
Pubblicato in Gazzetta il Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, che adegua l’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI Act), in particolare sul fronte della governance nazionale, della vigilanza e della formazione.
Il provvedimento entra in vigore il 23 ottobre 2026.
Le novità riguardano da vicino anche il mondo delle professioni: per gli avvocati, l’alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale entra stabilmente nella formazione professionale, mentre l’utilizzo dell’AI potrà incidere anche sulla determinazione dell’equo compenso.
Vediamo cosa cambia.
Il decreto definisce la nuova governance nazionale dell’AI.
Le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale sono AgID e ACN.
L’Agenzia per l’Italia digitale è l’autorità nazionale di notifica e si occupa, tra l’altro, delle procedure di valutazione, designazione e monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità.
L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale svolge invece le principali funzioni di vigilanza sui sistemi di AI ed è il punto di contatto unico.
Nel sistema rientrano inoltre, per i rispettivi settori, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e Garante per la protezione dei dati personali, mentre presso la Presidenza del Consiglio opera un Comitato di coordinamento.
Le autorità possono adottare linee guida e buone pratiche, esercitare poteri ispettivi e applicare le sanzioni previste dall’AI Act.
Per le violazioni più gravi si può arrivare fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore.
Il decreto istituisce anche lo Spazio di sperimentazione italiano per l’AI, una sandbox regolamentare nella quale fornitori e potenziali fornitori potranno sviluppare e testare sistemi di intelligenza artificiale in un ambiente controllato.
La gestione sarà congiunta tra AgID e ACN, con particolare attenzione anche alle PMI e alle start-up.
Potranno inoltre essere istituiti specifici spazi di sperimentazione per i modelli e sistemi di AI applicabili all’attività giudiziaria, sentito il Ministero della giustizia.
L’altro grande pilastro della riforma è l’alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale.
Il decreto interviene su scuole, università, pubblica amministrazione e professioni.
Nelle scuole potranno essere introdotte attività formative sull’AI fin dal primo ciclo, con l’obiettivo di sviluppare conoscenze, capacità critica e un utilizzo consapevole degli strumenti. Sono previsti inoltre percorsi specifici per la formazione dei docenti.
Anche università ed enti di ricerca potranno collaborare con gli ordini professionali per organizzare attività di alfabetizzazione e formazione finalizzate a un uso sicuro, competente, etico e responsabile dell’AI.
Per gli avvocati il punto centrale è l’art. 47 del D.Lgs. n. 179/2026.
La norma stabilisce che i corsi di formazione professionale iniziale e continua organizzati dagli ordini professionali devono comprendere percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
La formazione dovrà riguardare tre profili:
Le nuove regole si aggiungono a quelle già previste dalla legge 23 settembre 2025, n. 132. Il suo art. 13 stabilisce infatti che nelle professioni intellettuali l’AI può essere utilizzata per attività strumentali e di supporto, ferma la prevalenza del lavoro intellettuale, e impone al professionista di informare il cliente sui sistemi utilizzati con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
In sostanza, l’AI può assistere l’avvocato, ma la responsabilità della prestazione resta del professionista, che deve conoscere i limiti dello strumento e verificarne gli output.
Un problema già emerso nella giurisprudenza con le cosiddette “allucinazioni” dell’AI, cioè riferimenti normativi o giurisprudenziali inesistenti generati dai sistemi e utilizzati senza adeguato controllo. Il dossier parlamentare richiama diversi precedenti nei quali i giudici hanno censurato proprio l’omessa verifica delle fonti. TR0253
Il decreto prevede un monte ore minimo dedicato all’AI per ciascun periodo di valutazione della formazione continua, ma non stabilisce direttamente quante ore o quanti crediti formativi dovranno essere acquisiti.
Saranno le regole della singola professione a definirne concretamente contenuti, modalità e periodicità.
I consigli nazionali degli ordini e gli organismi competenti dovranno adeguare i propri regolamenti entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 23 aprile 2027. Per l’avvocatura sarà quindi necessario l’adeguamento della disciplina della formazione professionale forense da parte del CNF.
No, non automaticamente.
L’art. 49 del decreto stabilisce che l’utilizzo di sistemi di AI da parte del professionista può comportare una modulazione dell’equo compenso previsto dalla legge n. 49/2023.
La modulazione dovrà avvenire secondo parametri che tengano conto della classificazione di rischio del sistema di AI utilizzato.
La norma, quindi, non stabilisce che l’uso dell’intelligenza artificiale comporti necessariamente una riduzione del compenso.
Inoltre, la previsione opera nell’ambito di applicazione della legge n. 49/2023 sull’equo compenso e non introduce un criterio generale per determinare l’onorario in ogni rapporto tra avvocato e cliente.
C’è poi un aspetto significativo. La legge delega n. 132/2025 aveva previsto la possibilità di modulare l’equo compenso sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all’uso dell’AI; il decreto definitivo individua invece come criterio specifico la classificazione di rischio del sistema utilizzato secondo l’AI Act.
La concreta applicazione è dunque ancora da costruire.
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 23 ottobre 2027, dovranno infatti essere aggiornati anche i parametri forensi previsti dall’art. 13, comma 6, della legge professionale n. 247/2012. TR0253
Il decreto non obbliga gli avvocati a utilizzare l’intelligenza artificiale.
Ma rende ormai evidente che l’AI entra stabilmente nell’organizzazione della professione.
Per gli Ordini e il CNF significa adeguare la formazione continua e introdurre specifici percorsi di alfabetizzazione.
Per gli studi legali significa invece che l’utilizzo dell’AI dovrà essere accompagnato da competenze adeguate, controllo degli output, rispetto della riservatezza, degli obblighi informativi e delle regole deontologiche.
E sul piano economico bisognerà attendere l’aggiornamento dei parametri per comprendere come la classificazione del rischio del sistema utilizzato inciderà concretamente sull’equo compenso.
La direzione, però, è già chiara: l’AI non sostituisce la responsabilità professionale dell’avvocato. Al contrario, richiede nuove competenze per poter essere utilizzata in modo consapevole e sicuro.
Documenti correlati: