Bonus 200 euro per gli avvocati, da oggi si può richiedere

Articolo del 26/09/2022

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Da oggi 26 settembre 2022, a partire dalle ore 12.00, gli avvocati aventi diritto possono proporre la domanda per ottenere di 200,00.

La misura consistente in un’indennità una tantum è prevista dall'art. 33 dal Decreto aiuti (D.L. 50/2022) ed è rivolta ai lavoratori autonomi e gli iscritti a Casse obbligatorie di Previdenza.

Limiti di reddito. Possono accedervi coloro che abbiano avuto nel 2021 (dichiarazione 2022) un reddito complessivo non superiore ad  35.000 euro, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. Nel computo del reddito sono esclusi: il reddito della casa di abitazione; arretrati sottoposti a tassazione separata e trattamenti di fine rapporto.

Quando? Le domande possono essere presentare a partire dalle ore 12.00 del 26 settembre fino al 30 novembre 2022.

Condizione per accedere all’indennità. Occorre aver effettuato, entro il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022), almeno un versamento parziale per la contribuzione dovuta dell’anno 2020.

Dove? Per ottenere tale indennità gli iscritti interessati dovranno presentare la domanda esclusivamente on line tramite il sito di Cassa forense www.cassaforense.it, accedendo alla propria posizione personale.

Ulteriore bonus da 150 euro. Con un’unica procedura sarà possibile accedere anche all’ ulteriore bonus di 150 euro di cui al D.L. “Aiuti Ter” per coloro che abbiano un reddito complessivo 2021 non superiore a 20.000 €, sempre al netto.

Iscrizione all'Inps. Se l'avvocato è iscritto anche all’Inps dovrà presentare la domanda solo a quest’ultimo ente previdenziale.

Autocertificazione. L’istanza dovrà essere corredata da autocertificazione con cui l’iscritto dichiarerà:

  • di essere avvocato, non titolare di pensione;
  • di non aver percepito l’indennità ai sensi dell’art.31 (lavoro dipendente) o art.32 (pensionato) del DL 50/2022;
  • di essere iscritto alla Cassa ante entrata in vigore DL 50/2022 del 17 maggio 2022;
  • di non aver presentato domanda ad altro ente previdenziale in caso di iscrizione a più enti.

Alla domanda per espressa previsione del Decreto dovrà essere allegata copia di un documento di identità e del codice fiscale.

L’indennità sarà corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’Ente, salvo successiva verifica.

Tale indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali; non può essere ceduta, né sequestrata o pignorata.

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