Tutela penale dell’ambiente: in Gazzetta il decreto di attuazione Ue

Articolo del 19/05/2026

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Il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 rafforza gli eco-delitti, amplia la responsabilità degli enti e introduce nuovi strumenti di coordinamento e monitoraggio contro i crimini ambientali.

Pubblicato in Gazzetta il Decreto legislativo 21 aprile 2026 n. 81 di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, destinata a sostituire le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

L’intervento segna un passaggio rilevante nel processo di allineamento dell’ordinamento penale italiano agli standard europei in materia di contrasto ai crimini ambientali, con un rafforzamento complessivo delle misure di prevenzione e repressione. Il recepimento si inserisce nel percorso avviato con la legge di delegazione europea 2024, che ha fissato i criteri per adeguare il sistema penale interno alle nuove prescrizioni europee.

Il provvedimento entra in vigore il 2 giugno 2026.

Il quadro europeo di riferimento

La direttiva (UE) 2024/1203, adottata l’11 aprile 2024, ridefinisce il sistema europeo dei reati ambientali, fissando norme minime comuni sia sulla tipizzazione delle fattispecie penalmente rilevanti sia sul livello delle sanzioni.

Il legislatore europeo ha posto l’accento sull’evoluzione dei fenomeni di degrado ambientale, sulla perdita di biodiversità, sugli effetti dei cambiamenti climatici e sulla crescente dimensione transfrontaliera della criminalità ambientale, imponendo agli Stati membri un adeguamento sostanziale dei rispettivi sistemi sanzionatori in materia di reati ambientali. La direttiva richiede inoltre di considerare penalmente rilevanti non solo le condotte intenzionali, ma anche alcune condotte poste in essere per grave negligenza, secondo un modello che amplia l’area della responsabilità penale ambientale.

Le modifiche al Codice penale

Il decreto legislativo interviene sul Codice penale, aggiornando e integrando la disciplina degli eco-delitti.

L’attenzione si concentra in particolare sulle fattispecie di inquinamento ambientale, ma il perimetro dell’intervento è più ampio. Il decreto estende espressamente la tutela anche all’habitat, in coordinamento con una nozione ampia di ecosistema, inteso come unità funzionale composta da comunità viventi e ambiente non vivente. Ridefinisce inoltre il sistema delle aggravanti e precisa in via generale la nozione di condotta abusiva, così da rendere più chiaro l’ambito applicativo delle nuove incriminazioni ambientali. Sono infatti previste nuove ipotesi incriminatrici relative:

  • al commercio di prodotti inquinanti;

  • alla produzione e al commercio di sostanze ozono-lesive;

  • alla produzione e al commercio di gas a effetto serra.

Il salto di qualità della riforma sta anche qui: la tutela penale non riguarda più soltanto le condotte materiali di contaminazione, ma si estende alla filiera produttiva e commerciale di prodotti e sostanze idonei a incidere sull’ambiente.

Sul piano sanzionatorio, il decreto amplia il perimetro degli eco-delitti e rende più incisiva la risposta penale, anche quando dai fatti derivino morte o lesioni. Ai nuovi reati ambientali vengono inoltre estesi strumenti già tipici degli eco-delitti, come il ravvedimento operoso, la confisca e il ripristino dello stato dei luoghi. Il decreto interviene anche sugli strumenti di indagine e cooperazione, con l’obiettivo di rendere più efficace l’azione di contrasto ai reati ambientali.

Responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti. Il provvedimento amplia infatti il catalogo dei reati ambientali rilevanti ai fini del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, coinvolgendo persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere il sistema sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo, superando l’idea che la tutela dell’ambiente possa essere affidata esclusivamente a sanzioni di tipo amministrativo. In questa direzione si collocano anche l’ampliamento dei reati-presupposto, l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie e l’aumento automatico delle sanzioni in presenza di alcune aggravanti ambientali o di profitti rilevanti. Il decreto mantiene comunque l’impianto sanzionatorio a quote del d.lgs. 231/2001, preferendo un innalzamento mirato delle sanzioni rispetto a un sistema parametrato direttamente al fatturato mondiale dell’ente.

Il coordinamento nazionale contro i crimini ambientali

Per rafforzare la cooperazione tra le autorità coinvolte nella prevenzione e repressione dei reati ambientali, il decreto prevede l’istituzione, presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, del Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale.

Ne fanno parte:

  • il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

  • i Procuratori generali presso le Corti d’appello;

  • il Procuratore nazionale antimafia.

Il nuovo assetto mira a garantire un coordinamento più efficace e tempestivo delle iniziative investigative e giudiziarie in un settore caratterizzato da elevata complessità tecnica e da frequenti profili sovranazionali. Non si tratta soltanto di un nuovo livello organizzativo, ma di un meccanismo stabile di cooperazione tra autorità giudiziarie, destinato a operare anche attraverso linee-guida e moduli operativi condivisi. Le linee-guida dovranno favorire la circolazione di buone prassi e protocolli comuni, con aggiornamento periodico.

La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali

Il decreto prevede inoltre l’adozione, entro il 21 maggio 2027, della Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali.

Il documento, aggiornato con cadenza triennale, definirà:

  • gli obiettivi prioritari della politica nazionale in materia ambientale;

  • la valutazione delle risorse necessarie;

  • le misure per rafforzare la consapevolezza pubblica sulla tutela dell’ambiente.

Si tratta di un passaggio che conferma l’impostazione sistemica della riforma, orientata non solo alla repressione penale, ma anche alla prevenzione e alla diffusione di una cultura della legalità ambientale. L’aggiornamento dovrà tener conto dell’evoluzione normativa, delle tendenze emergenti e delle nuove minacce poste dalla criminalità ambientale, secondo un approccio basato sull’analisi dei rischi.

Monitoraggio dei reati e pubblicità delle condanne

Il nuovo assetto non si affida soltanto all’inasprimento delle fattispecie incriminatrici. Il decreto attribuisce rilievo anche alla raccolta e trasmissione dei dati statistici sui reati ambientali e sulla responsabilità degli enti, per misurare nel tempo l’efficacia delle misure adottate. Il monitoraggio riguarderà, tra l’altro, procedimenti definiti, persone fisiche coinvolte, enti destinatari di contestazioni e tipologia delle pene e delle sanzioni applicate.

Accanto a ciò, viene valorizzata anche la funzione di deterrenza con la pubblicazione della sentenza di condanna per i reati ambientali considerati dal provvedimento, secondo una logica di maggiore trasparenza e visibilità della risposta sanzionatoria.


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