
Quando l’amministrazione ostende gli atti dopo l’impugnazione del diniego di accesso, il processo perde automaticamente oggetto?
Il TAR Lazio – Latina, con la sentenza n. 137 del 17 febbrao 2026, chiarisce gli effetti dell’adempimento tardivo, le conseguenze sulle spese di lite e il necessario bilanciamento con la tutela della riservatezza, esaminando un procedimento relativo all’iscrizione nella cd. “white list” delle imprese prevista dalla normativa antimafia.
Il Tar, con la sentenza in commento, dichiara la cessazione della materia del contendere relativa a un ricorso avverso il diniego di accesso a documenti concernenti l’iscrizione alla cosiddetta “white list” delle imprese.
Il Tribunale, valutata l’avvenuta ostensione della documentazione richiesta dalla parte ricorrente, dispone la compensazione delle spese di lite e sottolinea l’applicabilità delle disposizioni sulla protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, prevedendo l’oscuramento delle generalità della società ricorrente. La pronuncia offre spunti significativi sul contemperamento tra diritto di accesso e tutela della privacy nell’ambito dei procedimenti amministrativi.
La ricorrente – identificata come -OMISSIS-s.r.l.– ha proposto ricorso al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, avverso il diniego dell’Ufficio Territoriale del Governo di Latina, del Ministero dell’Interno, di consentire l’accesso agli atti presentato il 10 settembre 2025.
La richiesta di accesso riguardava documenti relativi al procedimento amministrativo per l’iscrizione alla cd. “white list” delle imprese, lista che consente l’operatività semplificata nell’ambito di determinati affidamenti e appalti pubblici. La ricorrente contestava il diniego e chiedeva l’annullamento del provvedimento, deducendo un pregiudizio derivante dall’impossibilità di consultare gli atti necessari alla verifica dei presupposti di iscrizione.
Il TAR ha preso in esame gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo e del Ministero dell’Interno, nonché la memoria della ricorrente del 2 febbraio 2026, con la quale veniva comunicata l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
La cessazione è stata determinata dalla completa ostensione della documentazione richiesta da parte della Prefettura, effettuata il 23 dicembre 2025, a seguito della precedente audizione della ricorrente del 2 ottobre 2025.
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo. Tale principio consente la definizione del ricorso quando l’adempimento spontaneo dell’amministrazione rende privo di oggetto il giudizio.
Considerata la rapidità e la completezza dell’adempimento dell’amministrazione e la particolarità del procedimento relativo alla “white list”, il TAR ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti. La decisione si fonda sul criterio della ragionevolezza e dell’equilibrio tra interessi, tipico dei casi di cessazione del contendere.
In conformità all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all’art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, il Tribunale ha disposto l’oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo a identificare la società ricorrente. La misura mira a garantire la riservatezza dei dati personali della parte interessata, anche nel contesto della pubblicazione delle sentenze amministrative.
La sentenza conferma alcuni principi consolidati in materia di accesso agli atti:
Intervenuta ostensione e cessazione della materia del contendere: il ricorso perde oggetto quando l’amministrazione soddisfa integralmente la richiesta originaria, pur senza ammettere alcuna illegittimità del provvedimento impugnato.
Compensazione delle spese: nelle ipotesi di esito neutro del giudizio, la compensazione delle spese può essere adottata per contemperare le esigenze della parte ricorrente e dell’amministrazione.
Tutela della privacy: anche in procedimenti amministrativi, l’accesso agli atti deve essere bilanciato con la protezione dei dati personali, imponendo l’oscuramento delle informazioni identificative delle imprese o dei soggetti coinvolti.
La pronuncia rappresenta un utile riferimento per i procedimenti amministrativi relativi a istanze di accesso, in particolare nel contesto della cd. “white list”, settore caratterizzato dalla necessità di conciliare trasparenza e riservatezza.
Il TAR Lazio – sezione staccata di Latina, con sentenza n. 137/2026, ha definito un ricorso per diniego di accesso agli atti dichiarandone la cessazione a seguito dell’adempimento dell’amministrazione. La decisione offre un modello operativo per i casi in cui la documentazione richiesta venga ostesa tempestivamente, ribadendo al contempo l’importanza della protezione dei dati personali.
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