Bis in idem: giudice dell’esecuzione che ha già deciso non può partecipare al giudizio di rinvio

Articolo del 11/03/2026

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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 10 marzo 2026, chiarisce che quando la Cassazione annulla con rinvio l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione ha deciso sulla revoca di una condanna per violazione del bis in idem, il nuovo giudizio non può essere celebrato dallo stesso giudice persona fisica. La decisione introduce una nuova ipotesi di incompatibilità a tutela dell’imparzialità del giudice.

Quando il giudice dell’esecuzione ha già deciso sulla richiesta di revoca della condanna per violazione del divieto di bis in idem, può essere lo stesso giudice a decidere nuovamente la questione dopo che la Cassazione ha annullato l’ordinanza con rinvio?

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 10 marzo 2026, risponde negativamente. Il giudice persona fisica che ha pronunciato l’ordinanza annullata non può partecipare al giudizio di rinvio.

La Consulta ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e623, comma 1, lett. a), c.p.p., nella parte in cui non prevedono tale incompatibilità.

Il caso: due condanne e il sospetto di bis in idem

La questione nasce da un procedimento davanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione.

Il condannato aveva chiesto la revoca di una sentenza definitiva ai sensi dell’art. 669 c.p.p., sostenendo che la condanna riguardasse lo stesso fatto già oggetto di un’altra decisione irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Genova per il medesimo reato associativo in materia di stupefacenti.

Il Tribunale di Milano aveva rigettato l’istanza, escludendo il bis in idem.

La Corte di cassazione, tuttavia, ha annullato l’ordinanza con rinvio, ritenendo insufficiente la motivazione e chiedendo al giudice dell’esecuzione un nuovo esame del merito, volto a verificare se le due condanne riguardassero:

  • due associazioni criminali distinte, oppure

  • due articolazioni della stessa organizzazione.

Il giudizio di rinvio è stato assegnato allo stesso collegio, composto dalle medesime persone fisiche che avevano pronunciato l’ordinanza annullata.

Il Tribunale ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale, dubitando della compatibilità di questo meccanismo con i principi di imparzialità del giudice.

Il problema normativo

Nel sistema del codice di procedura penale esiste una differenza tra sentenze e ordinanze annullate con rinvio.

L’art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p. stabilisce espressamente che, quando viene annullata una sentenza, il giudice del rinvio deve essere diverso da quello che l’ha pronunciata.

Diversamente, l’art. 623, comma 1, lett. a), c.p.p. prevede che, quando viene annullata una ordinanza, gli atti siano trasmessi allo stesso giudice che l’ha pronunciata.

Secondo la giurisprudenza di legittimità – qualificata dalla Corte costituzionale come diritto vivente – ciò significa che il giudizio di rinvio può essere celebrato dallo stesso giudice persona fisica che ha adottato l’ordinanza annullata.

Il bis in idem nella fase esecutiva

L’art. 669 c.p.p. consente al giudice dell’esecuzione di intervenire quando esistono più sentenze irrevocabili di condanna pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto.

In questo caso il giudice deve:

  • individuare la condanna meno grave;

  • revocare le altre.

Per stabilire se vi sia davvero identità di fatto, il giudice deve verificare la coincidenza storico-naturalistica del reato, cioè l’identità di:

  • condotta;

  • evento;

  • nesso causale;

  • circostanze di tempo, luogo e persona.

Questo accertamento non può limitarsi alla lettura formale delle sentenze ma può richiedere anche l’analisi degli atti del procedimento e del materiale probatorio.

Un “frammento di cognizione” nella fase esecutiva

Secondo la Corte costituzionale, proprio questa attività dimostra che il giudice dell’esecuzione non svolge una semplice funzione applicativa del giudicato.

Quando deve accertare la violazione del divieto di bis in idem, egli compie un’attività che travalica la mera esecuzione della sentenza e comporta vere e proprie valutazioni sul fatto.

La Corte definisce questa attività come un «frammento di cognizione» inserito nella fase esecutiva.

Il giudice è infatti chiamato a svolgere un accertamento che implica:

  • valutazioni tecnico-giuridiche sul fatto;

  • analisi del materiale probatorio;

  • interpretazione del contenuto del giudicato.

Si tratta quindi di un’attività che presenta tutte le caratteristiche di un giudizio.

Il rischio della “forza della prevenzione”

In queste situazioni, secondo la Corte, sussiste il rischio che il giudice sia influenzato dalla cosiddetta “forza della prevenzione”.

Con questa espressione la giurisprudenza costituzionale indica la naturale tendenza di chi ha già deciso una questione a confermare la decisione precedente quando è chiamato a riesaminarla.

Per evitare questo rischio, le norme sull’incompatibilità del giudice – previste dall’art. 34 c.p.p. – servono a garantire la terzietà e imparzialità del giudice, valori oggi espressamente tutelati dall’art. 111 Cost..

La violazione degli artt. 3 e 111 Cost.

La Corte costituzionale ritiene che l’attuale disciplina determini due profili di illegittimità.

Da un lato viene violato l’art. 111, secondo comma, Cost., perché il giudice che ha già espresso una valutazione sul merito della questione viene chiamato a pronunciarsi nuovamente sulla medesima res iudicanda.

Dall’altro lato si determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fase di cognizione, in contrasto con l’art. 3 Cost..

Infatti, quando la Cassazione annulla una sentenza, la legge prevede espressamente che il giudice del rinvio sia diverso. Lo stesso non accade quando viene annullata una ordinanza del giudice dell’esecuzione, anche se la decisione comporta valutazioni analoghe.

La decisione della Corte

Alla luce di queste considerazioni, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), c.p.p..

Le norme sono incostituzionali nella parte in cui non prevedono che, dopo l’annullamento da parte della Cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato l’ordinanza relativa alla richiesta di revoca ai sensi dell’art. 669 c.p.p..

Conclusioni

La Consulta chiarisce che, in questa materia, il giudice dell’esecuzione non svolge una mera attività applicativa del giudicato, ma compie un vero giudizio sul fatto, capace di incidere su condanne definitive. Proprio per questo, anche nella fase esecutiva devono valere le garanzie di imparzialità e terzietà del giudice già riconosciute in altre ipotesi nelle sentenze n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022.


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