
Il decreto-legge giustizia approvato dal Consiglio dei ministri interviene sull’esame di abilitazione forense. Il nuovo modello prevede un’unica sessione annuale, due prove scritte in presenza e una prova orale. Restano ammessi i codici annotati con la giurisprudenza.
L’esame di avvocato cambia ancora.
Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 4 giugno 2026, ha approvato un decreto-legge in materia di giustizia che interviene anche sulla disciplina dell’esame di abilitazione forense.
La novità principale riguarda la struttura dell’esame: non viene riproposto il regime semplificato degli anni scorsi, ma non si torna neppure al vecchio modello delle tre prove scritte.
La soluzione scelta dal Governo è un modello intermedio, articolato in due prove scritte e in una prova orale, da svolgersi in un’unica sessione annuale.
Si tratta di un intervento che conferma le ipotesi già emerse nel confronto istituzionale al Ministero della Giustizia, di cui avevamo parlato nell’articolo Esame avvocato 2026: verso due prove scritte e un orale?.
Il nuovo esame si svolgerà in un’unica sessione annuale e sarà composto da:
Le prove scritte si terranno in presenza e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza.
Il punto è rilevante perché segna il superamento della disciplina emergenziale, ma conserva un elemento ormai centrale nella preparazione dei candidati: l’uso ragionato della giurisprudenza.
Le due prove scritte saranno dirette a verificare la capacità del candidato di affrontare questioni giuridiche concrete.
La prima prova consisterà nella redazione di un parere motivato. La seconda riguarderà invece la predisposizione di un atto giudiziario.
Il candidato dovrà quindi dimostrare non solo di conoscere gli istituti giuridici, ma anche di saperli applicare a un caso, selezionando gli argomenti utili e costruendo una soluzione coerente.
In altre parole, torna al centro la scrittura giuridica.
Il decreto interviene anche sugli altri aspetti dell’esame: oggetto delle prove, criteri di valutazione, modalità di ammissione alla prova orale, composizione delle commissioni e delle sottocommissioni.
La nuova disciplina si applicherà dalla prima sessione successiva all’entrata in vigore del decreto.
Per i praticanti sarà quindi essenziale attendere le indicazioni operative del Ministero, soprattutto per comprendere tempi, modalità di svolgimento e criteri concreti di correzione degli elaborati.
Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha ricondotto l’intervento alle richieste provenienti dall’avvocatura e, in particolare, dal Consiglio Nazionale Forense.
Secondo il Ministro, l’obiettivo è riportare l’esame di abilitazione entro un modello fondato su prove scritte e orali di maggiore serietà, superando la lunga fase delle soluzioni transitorie.
Il messaggio politico è chiaro: l’esame deve tornare a essere una verifica effettiva della preparazione del candidato e della sua capacità di esercitare la professione forense.
Per i praticanti il dato operativo è immediato: la preparazione dovrà concentrarsi di nuovo sulla scrittura professionale.
Parere, atto giudiziario, uso dei codici annotati, selezione della giurisprudenza e gestione del tempo tornano a essere competenze decisive.
Il problema, infatti, non sarà soltanto trovare una massima utile. Sarà capire se quella massima serve davvero al caso concreto.
Il decreto segna un passaggio importante perché prova a superare la logica delle proroghe annuali che ha caratterizzato gli ultimi anni.
Il modello a due prove scritte e una prova orale punta a stabilizzare l’esame di Stato, evitando il continuo alternarsi tra regime emergenziale, disciplina transitoria e ritorno al sistema precedente.
Resta da vedere come le nuove regole saranno applicate nella prima sessione utile e quali indicazioni arriveranno dal Ministero.
Per ora, però, una cosa è chiara: l’esame di avvocato 2026 torna a misurare una competenza essenziale per chi vuole entrare nella professione.
La capacità di scrivere da avvocato.
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