Ordinamento forense, in Gazzetta la Legge Delega di riforma

Articolo del 03/08/2026

Pubblicata in Gazzetta la legge che delega il Governo alla riforma dell’ordinamento forense. Le nuove regole puntano su indipendenza dell’avvocato, attività riservate, compensi, tirocinio, società professionali e disciplina. Ma il passaggio decisivo sarà l’adozione dei decreti attuativi.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 28 luglio 2026, n. 137, che delega il Governo alla riforma dell’ordinamento forense.

La legge entrerà in vigore il 16 agosto 2026: da quella data decorrerà il termine di sei mesi per l’adozione dei decreti legislativi attuativi, su proposta del Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale forense. Sono previsti anche eventuali decreti correttivi entro dodici mesi.

La riforma interviene sulla professione di avvocato con l’obiettivo di aggiornare la legge professionale alle trasformazioni della giurisdizione, del mercato dei servizi legali e dell’organizzazione degli studi. Il punto centrale è il riconoscimento della libertà e dell’indipendenza dell’avvocato come principi fondanti dell’ordinamento professionale e come presidio dello Stato di diritto.

Attività riservate agli avvocati

La legge individua le attività professionali riservate agli iscritti all’albo: assistenza, rappresentanza e difesa davanti agli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice.

La riserva riguarda anche la consulenza legale e l’assistenza legale stragiudiziale, quando siano connesse all’attività giurisdizionale e svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate.

Segreto professionale e giuramento

La riforma rafforza il segreto professionale, che dovrà essere garantito come inviolabile e indisponibile. Il segreto non è solo un dovere dell’avvocato, ma anche una garanzia della persona assistita.

Torna inoltre il giuramento dell’avvocato, con valore ordinamentale e simbolico: l’accesso alla professione viene collegato all’assunzione formale degli obblighi connessi alla funzione difensiva.

Deontologia, informazione e assicurazione

Il CNF avrà il compito di emanare e aggiornare periodicamente il codice deontologico, sentiti gli ordini circondariali, curandone anche la diffusione.

L’informazione sull’esercizio della professione dovrà essere regolata in modo da tutelare l’affidamento della collettività e il rispetto del segreto professionale.

Confermato anche l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, con condizioni essenziali e massimali minimi aggiornati periodicamente dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

Compensi ed equo compenso

Resta il principio della libera pattuizione del compenso, salvo i casi disciplinati dalla normativa sull’equo compenso. Il compenso dovrà essere adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione e potrà essere parametrato anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Il Ministro della giustizia, su proposta del CNF, adotterà ogni due anni i parametri per il calcolo dei compensi, applicabili in assenza di accordo scritto o consensuale e nei casi di liquidazione giudiziale.

È prevista la solidarietà nel pagamento del compenso da parte dei soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo, salvo diversa pattuizione. La riforma contempla inoltre una razionalizzazione del parere di congruità rilasciato dall’ordine, con l’obiettivo di agevolare il recupero dei crediti professionali.

Associazioni, società e reti professionali

La professione potrà essere esercitata in forma associata, in rete o attraverso società tra avvocati. L’incarico resterà però sempre personale: il cliente dovrà poter individuare il professionista incaricato e, in mancanza di designazione espressa, il nominativo dovrà essere comunicato preventivamente per iscritto.

Le associazioni avranno natura forense solo se la maggioranza degli associati è composta da avvocati. Nelle società tra avvocati, il controllo della struttura dovrà restare in capo ai professionisti. I soci non professionisti potranno essere ammessi soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

La distribuzione degli utili dovrà essere costruita in modo da non interferire con l’indipendenza e l’autonomia decisionale dei soci professionisti. La società non potrà inoltre prestare attività in misura prevalente a favore del socio non professionista o di soggetti a lui collegati.

Le reti professionali, anche multidisciplinari, potranno essere utilizzate per progetti che richiedono competenze integrate. Se il contratto di rete ha a oggetto attività forensi, dovranno parteciparvi almeno due avvocati iscritti all’albo.

Monocommittenza e collaborazioni continuative

La legge delega introduce criteri per disciplinare i rapporti di monocommittenza e collaborazione continuativa tra avvocati, associazioni professionali, reti o società tra avvocati.

Tali rapporti non dovranno comportare subordinazione, ma dovranno garantire autonomia, libertà e indipendenza intellettuale e di giudizio. Il compenso dovrà essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione.

Restano però da definire, nei decreti legislativi, i profili concreti del rapporto: contenuto del contratto, durata, recesso, eventuale preavviso e strumenti di tutela effettiva del collaboratore.

Formazione, specializzazioni e tirocinio

L’aggiornamento professionale diventa obbligatorio su base annuale. In caso di mancato assolvimento e di mancato recupero entro il primo quadrimestre dell’anno successivo, è prevista la sospensione amministrativa dall’albo.

La riforma interviene anche sulle specializzazioni forensi. Il titolo di specialista sarà attribuito dal CNF sulla base della comprovata esperienza professionale o dopo la frequenza di specifici corsi formativi organizzati dagli ordini territoriali, anche in collaborazione con le università.

Il tirocinio forense avrà durata di 18 mesi e comprenderà la pratica presso uno studio professionale e la frequenza obbligatoria di corsi di formazione. Potrà essere svolto anche presso l’Avvocatura dello Stato o gli uffici legali degli enti pubblici, in parte all’estero, durante il percorso universitario o insieme ad attività di lavoro subordinato, se compatibile con l’effettivo svolgimento della pratica.

È previsto anche il rimborso delle spese sostenute dal praticante per conto dello studio.

Esame di Stato

La riforma riguarda anche l’esame di Stato per l’accesso alla professione forense. L’esame dovrà svolgersi in un’unica sessione annuale e articolarsi in due prove scritte e una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nella redazione, in presenza e con modalità di videoscrittura, di un parere motivato e di un atto giudiziario, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza.

La prova orale avrà a oggetto la soluzione di un caso pratico, quesiti di diritto sostanziale e processuale e una verifica in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi. Le commissioni saranno composte da avvocati, magistrati e docenti o ricercatori universitari, con maggioranza di avvocati (Sul tema si veda: Esame avvocato 2026, il nuovo modello: due prove scritte e un orale).

Incompatibilità e attività compatibili

La riforma rivede il regime delle incompatibilità. Restano ferme quelle con attività di lavoro subordinato o autonomo svolte continuativamente o professionalmente, con la professione di notaio e con l’esercizio di attività d’impresa.

Si ampliano però le ipotesi di compatibilità. Gli avvocati potranno assumere cariche negli organi gestori di società di capitali, anche cooperative, nonché di società a capitale pubblico, enti e consorzi pubblici e privati, nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa.

Restano compatibili anche l’insegnamento e la ricerca in materie giuridiche, l’attività di amministratore di condominio, quella di agente sportivo e l’attività di insegnamento svolta dai professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi.

Avvocati degli enti pubblici

La riforma disciplina gli avvocati degli uffici legali istituiti presso enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, purché partecipati prevalentemente da enti pubblici.

A tali avvocati dovranno essere garantite piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente, insieme a un trattamento economico adeguato. L’iscrizione all’albo sarà obbligatoria per compiere le prestazioni riservate agli avvocati, che potranno essere rese esclusivamente in favore dell’ente di appartenenza.

Ordini forensi, CNF e disciplina

La riforma conferma la natura di enti pubblici non economici del CNF e degli ordini circondariali, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria.

Gli ordini continueranno a svolgere funzioni di rappresentanza locale, tenuta degli albi, vigilanza sul tirocinio e sulla condotta degli iscritti, formazione e tutela dell’indipendenza professionale. È prevista anche la valorizzazione dello sportello per il cittadino e dei comitati pari opportunità.

Il CNF mantiene il ruolo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale, europeo e internazionale, con compiti in materia di deontologia, formazione, specializzazioni, previdenza forense, parametri dei compensi e coordinamento degli ordini territoriali.

Il sistema disciplinare viene ridisegnato in chiave più efficiente e garantista. La potestà disciplinare spetterà ai consigli distrettuali di disciplina, con regole volte ad assicurare indipendenza, imparzialità, contraddittorio e diritto di difesa. La prescrizione dell’azione disciplinare è fissata in sei anni dal fatto, con possibilità di prolungamento entro limiti definiti. È previsto un rito semplificato per le condotte di minima entità e viene introdotta la riabilitazione per le sanzioni diverse dalla radiazione.

Le reazioni

Per il Ministro della giustizia Carlo Nordio, la riforma rappresenta «una grande evoluzione nella dinamica della professione di avvocato».

Il presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco, parla di «un passaggio storico che arriva non a caso nell’anno del centenario del Consiglio nazionale forense e che restituisce all’avvocatura un impianto normativo capace di stare al passo con i cambiamenti della professione, del mercato e della giustizia».

Soddisfazione anche da parte dell’AIGA, che definisce la riforma «il punto di partenza per un processo di modernizzazione della professione atteso da tempo».

Una riforma in attesa dei decreti attuativi

La riforma è legge, ma molte novità non saranno immediatamente applicabili. Il passaggio decisivo sarà ora l’adozione dei decreti legislativi, che dovranno trasformare i principi della delega in regole operative e disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

L’obiettivo è costruire una disciplina più aderente alla realtà contemporanea dell’avvocatura: più chiara nelle attività riservate, più attenta all’indipendenza professionale, più aperta alle nuove forme organizzative e più vicina ai cittadini e alla tutela effettiva dei diritti.


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