Intelligenza artificiale e atti giudiziari: l’avvocato deve controllare le citazioni

Articolo di Luigi Viola e Gianluca Ludovici del 03/06/2026

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La Cassazione (ord. n. 11431/2026) affronta il problema delle citazioni giurisprudenziali errate negli atti redatti con il supporto dell’intelligenza artificiale: l’IA può aiutare il difensore, ma la verifica di fonti, precedenti e massime resta un dovere non delegabile.

L’intelligenza artificiale entra nel processo, ma non attenua i doveri del difensore, al contrario li rafforza: è il messaggio che emerge dalla ordinanza n. 11431/2026 della Corte di cassazione, una delle prime pronunce italiane a confrontarsi apertamente con il fenomeno delle “allucinazioni” generate dai sistemi di IA nella redazione degli atti giudiziari.

La vicenda nasce in sede penale, ma le ricadute appaiono destinate a travalicare il perimetro del giudizio di legittimità e ad incidere profondamente anche sul processo civile. La Suprema corte ha infatti dichiarato inammissibile un ricorso nel quale i richiami giurisprudenziali risultavano «frutto di probabile allucinazione informatica conseguente all’utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa». In sostanza, le sentenze citate esistevano, ma non affermavano i principi attribuiti loro dal ricorrente; in altri casi, i riferimenti alle sezioni della Cassazione erano errati.

Il passaggio è destinato a segnare un precedente importante. La Cassazione non demonizza l’uso dell’IA generativa, ma chiarisce che l’impiego di questi strumenti non modifica la struttura della responsabilità processuale: l’atto resta dell’avvocato che lo sottoscrive e il controllo umano rimane imprescindibile.

Il tema assume particolare rilievo nel contenzioso civile, dove già alcuni tribunali avevano iniziato a confrontarsi con il fenomeno. Il Tribunale di Firenze, nel 2025, aveva escluso la responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. in un caso di citazioni inesistenti generate da ChatGPT, ritenendo non provata la mala fede della parte; diverso, invece, l’approccio del Tribunale di Siracusa, che nel 2026 ha qualificato come gravemente colposa la produzione di precedenti inesistenti derivanti da un utilizzo non verificato dell’intelligenza artificiale.

L’ordinanza della Cassazione sembra ora consolidare un principio destinato a diventare centrale: l’errore dell’algoritmo non interrompe la catena della responsabilità professionale. La verifica delle fonti, della giurisprudenza e delle citazioni resta un dovere non delegabile del difensore, tanto sotto il profilo processuale quanto sul piano deontologico.

Le conseguenze processuali possono essere rilevanti. Sul piano civile, il deposito di atti contenenti precedenti inesistenti o massime alterate potrebbe incidere sulla valutazione della mala fede o della colpa grave, alimentando domande di responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. Non solo. L’inattendibilità delle allegazioni potrebbe riflettersi anche sulla credibilità complessiva della linea difensiva e sulla liquidazione delle spese.

Si profila inoltre un problema probatorio più ampio: alcune pronunce di merito hanno già affermato che gli output dei chatbot non possono essere considerati prove atipiche o documenti affidabili in assenza di verificabilità delle fonti e del prompt utilizzato. In altri termini, l’IA generativa non può sostituire né la ricerca giuridica tradizionale né il vaglio critico dell’interprete.

Il rischio per il processo è duplice: un lato, l’automazione spinta potrebbe moltiplicare atti standardizzati e apparentemente sofisticati ma privi di reale attendibilità giuridica, mentre dall’altro, si potrebbe assistere a un aggravio dell’attività giudiziaria, costretta a verificare la genuinità di precedenti e citazioni.

La risposta della giurisprudenza, almeno per ora, appare netta: l’intelligenza artificiale è uno strumento di supporto e non un sostituto dell’attività professionale. La supervisione umana resta il presidio essenziale di affidabilità del processo. Ed è proprio su questo punto che la Cassazione, con l’ordinanza 11431/2026, sembra aver voluto fissare il primo vero paletto italiano contro il rischio delle “allucinazioni” giudiziarie dell’IA.


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