' disciplinate dal presente decreto, valorizzando le esperienze territoriali e favorendo il riuso delle migliori soluzioni sviluppate nell'ambito di programmi e progetti gia' in uso.
Capo III
Intelligenza artificiale per i percorsi formativi, le professioni, il lavoro, la sanita' e la pubblica amministrazione
Art. 36
Formazione degli studenti in materia di intelligenza artificiale
1. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione possono promuovere, in coerenza con le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, e nell'ambito della propria autonomia, attivita' formative sull'intelligenza artificiale. Tali attivita' tengono conto della rapida evoluzione tecnologica dell'Intelligenza artificiale e si svolgono in coerenza con gli obiettivi dell'educazione alla cittadinanza digitale che costituisce uno dei nuclei concettuali che caratterizzano l'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, al fine di sviluppare, sin dal primo ciclo di istruzione, le conoscenze, le competenze e l'approccio critico degli studenti in relazione all'uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale e alle sue implicazioni etiche, sociali e civiche.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia e in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), possono promuovere, all'interno dei curricoli, moduli formativi volti al potenziamento delle competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche e artistiche (STEAM), mediante l'utilizzo degli strumenti dell'intelligenza artificiale nella didattica al fine di favorire la creativita', l'innovazione e la capacita' di trovare soluzioni. La promozione di tali moduli formativi puo' svolgersi anche attraverso i percorsi di formazione scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 784-octies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'aggiornamento delle linee guida per le discipline STEM, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 184 del 15 settembre 2023, favorendo l'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle discipline scientifiche e in quelle di ambito artistico (STEAM) per le finalita' di cui al comma 2.
4. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali contribuisce, per quanto di competenza, all'analisi dei fabbisogni professionali e delle competenze emergenti connesse alle discipline STEAM e all'intelligenza artificiale, anche ai fini dell'orientamento informato degli studenti e del raccordo con i percorsi di formazione tecnica superiore, professionale e continua.
5. Le istituzioni scolastiche, in base alla propria autonomia, adottano specifiche iniziative di orientamento, anche nell'ambito della progettazione dei moduli di orientamento formativo, previsti per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21. Tali iniziative sono finalizzate ad accompagnare le studentesse e gli studenti nella scelta consapevole di percorsi di istruzione e formazione superiore afferenti alle discipline STEAM, nonche' a rafforzare le competenze disciplinari e trasversali necessarie per il successo negli studi in tali ambiti e ad accrescere la conoscenza delle applicazioni delle discipline STEAM, incluse quelle connesse all'intelligenza artificiale e alle tecnologie emergenti. Per le finalita' di cui al presente comma, il Ministero dell'istruzione e del merito assicura la revisione e l'aggiornamento delle linee guida per l'orientamento, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022.
6. Le indicazioni nazionali di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, sono aggiornate anche ai fini dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei curricoli scolastici e dello sviluppo di competenze per un uso consapevole, critico, responsabile ed eticamente orientato degli strumenti di intelligenza artificiale generativa, in prospettiva interdisciplinare e trasversale alle discipline del curricolo. Per la medesima finalita', le indicazioni nazionali relative al liceo scientifico a indirizzo sportivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, nonche' al liceo del made in Italy, di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono aggiornate con decreto adottato ai sensi del citato articolo 13, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010.
Art. 37
Emergenza educativa relativa all'uso dei social e dell'intelligenza artificiale
1. Al fine di fronteggiare l'emergenza educativa connessa all'uso eccessivo e non consapevole dei social media e di prevenire le dipendenze comportamentali degli studenti derivanti dall'utilizzo non corretto di piattaforme digitali di comunicazione e di condivisione di contenuti multimediali, nonche' di ambienti relazionali basati su sistemi di intelligenza artificiale, il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di formazione, riservato ai docenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, finalizzato a sostenere, nell'ambito dell'innovazione metodologica nei processi di insegnamento e apprendimento, lo sviluppo di competenze sull'uso dei social media e delle piattaforme digitali. Il piano di formazione di cui al primo periodo riguarda anche la realizzazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica e del piano triennale dell'offerta formativa, di interventi educativi destinati agli alunni e agli studenti, anche con il coinvolgimento delle famiglie, volti a contenere l'impatto dell'uso dei social media sul benessere integrale della persona in eta' evolutiva e a tutelare i minori nello spazio digitale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021-2027", nel limite di 100 milioni di euro, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso applicabili.
Art. 38
Formazione dei docenti e degli studenti in materia di intelligenza artificiale
1. La formazione in materia di intelligenza artificiale a favore del personale docente, in ingresso e in servizio, delle istituzioni scolastiche e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' erogata con i criteri e le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione e' volta, in particolare, a promuovere la conoscenza dei sistemi di intelligenza artificiale, delle tecniche per identificare e mitigare i rischi e le distorsioni, al fine di favorirne un uso consapevole, responsabile ed etico, in una dimensione antropocentrica.
2. I contenuti della formazione di cui al comma 1 sono orientati a:
a) sviluppare competenze digitali avanzate con particolare attenzione alla valutazione critica delle informazioni digitali, alla sicurezza, alla tutela della privacy e dell'identita' digitale, all'interoperabilita' dei dati e all'adozione di pratiche digitali sostenibili, in coerenza con il quadro europeo delle competenze digitali;
b) favorire la progettazione di attivita' didattiche innovative, anche mediante l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi di insegnamento e apprendimento, nonche' di sistemi di valutazione di competenze multiple e interconnesse e di certificazione.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' definiti gli interventi finalizzati a:
a) promuovere l'alfabetizzazione digitale e lo sviluppo di competenze trasversali connesse all'intelligenza artificiale negli studenti, inclusa la comprensione dei principi di funzionamento, delle potenzialita' e dei limiti dei sistemi algoritmici;
b) favorire un uso etico, responsabile, trasparente e critico delle tecnologie di intelligenza artificiale da parte degli studenti, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della protezione dei dati personali e dei principi di equita' e non discriminazione;
c) sviluppare negli studenti capacita' di analisi critica delle informazioni generate o elaborate mediante sistemi di intelligenza artificiale, contrastando fenomeni di disinformazione, manipolazione e dipendenza tecnologica;
d) ridurre il divario digitale e garantire pari opportunita' di accesso alle competenze emergenti per studenti, con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di svantaggio socioeconomico o con bisogni educativi speciali.
4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 166 del 9 agosto 2025.
5. Nell'adozione e nella gestione delle piattaforme di intelligenza artificiale resta ferma l'autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, riconosciuta alle istituzioni scolastiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
6. Gli Uffici scolastici regionali possono promuovere l'istituzione di un comitato tecnico-etico territoriale operante attraverso la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, con compiti di indirizzo e coordinamento pedagogico, di supporto alla sperimentazione didattica, nonche' di protezione dei dati, al fine di:
a) promuovere un monitoraggio sull'impiego dell'intelligenza artificiale nelle attivita' didattiche innovative rivolte a studenti e adulti;
b) assicurare la formazione continua del personale docente delle istituzioni scolastiche e dei CPIA in materia di utilizzo consapevole, responsabile ed etico dei sistemi di intelligenza artificiale favorendone la partecipazione effettiva;
c) promuovere l'adeguamento del Patto educativo di corresponsabilita' e del regolamento d'istituto al fine di includervi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel contesto scolastico, ispirato ai principi e ai contenuti delle linee guida e del modello di codice etico predisposti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e adattato al contesto scolastico e dei CPIA.
7. Per la partecipazione ai comitati tecnico-etico territoriali di cui al comma 6 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
8. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio della loro competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio, possono favorire l'ampliamento dell'offerta formativa finalizzato alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi.
Art. 39
Alfabetizzazione degli adulti all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale
1. I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nell'ambito della propria autonomia, favoriscono la realizzazione di percorsi di ampliamento dell'offerta formativa finalizzati all'alfabetizzazione degli adulti sull'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale. I percorsi prevedono modalita' per l'accertamento delle competenze pregresse in ingresso, nonche' criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite al termine degli stessi percorsi, coerenti con le finalita' dei CPIA e in conformita' alla disciplina dell'ordinamento dell'istruzione degli adulti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, anche al fine di sostenere l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono finalizzati all'acquisizione, da parte degli adulti, di competenze in materia di intelligenza artificiale, orientate a un utilizzo consapevole, responsabile ed etico dei relativi sistemi, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in tema di alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale. Nell'ambito di tali percorsi, i CPIA adottano metodologie didattiche partecipative, attivita' laboratoriali e compiti di realta', anche mediante l'impiego di piattaforme e strumenti digitali basati su sistemi di intelligenza artificiale, volti a promuovere un apprendimento piu' personalizzato, che tiene conto dei ritmi e degli stili di apprendimento degli studenti adulti.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo, i CPIA possono stipulare accordi o convenzioni, ai sensi della normativa vigente, con enti locali, altri soggetti pubblici e privati, nonche' con le strutture formative accreditate dalle regioni, in coerenza con i programmi, le iniziative e i quadri di riferimento in materia di alfabetizzazione e competenze sull'intelligenza artificiale promossi o riconosciuti a livello europeo, al fine di favorire modelli didattici condivisi in materia di intelligenza artificiale, nel rispetto del riparto di competenze tra i soggetti coinvolti. I CPIA possono avvalersi, altresi', dei Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
4. Al fine di rafforzare il raccordo tra i percorsi di cui al presente articolo e le politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le regioni, assicura l'integrazione delle competenze acquisite nell'ambito dei CPIA nei sistemi informativi nazionali a supporto dell'orientamento, della certificazione delle competenze e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'interoperabilita' con le piattaforme digitali nazionali dedicate alla formazione e alle competenze.
Art. 40
Sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e valorizzazione del capitale umano
1. Il Ministro per la pubblica amministrazione, ai fini dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore della pubblica amministrazione, indirizza e coordina le politiche di reclutamento, di formazione di base, di formazione continua, di riqualificazione professionale e di alta formazione dei dipendenti pubblici e adotta le misure volte a sostenere l'introduzione, l'utilizzo e la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale, favorendo l'innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche, la semplificazione amministrativa e la accelerazione dei procedimenti.
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite AgID e ACN e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprie linee guida, il quadro minimo di competenze sull'intelligenza artificiale necessarie al personale dipendente pubblico e oggetto dei percorsi di cui al successivo comma 3.
3. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro per la pubblica amministrazione si avvale della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) e di Formez PA, secondo le rispettive competenze, nonche' della collaborazione, previa convenzione, di universita', enti di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
4. Ai medesimi fini, il Ministro per la pubblica amministrazione si avvale, previa convenzione, anche di Anci, UPI e Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Art. 41
Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro, il datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale, quali definiti dall'articolo 3, punto 1), del regolamento IA, assicura che le decisioni finali relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, in conformita' all'articolo 11 della legge IA. La decisione definitiva e' in ogni caso riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo. Non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attivita' di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione. Il consenso del lavoratore non costituisce un'eccezione al divieto di cui al presente comma.
2. L'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1 avviene nel rispetto della dignita' e della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione.
3. Prima dell'avvio del trattamento, il datore di lavoro assolve agli obblighi di informativa previsti dall'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il lavoratore ha diritto di ottenere, a richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell'indicazione dell'eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. Restano fermi il diritto di accesso ai dati raccolti e i diritti riconosciuti dagli articoli 13, 15 e 22 del regolamento (UE) 2016/679.
4. Il licenziamento intimato in violazione del comma 1 e' nullo. Le decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione del comma 1 sono nulle.
Art. 42
Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, assicura il coordinamento delle misure volte a garantire che l'introduzione e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi avvengano nel rispetto dei principi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalita' di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza e' valutato nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. I datori di lavoro assicurano un'adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonche' alle misure di prevenzione e protezione adottate.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove l'utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale anche quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in raccordo con l'Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri soggetti istituzionali competenti.
Art. 43
Formazione in materia di IA delle universita', degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM
1. Le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito «istituzioni AFAM», promuovono nell'ambito di accordi stipulati con pubbliche amministrazioni, imprese o enti senza scopo di lucro, il supporto di professori, ricercatori e tecnologi, in servizio presso le medesime istituzioni, alle attivita' di alfabetizzazione, formazione e divulgazione, finalizzate alla comprensione diffusa e consapevole del funzionamento, degli impieghi e dei limiti delle tecnologie di intelligenza artificiale.
2. Le attivita' di alfabetizzazione e formazione specificamente rivolte ai professionisti, al fine di incentivare un impiego sicuro, competente, etico e responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale, possono essere realizzate da ordini professionali o associazioni di categoria anche in convenzione con le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM.
3. Le attivita' di cui al presente articolo svolte da professori, ricercatori e tecnologi costituiscono elemento di valutazione della carriera scientifica e didattica.
Art. 44
Integrazione di attivita' formative nei corsi dell'istruzione superiore e negli ITS Academy
1. Nell'esercizio della propria autonomia didattica, le universita' e le istituzioni AFAM promuovono attivita' formative finalizzate alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi.
2. In attuazione del comma 1, coerentemente con il profilo culturale e professionale del corso di studi, le attivita' formative prevedono una formazione integrata dei profili tecnici, giuridici, funzionali, etici e di tutela dei diritti fondamentali della persona connessi all'uso di sistemi di intelligenza artificiale e, in particolare:
a) nei corsi universitari con prevalente profilo scientifico, tecnologico, ingegneristico o matematico, medico e biomedico, l'integrazione dei profili etici e giuridici;
b) nei corsi universitari con prevalente profilo economico, sociale, giuridico e umanistico e per le istituzioni AFAM, l'integrazione dei profili tecnici e funzionali dei sistemi di intelligenza artificiale.
3. Le attivita' formative di cui al comma 1 assicurano, in misura proporzionata alla tipologia di corso e al relativo profilo disciplinare, i seguenti contenuti minimi in relazione ai sistemi di intelligenza artificiale:
a) comprensione dei principi, dei criteri di utilizzo e delle potenzialita' di funzionamento;
b) conoscenza dei limiti, dei rischi e delle distorsioni o errori;
c) capacita' di interpretare criticamente gli output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;
d) consapevolezza delle implicazioni giuridiche, etiche e di responsabilita';
e) comprensione del ruolo della sorveglianza umana;
f) consapevolezza dei rischi di cybersicurezza.
4. Le universita' e le istituzioni AFAM assicurano il conseguimento dei risultati di apprendimento di cui al comma 3 mediante la previsione di:
a) insegnamenti dedicati o moduli interdisciplinari integrati in insegnamenti esistenti;
b) attivita' formative affini o integrative;
c) laboratori, tirocini o altre attivita' formative coerenti con i rispettivi ordinamenti.
5. Le attivita' formative e i progetti di sviluppo delle competenze in materia di intelligenza artificiale sono realizzati, ove possibile, mediante forme di coprogettazione con le parti economiche e sociali, gli enti di ricerca e gli attori territoriali dell'innovazione.
6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca svolge un'attivita' di monitoraggio annuale sull'attuazione, nelle universita' e nelle istituzioni AFAM, delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sulla base dei dati raccolti nelle attivita' nazionali di valutazione della qualita' dell'offerta formativa, secondo metodologie coerenti con gli standard europei.
7. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), sono definiti gli indicatori di monitoraggio, le modalita' operative in formato compatibile con i sistemi informativi europei dell'istruzione superiore, i criteri di valorizzazione nell'ambito delle politiche di incentivazione e le forme di partecipazione ai gruppi di lavoro europei in materia.
8. Gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), con particolare riferimento a quelli afferenti all'Area tecnologica «Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati», anche nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, promuovono, in coerenza con le figure professionali nazionali di riferimento e nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, e in raccordo con le politiche attive del lavoro e i sistemi nazionali di analisi dei fabbisogni professionali coordinati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, percorsi e moduli formativi, finalizzati allo sviluppo di competenze per la corretta interpretazione dei risultati prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale, nonche' al rafforzamento delle capacita' operative, critiche e valutative necessarie per l'impiego consapevole, responsabile e sicuro delle tecnologie digitali avanzate, anche sotto il profilo giuridico e regolatorio.
Art. 45
Valorizzazione delle attivita' di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli ITS Academy
1. Le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM possono stipulare convenzioni con organismi di ricerca privati e imprese in materia di intelligenza artificiale per l'utilizzo delle infrastrutture e delle competenze professionali volte esclusivamente allo svolgimento di attivita' di ricerca e sperimentazione tecnologica, sulla base di interessi congiunti e collaborativi.
2. Le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM possono stipulare, singolarmente o in collaborazione tra loro, accordi con le Autorita' di cui all'articolo 20 della legge IA, aventi ad oggetto la promozione, il supporto alla realizzazione e all'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa, anche in collaborazione con il mondo produttivo o altre attivita' di interesse comune.
3. I soggetti di cui al comma 1, nell'ambito di attivita' per il trasferimento tecnologico e di consulenza tecnico scientifica, possono, su richiesta delle Autorita' di cui all'articolo 20 della legge IA, disporre, previo assenso degli interessati, l'assegnazione temporanea di personale presso le stesse ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento di attivita' di supporto alla realizzazione e di utilizzo di spazi di sperimentazione normativa secondo la disciplina dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli accordi di cui al comma 2 per un periodo non superiore a quello stabilito per la sperimentazione e in ogni caso per un periodo non superiore a tre anni, anche non continuativi.
4. I professori e i ricercatori inquadrati in regime di tempo pieno svolgono le attivita' di cui al comma 3 a seguito dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A seguito dell'autorizzazione di cui al primo periodo, i soggetti assegnati ai sensi del comma 3 sono esonerati dagli obblighi didattici per il periodo della assegnazione. I risultati delle attivita' svolte nel periodo di assegnazione sono considerati ai fini della valutazione di cui all'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, per l'ottenimento degli scatti stipendiali di cui all'articolo 8 della medesima legge.
5. I risultati delle attivita' svolte in periodo di assegnazione da ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e dal personale delle istituzioni AFAM sono considerati ai fini della valutazione delle attivita' di ricerca, nonche' ai fini della partecipazione a concorsi pubblici, alle progressioni di livello o altri istituti contrattuali.
6. Al fine di valorizzare le attivita' di ricerca e di trasferimento tecnologico, le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM possono stipulare convenzioni con le imprese per co-progettare e co-finanziare dottorati di ricerca in materia di intelligenza artificiale e promuovono la creazione di spin-off universitari e di start-up.
7. Al fine di rafforzare la capacita' degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di svolgere attivita' di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale, le fondazioni ITS Academy, nell'ambito della loro autonomia, sostengono la collaborazione con universita', enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM e Autorita' nazionali di cui all'articolo 20 della legge IA. A tal fine, il Comitato nazionale ITS Academy, di cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99, individua criteri e modalita' di cooperazione istituzionale, nonche' di supporto, con l'obiettivo di favorire il trasferimento di competenze specialistiche dal sistema della ricerca a quello formativo e produttivo e di semplificare gli strumenti di collaborazione gia' esistenti, nel rispetto della normativa vigente.
8. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentite le Autorita' di cui all'articolo 20 della legge IA, le universita', gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni AFAM, i consorzi universitari, nonche' gli enti e le fondazioni di ricerca vigilati o finanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, che intendano rendere disponibili specifiche conoscenze, infrastrutture e prodotti per la realizzazione e la gestione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA, possono essere individuati quali centri di riferimento per le attivita' di sperimentazione normativa per l'IA.
9. Il decreto di cui al comma 8 definisce, altresi', le modalita' e i termini di collaborazione con le Autorita' di cui all'articolo 20 della legge IA. A tal fine i soggetti di cui al comma 8 possono stipulare accordi e convenzioni con le Autorita' secondo i rispettivi ordinamenti.
10. Mediante i suddetti accordi e convenzioni, sono definite le modalita' di attuazione dei programmi e i reciproci impegni, obblighi e responsabilita', nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e per il comune perseguimento dell'interesse pubblico relativo alla promozione dell'innovazione in materia di IA, attraverso la creazione di un ambiente controllato di sperimentazione e prova al fine di garantire la conformita' dei sistemi di IA innovativi alle disposizioni del regolamento IA.
Art. 46
Formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia
1. I percorsi di formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia, di cui all'articolo 15, comma 4, della legge IA, assicurano il rispetto degli obblighi di alfabetizzazione previsti dall'articolo 4 del regolamento IA del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e comprendono:
a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialita' e ai limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell'attivita' giudiziaria e nell'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, ivi compresi i profili di cibersicurezza connessi al loro utilizzo;
b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA e alle disposizioni nazionali di attuazione, nonche' ai principi e ai limiti previsti dall'articolo 15 della legge IA;
c) profili attinenti all'impatto dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale sull'organizzazione giudiziaria e sui diritti delle persone.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono differenziati in relazione alle funzioni esercitate e al contesto di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, tenendo conto della natura e del livello di rischio dei sistemi impiegati, e sono aggiornati periodicamente in ragione dell'evoluzione tecnologica e del quadro regolatorio.
3. I percorsi di cui al comma 1 assicurano altresi' le competenze necessarie all'esercizio delle funzioni di sorveglianza umana di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento IA, ove i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati rientrino tra quelli classificati ad alto rischio ai sensi del medesimo regolamento.
4. Alla formazione dei magistrati provvede la Scuola superiore della magistratura, nell'ambito delle linee programmatiche elaborate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 15, comma 4, primo periodo, della legge IA. Per la formazione del restante personale dell'amministrazione della giustizia, il Ministero provvede ai sensi del secondo periodo del medesimo articolo 15, comma 4, della legge IA e puo' stipulare convenzioni con la Scuola superiore della magistratura per l'organizzazione di corsi congiunti.
Art. 47
Formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni
1. I corsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua svolti dagli ordini professionali includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
2. I percorsi di cui al comma 1 comprendono:
a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialita' e ai limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore professionale di riferimento;
b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA, e alle disposizioni nazionali di attuazione;
c) profili deontologici relativi alle responsabilita' del professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, agli obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge IA.
3. I percorsi di cui al comma 1 prevedono un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua previsto dalle disposizioni di settore per la rispettiva categoria professionale. I contenuti, le modalita' di erogazione e la periodicita' dei percorsi sono determinati secondo le disposizioni di cui al comma 5, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al presente comma e al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai percorsi formativi promossi dalle forme aggregative delle associazioni, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, per le professioni non regolamentate, ove vengano in rilievo, in relazione al settore di attivita' e alle peculiarita' dell'attivita' professionale temi legati all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i consigli nazionali degli ordini e dei collegi, ovvero gli organismi a cui sono attribuite funzioni di regolazione della formazione professionale per le rispettive categorie, adeguano i regolamenti ovvero i propri atti organizzativi in materia di formazione iniziale e continua per includervi i percorsi di cui al comma 1. L'adeguamento avviene secondo le procedure previste dalle disposizioni che disciplinano la formazione professionale per ciascuna categoria, ivi compresa, ove prevista, l'acquisizione del parere o dell'approvazione dell'autorita' vigilante. Le forme aggregative delle associazioni, di cui al comma 4, anche per il tramite delle associazioni professionali, rendono conoscibili i percorsi formativi e le modalita' per l'accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 4 del 2013.
6. Per le professioni sanitarie, l'inclusione dei percorsi di formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nei programmi di educazione continua in medicina e' disposta con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.
Art. 48
Utilizzo dell'intelligenza artificiale nei servizi per il lavoro
1. Le amministrazioni pubbliche competenti e i soggetti autorizzati o accreditati ai servizi per il lavoro possono utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per attivita' di orientamento, incontro tra domanda e offerta di lavoro, individuazione delle competenze e supporto ai percorsi di inserimento lavorativo, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente.
2. L'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1 e' subordinato alla garanzia della supervisione umana, della trasparenza delle decisioni e della tutela dei diritti degli utenti e dei lavoratori.
Art. 49
Norme in materia di equo compenso
1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista puo' comportare una modulazione dell'equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato, ai sensi del regolamento IA.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e i decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21 aprile 2023, n. 49, sono integrati con la determinazione dei parametri utili alla modulazione, in conformita' al criterio di cui al comma 1.
Art. 50
Iniziative di alfabetizzazione e formazione nel settore finanziario
1. Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, promuove e coordina, anche attraverso l'azione dei suoi componenti, misure atte a sensibilizzare il pubblico circa le opportunita' e i rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore finanziario.
2. Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria puo' individuare obiettivi, programmi e azioni da porre in essere per le finalita' di cui al comma 1 nell'ambito del piano triennale di attivita' adottato ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 10, del decreto-legge n. 237 del 2016.
Art. 51
Formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della formazione continua in medicina -ECM- e della formazione manageriale in sanita'.
1. I corsi di formazione continua dei professionisti sanitari includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
2. I percorsi di cui al comma 1 comprendono:
a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialita' e ai limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore professionale di riferimento;
b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA, e alle disposizioni nazionali di attuazione;
c) profili deontologici relativi alle responsabilita' del professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, agli obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge IA.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nell'ambito del programma di educazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, definisce una specifica percentuale dell'obbligo formativo individuale triennale da destinare ai percorsi formativi di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali individua specifici programmi formativi in materia di alfabetizzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale di cui al comma 2, da inserire all'interno dei corsi di formazione manageriali di cui all'articolo 16-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992.
Capo IV
Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali concernenti dati, algoritmi e metodi matematici
Art. 52
Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 98 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, sono ricompresi anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Ai fini dell'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, per algoritmi e metodi matematici si intendono le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento, nonche' ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.».
Art. 53
Disposizione processuale
1. Le controversie nella materia di cui all'articolo 98 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, modificato dall'articolo 52 del presente decreto, restano devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera b), del medesimo codice.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 54
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca
Schillaci, Ministro della salute
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Zangrillo, Ministro della pubblica amministrazione
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio