Codice deontologico forense: in vigore le nuove norme disciplinari

Articolo del 03/09/2025

Con la delibera n. 636 del 21 marzo 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° settembre 2025, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato una serie di modifiche al Codice deontologico forense, incidendo in particolare sugli articoli 48, 50, 51, 56, 61, 62 e 62-bis, nonché sulla titolazione del Titolo IV, ora rubricato come: "Doveri dell'avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie".

Le novità rafforzano il sistema di garanzie etiche e professionali nella pratica forense, ponendo particolare attenzione a situazioni potenzialmente conflittuali, alla riservatezza e alla lealtà nei procedimenti stragiudiziali.

Di seguito, una sintesi delle principali modifiche:

Corrispondenza tra colleghi (art. 48)

L'avvocato non può consegnare al cliente la corrispondenza riservata intercorsa con altri colleghi. Solo in caso di revoca del mandato può trasmetterla al collega subentrante, anch'egli tenuto al medesimo obbligo di riservatezza professionale.

Verità e trasparenza (art. 50)

Chi presenta istanze o richieste relative allo stesso fatto è tenuto a indicare tutti i provvedimenti già ottenuti, anche se sfavorevoli.

Divieto di testimonianza (art. 51)

Vietato deporre su contenuti emersi durante colloqui riservati tra avvocati, comprese eventuali proposte transattive e relative risposte.

Ascolto del minore (art. 56)

L'avvocato non può ascoltare il minore senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, salvo conflitto di interessi o nomina a curatore speciale. L'ascolto deve avvenire con modalità che rispettino il preminente interesse del minore.

Incarico come arbitro (art. 61)

L'avvocato non può accettare incarichi arbitrali se una delle parti è (o è stata negli ultimi due anni) assistita da un suo socio, associato o collaboratore stabile. Deve inoltre rendere le dichiarazioni di indipendenza ai sensi dell'art. 813 c.p.c. Il divieto si estende anche ai colleghi di studio.

Mediazione e conflitti di interesse (art. 62)

Regole analoghe si applicano in materia di mediazione. L'incompatibilità si estende a colleghi soci, associati o collaboratori abituali, anche se la relazione professionale è cessata da meno di due anni.

Negoziazione assistita (art. 62-bis)

Viene introdotta una disciplina specifica per la condotta dell'avvocato nella negoziazione assistita, con obblighi e divieti chiari:

  • Lealtà verso le parti, i difensori e i terzi;

  • Riservatezza sulle informazioni acquisite, che non possono essere utilizzate in giudizio (salvo quelle raccolte nell'attività di istruzione stragiudiziale);

  • Divieto di esercitare pressioni o suggestioni su persone informate sui fatti;

  • Divieto di impugnare l'accordo redatto, salvo sopravvenienze o fatti non conosciuti;

  • In caso di violazione:

    • Censura per le violazioni delle norme di lealtà, pressione indebita e impugnazione ingiustificata;

    • Sospensione da due a sei mesi per violazione dell'obbligo di riservatezza.


Le nuove regole si inseriscono in un percorso di aggiornamento continuo della deontologia forense, per garantire una professione sempre più trasparente, indipendente e responsabile.


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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

COMUNICATO

Codice deontologico forense - modifica agli articoli 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis e titolazione Titolo IV (25A04804)


(GU n.202 del 1-9-2025)

Il Consiglio nazionale forense, consultati i consigli dell'ordine circondariali degli avvocati, nella seduta amministrativa del 21 marzo 2024, ha adottato la delibera n. 636 con la quale ha apportato al Codice deontologico forense le modifiche che seguono:

Art. 48, comma 3

L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza di cui al comma 1; puo', qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.

Art. 50, comma 6

L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti gia' ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza.

Art. 51, comma 2

L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonche' sul contenuto della corrispondenza riservata e di quella contenente proposte transattive e relative risposte intercorsa con questi ultimi.

Art. 56, commi 1 e 1-bis

1. Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore, l'avvocato non puo' procedere all'ascolto di una persona minore di eta' senza il consenso degli esercenti la responsabilita' genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.

1-bis. L'avvocato procede all'ascolto del minore secondo modalita' che assicurino il preminente interesse dello stesso.

Art. 61, comma 3

L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente in maniera non occasionale. In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.

Art. 61, comma 5, lettera d)

d) deve rendere con chiarezza e lealta' le dichiarazioni di cui all'art. 813 del codice di procedura civile.

Art. 61, comma 7

Il divieto di intrattenere rapporti professionali di cui al comma precedente si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

Art. 62, comma 3, lettera b)

b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali e collabori professionalmente in maniera non occasionale.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

Art. 62, comma 4, dopo la lettera b)

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

Art. 62-bis - Negoziazione assistita

1. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione e' fatto obbligo di comportarsi con lealta' nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei terzi nel corso del procedimento e nella attivita' di istruzione stragiudiziale.

2. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione e' fatto obbligo di mantenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate ne' riferite nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle dichiarazioni acquisite nell'attivita' di istruzione stragiudiziale.

3. L'avvocato che assiste la parte in negoziazione non deve intrattenersi con i terzi chiamati a rendere le dichiarazioni nell'ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

4. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione e' fatto divieto di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.

5. La violazione del divieto di cui ai commi 1, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale da due a sei mesi.

Titolo IV
Doveri dell'avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie.

 

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