Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

Decreto Legislativo n.81 del 21/04/2026 (G.U. 18/05/2026 )

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DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2026, n. 81

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. (26G00096)


(GU n.113 del 18-5-2026)

Vigente al: 2-6-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 9;

Vista la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

OGGETTO E DEFINIZIONI


Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione


1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, di seguito denominata «direttiva».

Art. 2

Definizioni


1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

a) «habitat all'interno di un sito protetto»: habitat di specie per cui una zona e' classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito e' designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito e' classificato come di importanza comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;

b) «ecosistema»: complesso dinamico di comunita' di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unita' funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

Titolo II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' AMBIENTALE

Art. 3

Modifiche al codice penale


1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «452-bis,» sono inserite le seguenti: «452-bis.1,»;

b) all'articolo 240-bis, dopo le parole: «452-bis,» sono inserite le seguenti: «452-bis.1,»;

c) all'articolo 452-bis:

1) al primo comma, al numero 2), dopo le parole «di un ecosistema,» sono inserite le seguenti: «di un habitat»;

2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando l'inquinamento e' prodotto alternativamente:

1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) in danno di specie animali o vegetali protette;

3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.»;

3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata.»;

d) dopo l'articolo 452-bis e' inserito il seguente:

«Art. 452-bis.1 (Commercio di prodotti inquinanti). - Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

La pena e' aumentata se dal fatto deriva:

1) un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone;

2) un pericolo rilevante alla qualita' dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.

La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando l'inquinamento e' prodotto alternativamente:

1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) in danno di specie animali o vegetali protette;

3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena e' aumentata da un terzo a due terzi.»;

e) all'articolo 452-ter, al primo comma: le parole: «all'articolo 452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 452-bis e 452-bis.1»; la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «undici»; la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «dodici»; alla rubrica, dopo le parole «delitto di inquinamento ambientale» sono aggiunte le seguenti: «e di commercio di prodotti inquinanti»;

f) dopo l'articolo 452-quaterdecies sono inseriti i seguenti:

«Art. 452-quinquiesdecies (Nozione di abusivita'). - Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:

1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualita' dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;

2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);

3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

Art. 452-sexiesdecies (Circostanze aggravanti). - Per i reati previsti dal presente titolo la pena e' aumentata:

1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entita';

2) se il fatto e' commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.»;

g) l'articolo 733-bis e' abrogato.

Art. 4

Produzione e commercio di sostanze ozono lesive


1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo gia' autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.

2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo gia' autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

3. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti e' commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.

Art. 5

Produzione e commercio di gas a effetto serra


1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.

2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, e' punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.

Art. 6

Disposizioni applicabili


1. Ai reati di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 452-decies, 452-undecies e 452-duodecies del codice penale.

Art. 7

Pubblicazione della sentenza di condanna


1. La condanna per i reati di cui al titolo VI-bis del codice penale e di cui al presente titolo importa la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti nell'articolo 36 del codice penale.

2. I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

Titolo III

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Art. 8

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231


1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, all'articolo 25-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «dell'articolo 452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 452-bis e 452-bis.1,»;

2) alla lettera b), la parola: «novecento» e' sostituita dalla seguente: «milleduecento»;

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la violazione degli articoli 4 e 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

1-quater. Per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo, terzo e quarto comma, e 452-quater, terzo comma, del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del codice penale».

Titolo IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 9

Raccolta e trasmissione dei dati statistici


1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi ai delitti di cui al libro II, titolo VI-bis, del codice penale, alla parte quarta, titolo VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' ai delitti di cui al presente decreto:

a) numero di reati iscritti per i quali e' intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non piu' soggetti ad impugnazione;

b) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione;

c) numero delle persone fisiche:

1) nei cui confronti e' stata esercitata azione penale;

2) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non piu' soggetti ad impugnazione;

d) numero degli enti:

1) nei cui confronti e' stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

2) nei cui confronti e' stata applicata taluna delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.

2. Il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.

Art. 10

Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalita' ambientale


1. Al fine di assicurare il coordinamento e la cooperazione tra tutte le autorita' competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, presso la Procura generale presso la Corte di cassazione e' istituito il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalita' ambientale di cui fanno parte:

a) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e il suo delegato;

b) i Procuratori generali presso le Corti d'appello e i loro delegati;

c) il Procuratore nazionale antimafia e il suo delegato.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e' il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento nell'ambito delle attivita' di attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale, con possibilita' di fissare riunioni estese alla partecipazione dei rappresentanti di uffici giudiziari non facenti parte del Sistema. Per la partecipazione al Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalita' ambientale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, acquisite le opportune informazioni dalle altre autorita' competenti di cui al comma 1 e d'intesa con le stesse, provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ad emanare le linee-guida operative del Sistema e di orientamento volte a garantire l'effettivita' e l'efficacia dell'attivita' di coordinamento investigativo e le attivita' di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli, programmando le opportune iniziative. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nell'ambito dei compiti e delle attivita' a lui attribuite nel Sistema, puo' altresi' avvalersi della collaborazione specialistica dell'Arma dei Carabinieri, in virtu' delle peculiari funzioni di polizia forestale e ambientale ad essa devolute dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Art. 11

Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali


1. Entro il 21 maggio 2027 il Governo approva la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali. A tal fine, lo schema della Strategia nazionale e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere e' reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale la Strategia puo' essere comunque adottata. Del provvedimento e' data adeguata pubblicazione nei siti istituzionali.

2. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali individua gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonche' adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di contrasto a detti crimini.

3. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali comprende almeno:

a) gli obiettivi e le priorita' della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalita' per una valutazione periodica del loro conseguimento;

b) i ruoli e le responsabilita' di tutte le autorita' competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorita' competenti nazionali e gli organismi competenti dell'Unione nonche' la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri;

c) le modalita' di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalita' ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo;

d) le misure necessarie, per aumentare il livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia ambientale.

4. Ogni tre anni, entro il 21 maggio, il Governo procede, con le modalita' di cui al comma 1, a rivedere e aggiornare la Strategia nazionale, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, tenendo conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonche' delle minacce poste dalla criminalita' ambientale.

Art. 12

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152


1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 256, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da duemila a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni.»

Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria


1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 aprile 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

Nordio, Ministro della giustizia

Piantedosi, Ministro dell'interno

Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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