Carta del docente: sì all’obbligo di ottemperanza del Ministero dell’Istruzione

Articolo di Riccardo Renzi del 12/11/2025

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con la sentenza n. 1148 del 23 ottobre 2025, ha accolto il ricorso proposto da una docente per l’esecuzione del giudicato formatosi a seguito di una pronuncia del Tribunale del lavoro di Genova che le aveva riconosciuto il diritto alla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”. 

La decisione riveste particolare rilievo sotto il profilo del diritto amministrativo dell’ottemperanza, delineando i limiti e gli strumenti con cui il giudice amministrativo può assicurare l’effettività delle decisioni giurisdizionali, anche mediante la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo.

La sentenza in commento, pronunciata dalla Sezione Seconda del TAR Liguria in data 22 ottobre 2025, si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale relativo all’esecuzione coattiva dei giudicati di condanna in materia di pubblico impiego contrattualizzato, con specifico riferimento al diritto dei docenti a percepire la carta elettronica per l’aggiornamento professionale prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

La ricorrente, insegnante a tempo determinato, aveva già ottenuto dal Tribunale del lavoro di Genova una sentenza (n. 485 del 2024) che accertava il diritto all’attribuzione della carta del docente anche per i periodi lavorativi ricadenti negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, per un importo complessivo pari a 2.000 euro, oltre interessi e rivalutazione. Persistendo l’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire la condanna, la docente ha adito il giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).

Il TAR, dopo aver verificato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, ha ritenuto pienamente integrati i presupposti dell’azione, non essendo state sollevate contestazioni di merito dal Ministero resistente. Di conseguenza, ha ordinato l’esecuzione della sentenza di condanna, imponendo al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, all’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e all’accredito delle relative somme.

L’intervento giurisdizionale si distingue per la particolare attenzione rivolta al principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 1 c.p.a. e art. 24 Cost.), che impone alla giustizia amministrativa di non limitarsi a dichiarare i diritti, ma di garantirne l’attuazione concreta. In tale prospettiva, il TAR ha esercitato la propria funzione sostitutiva, disponendo la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la formazione del personale del Ministero, chiamato a intervenire nel caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione nel successivo termine di trenta giorni.

L’ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dall’applicazione della penalità di mora, prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, da calcolarsi a partire dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Tale strumento, ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa, assolve a una duplice funzione: coercitiva e risarcitoria. Da un lato incentiva l’amministrazione a dare tempestiva esecuzione al giudicato; dall’altro compensa il privato per l’ulteriore pregiudizio derivante dal protrarsi dell’inadempimento pubblico.

Sotto il profilo sistematico, la decisione conferma la piena autonomia del giudizio di ottemperanza rispetto all’ordinario processo di cognizione, evidenziando come il giudice amministrativo disponga di un ampio potere conformativo e sostitutivo volto a garantire la piena esecuzione delle pronunce giurisdizionali anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il riferimento al carattere “seriale” della controversia, utilizzato dal Collegio per la determinazione delle spese di giudizio, segnala inoltre la natura diffusa del contenzioso in materia di carta del docente, già oggetto di plurime decisioni analoghe sul territorio nazionale.

In conclusione, la sentenza del TAR Liguria rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di consolidamento della tutela esecutiva contro l’inerzia amministrativa, riaffermando che la forza del giudicato non può restare priva di effettività di fronte al silenzio o alla lentezza dell’amministrazione. Essa ribadisce che il diritto riconosciuto dal giudice del lavoro deve tradursi in un obbligo immediatamente eseguibile, la cui mancata attuazione costituisce una violazione diretta dell’ordine giurisdizionale e dell’art. 97 Cost., nella parte in cui impone alla pubblica amministrazione di agire con imparzialità, efficienza e rispetto della legge.

La decisione, oltre a risolvere il caso concreto, assume dunque valore paradigmatico per il sistema dell’esecuzione dei giudicati amministrativi, delineando un modello di cooperazione forzata tra giustizia e amministrazione e riaffermando, nel contempo, il ruolo del giudice amministrativo come garante ultimo dell’effettività dei diritti nei confronti del potere pubblico.


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