Compenso avvocato: fase istruttoria liquidabile senza assunzione delle prove?

Articolo del 22/06/2026

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La Cassazione civile (n. 18252/2026) chiarisce che il compenso per la fase di trattazione può essere liquidato anche se non si svolge un’attività istruttoria in senso stretto.

Il compenso dell’avvocato per la fase istruttoria può essere riconosciuto anche se nel processo non vengono assunte prove testimoniali, non viene disposta una consulenza tecnica e non si svolge un’istruttoria in senso stretto?

La Corte di cassazione, Sezione I civile, con l’ordinanza n. 18252 del 6 giugno 2026, risponde di sì.

Il punto è questo: ai fini della liquidazione giudiziale delle spese processuali, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede un compenso separato per la sola fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l’eventuale istruttoria.

Il caso: impugnazione improcedibile e liquidazione delle spese

La vicenda nasce da un giudizio di revocazione davanti alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Gli attori in revocazione non depositano le note di trattazione scritta né alla prima udienza, sostituita dal rito cartolare ex art. 127-ter c.p.c., né alla successiva udienza fissata ai sensi dell’art. 348, comma 2, c.p.c.

La Corte d’appello dichiara quindi l’improcedibilità dell’impugnazione e condanna gli impugnanti al pagamento delle spese processuali in favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

I ricorrenti contestano anche la liquidazione dei compensi, sostenendo che la controparte, dopo la costituzione in giudizio, non avrebbe svolto attività tali da giustificare il riconoscimento della fase di trattazione e della fase decisionale.

La fase istruttoria non coincide solo con le prove

La Cassazione respinge la censura.

L’art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014 include nella fase istruttoria, tra le altre attività, le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione, l’esame degli scritti e dei documenti delle altre parti, l’esame dei provvedimenti giudiziali e gli adempimenti connessi.

Per la Corte, quindi, non conta solo l’istruttoria in senso tecnico, fatta di testimoni, consulenze o altri mezzi di prova.

Conta anche l’attività processuale svolta nella fase di trattazione della causa.

La Cassazione richiama il proprio orientamento già espresso da Cass. 8561/2023 e Cass. 4698/2019: il D.M. n. 55/2014 non prevede un compenso specifico per la sola fase istruttoria, ma un compenso unitario per trattazione e istruttoria, da riconoscere anche a prescindere dal concreto svolgimento di prove in senso stretto.

Nel caso concreto la trattazione c’è stata

Nel giudizio davanti alla Corte d’appello, la fase di trattazione si è svolta.

La Corte territoriale ha adottato due ordinanze, comunicate alle parti. Quei provvedimenti potevano essere esaminati dai difensori e comportavano attività processuali connesse.

Per questo la Cassazione ritiene corretta la liquidazione del compenso per la fase di trattazione, anche in assenza di un’istruttoria probatoria tradizionale.

La liquidazione non ha natura sanzionatoria. Non serve a punire la parte soccombente. Serve a remunerare l’attività professionale collegata allo svolgimento del processo.

Anche la fase decisionale può essere liquidata

La Corte conferma anche la liquidazione del compenso per la fase decisionale.

L’art. 4, comma 5, lett. d), del D.M. n. 55 del 2014 comprende in questa fase non solo il deposito di comparse conclusionali, memorie o repliche, ma anche l’esame del provvedimento conclusivo e le attività successive alla sua pubblicazione.

Perciò la fase decisionale può essere riconosciuta anche quando non siano state depositate comparse conclusionali o memorie di replica, se vi è comunque una decisione conclusiva da esaminare.

Nel caso esaminato, il giudizio di revocazione si è chiuso con una sentenza. L’esame del provvedimento e gli adempimenti successivi giustificano la relativa liquidazione.

Cosa ci portiamo a casa?

La Cassazione ribadisce una regola pratica sui compensi professionali dell’avvocato: la fase istruttoria non coincide necessariamente con l’assunzione delle prove.

Nel sistema dei parametri forensi, la fase di trattazione comprende anche attività che non sono istruttorie in senso stretto, ma che fanno comunque parte della gestione processuale della causa.

Quindi il compenso può essere liquidato anche senza testimoni, CTU o altri mezzi di prova, se il difensore ha svolto attività riconducibili a quella fase.

Morale processuale: anche quando l’istruttoria non si vede, il lavoro dell’avvocato può esserci. E, se c’è, può essere liquidato.


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