Abuso d’ufficio: l’abrogazione del reato non è incostituzionale. Le motivazioni

Articolo del 04/07/2025

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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 depositata il 3 luglio 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da quattordici giudici, tra cui la Corte di Cassazione (ord. n. 9442/2025), contro l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) disposta dalla legge n. 114 del 2024 (cd. riforma Nordio).

La questione centrale riguardava la compatibilità dell’abrogazione con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione (Convenzione di Merida) e con alcuni principi costituzionali, tra cui quelli di uguaglianza (art. 3 Cost.) e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Le questioni sollevate, tra cui anche la Corte di Cassazione, si concentravano sul possibile contrasto tra la soppressione dell’art. 323 c.p. e gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione (Convenzione di Merida).

Il quadro normativo e i limiti della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto ammissibili solo le questioni fondate sull’art. 117, primo comma, Cost., che impone al legislatore il rispetto degli obblighi derivanti da convenzioni internazionali ratificate. Se da una convenzione derivasse un obbligo preciso di criminalizzazione, la Corte avrebbe potuto dichiarare l’illegittimità dell’abrogazione, con effetto di ripristino della norma penale abrogata.

Tuttavia, dopo un esame dettagliato delle disposizioni della Convenzione di Merida, la Corte ha escluso che da essa derivi un obbligo giuridico di prevedere o mantenere nel codice penale una specifica figura di reato come l’abuso d’ufficio.

La Corte ha rilevato che il reato in questione non è nemmeno presente in modo uniforme negli ordinamenti penali degli Stati aderenti alla Convenzione, confermando così l’assenza di un vincolo giuridico specifico per lo Stato italiano.

Le altre censure: principi di eguaglianza e buon andamento

Le altre questioni di legittimità costituzionale, fondate sugli articoli 3 e 97 della Costituzione, sono state invece dichiarate inammissibili. La Corte ha ribadito la propria giurisprudenza secondo cui non può essere accolta una questione che, se fondata, comporterebbe un effetto in malam partem, cioè l’estensione della punibilità penale.

I giudici rimettenti sostenevano che l’abrogazione lasciasse senza sanzione penale condotte più gravi di altre ancora punite e che si fosse generato un vuoto di tutela nei confronti di comportamenti lesivi dei principi di imparzialità e legalità amministrativa. Ma tali censure, secondo la Corte, non possono essere valutate sotto il profilo della legittimità costituzionale se conducono all’introduzione o riespansione di norme penali.

Conclusione: la scelta del legislatore è politica, non sindacabile

La Corte ha infine chiarito che non spetta all’organo giurisdizionale valutare la complessiva efficacia del sistema di prevenzione e contrasto alla corruzione, risultante dall’abrogazione dell’abuso d’ufficio. Tale valutazione rientra nella responsabilità politica del legislatore, non giustiziabile sulla base dei parametri costituzionali e internazionali esaminati.

In sintesi, la riforma Nordio supera il vaglio di legittimità costituzionale. La Corte ha escluso che esista un vincolo internazionale alla reintroduzione dell’art. 323 c.p. e ha confermato che il legislatore resta libero di operare le proprie scelte politiche in materia penale, entro i limiti della Costituzione.

La reazione del Ministro

Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso "massima soddisfazione per il contenuto del provvedimento della Corte Costituzionale, che ha confermato quanto sostenuto a più riprese in ordine alla compatibilità dell’abrogazione del reato di abuso di ufficio con gli obblighi internazionali".

Il Guardasigilli ha aggiunto: "Auspico che nel futuro cessino queste strumentalizzazioni, che non giovano all’immagine del nostro Paese e tantomeno all’efficacia dell’Amministrazione della giustizia”.


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