Tutela penale dell’ambiente: ok definitivo del Cdm al decreto di attuazione Ue

Articolo del 23/04/2026

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Il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 rafforza gli eco-delitti, amplia la responsabilità degli enti e introduce nuovi strumenti di coordinamento e monitoraggio contro i crimini ambientali.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 21 aprile 2026, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, destinata a sostituire le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

L’intervento segna un passaggio rilevante nel processo di allineamento dell’ordinamento penale italiano agli standard europei in materia di contrasto ai crimini ambientali, con un rafforzamento complessivo delle misure di prevenzione e repressione.

Il quadro europeo di riferimento

La direttiva (UE) 2024/1203, adottata l’11 aprile 2024, ridefinisce il sistema europeo dei reati ambientali, fissando norme minime comuni sia sulla tipizzazione delle fattispecie penalmente rilevanti sia sul livello delle sanzioni.

Il legislatore europeo ha posto l’accento sull’evoluzione dei fenomeni di degrado ambientale, sulla perdita di biodiversità, sugli effetti dei cambiamenti climatici e sulla crescente dimensione transfrontaliera della criminalità ambientale, imponendo agli Stati membri un adeguamento sostanziale dei rispettivi sistemi sanzionatori in materia di reati ambientali.

Le modifiche al Codice penale

Secondo quanto emerge dalla nota ufficiale del Governo, il decreto legislativo interviene sul Codice penale, aggiornando e integrando la disciplina degli eco-delitti.

L’attenzione si concentra in particolare sulle fattispecie di inquinamento ambientale, ma il perimetro dell’intervento è più ampio. Il decreto estende espressamente la tutela anche all’habitat, ridefinisce il sistema delle aggravanti e precisa in via generale la nozione di condotta abusiva, così da rendere più chiaro l’ambito applicativo delle nuove incriminazioni ambientali. Sono infatti previste nuove ipotesi incriminatrici relative:

  • al commercio di prodotti inquinanti;

  • alla produzione e al commercio di sostanze ozono-lesive;

  • alla produzione e al commercio di gas a effetto serra.

Il decreto rafforza inoltre le circostanze aggravanti, chiarisce la nozione di condotta abusiva e adegua il trattamento sanzionatorio ai criteri indicati dalla direttiva europea, nel segno di una maggiore severità e uniformità a livello unionale. Il recepimento consente così di ricondurre nell’area penale un numero più ampio di reati ambientali e di condotte lesive dell’ambiente, ampliando sensibilmente il perimetro degli eco-delitti. La risposta penale viene irrigidita anche nei casi in cui dai fatti derivino morte o lesioni, mentre ai nuovi reati ambientali vengono estesi strumenti già tipici degli eco-delitti, come il ravvedimento operoso, la confisca e il ripristino dello stato dei luoghi. Il decreto interviene inoltre anche sugli strumenti di indagine e cooperazione, con l’obiettivo di rendere più efficace l’azione di contrasto ai reati ambientali.

Responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti. Il provvedimento amplia infatti il catalogo dei reati ambientali rilevanti ai fini del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, coinvolgendo persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere il sistema sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo, superando l’idea che la tutela dell’ambiente possa essere affidata esclusivamente a sanzioni di tipo amministrativo. In questa direzione si collocano anche l’ampliamento dei reati-presupposto, l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie e l’aumento automatico delle sanzioni in presenza di alcune aggravanti ambientali o di profitti rilevanti.

Il coordinamento nazionale contro i crimini ambientali

Per rafforzare la cooperazione tra le autorità coinvolte nella prevenzione e repressione dei reati ambientali, il decreto prevede l’istituzione, presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, del Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale.

Ne fanno parte:

  • il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

  • i Procuratori generali presso le Corti d’appello;

  • il Procuratore nazionale antimafia.

Il nuovo assetto mira a garantire un coordinamento più efficace e tempestivo delle iniziative investigative e giudiziarie in un settore caratterizzato da elevata complessità tecnica e da frequenti profili sovranazionali. Non si tratta soltanto di un nuovo livello organizzativo, ma di un meccanismo stabile di cooperazione tra autorità giudiziarie, destinato a operare anche attraverso linee-guida e moduli operativi condivisi.

La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali

Il decreto prevede inoltre l’adozione, entro il 21 maggio 2027, della Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali.

Il documento, aggiornato con cadenza triennale, definirà:

  • gli obiettivi prioritari della politica nazionale in materia ambientale;

  • la valutazione delle risorse necessarie;

  • le misure per rafforzare la consapevolezza pubblica sulla tutela dell’ambiente.

Si tratta di un passaggio che conferma l’impostazione sistemica della riforma, orientata non solo alla repressione penale, ma anche alla prevenzione e alla diffusione di una cultura della legalità ambientale.

Monitoraggio dei reati e pubblicità delle condanne

Il nuovo assetto non si affida soltanto all’inasprimento delle fattispecie incriminatrici. Il decreto attribuisce infatti rilievo anche alla raccolta e trasmissione dei dati statistici sui reati ambientali e sulla responsabilità degli enti, con l’obiettivo di misurare nel tempo l’efficacia delle misure adottate.

Accanto a ciò, viene valorizzata anche la funzione di deterrenza con la pubblicazione della sentenza di condanna per i reati ambientali considerati dal provvedimento, secondo una logica di maggiore trasparenza e visibilità della risposta sanzionatoria.


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