Rimpatri volontari, compenso all’avvocato solo se lo straniero parte: il CNF si dissocia

Articolo del 20/04/2026

Fa discutere il nuovo articolo 30-bis del decreto sicurezza: la norma inserisce il Consiglio nazionale forense nei programmi di rimpatrio volontario assistito e prevede un compenso per il legale soltanto all’esito della partenza del cittadino straniero. Il CNF replica di non essere mai stato consultato e chiede al Parlamento di cancellare ogni riferimento al proprio coinvolgimento.

Nel Decreto sicurezza (Decreto-legge n. 23/2026) entra una disposizione che sta già provocando forti reazioni nell’avvocatura.

Con il nuovo articolo 30-bis, approvato dal Senato in sede di conversione, viene modificato l’articolo 14-ter del Testo unico immigrazione per inserire il Consiglio nazionale forense tra i soggetti coinvolti nei programmi di rimpatrio volontario assistito.

La novità più discussa riguarda il compenso del legale. Il nuovo comma 3-bis stabilisce infatti che al rappresentante legale munito di mandato, che assiste il cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione al programma, spetti un compenso solo “ad esito della partenza dello straniero”. L’importo viene parametrato alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto dal decreto del Ministro dell’interno.

Cosa prevede il nuovo articolo 30-bis

In sintesi, la nuova disposizione modifica l’articolo 14-ter del Testo unico immigrazione su tre punti essenziali: inserisce il Consiglio nazionale forense tra i soggetti coinvolti nei programmi di rimpatrio volontario assistito, attribuisce allo stesso CNF il compito di corrispondere i compensi ai legali che abbiano assistito lo straniero nella procedura e stabilisce che il compenso maturi solo ad esito della partenza dello straniero.

La disposizione interviene quindi su più fronti. Da un lato, inserisce il CNF tra i soggetti con cui possono essere organizzati i programmi di rimpatrio volontario assistito. Dall’altro, attribuisce allo stesso Consiglio nazionale forense il compito di corrispondere i compensi ai singoli legali che abbiano assistito lo straniero nella procedura.

Il meccanismo delineato dalla norma non riconosce quindi un compenso per la sola attività professionale svolta, ma subordina il pagamento al buon esito della procedura, cioè alla partenza effettiva del cittadino straniero. È proprio questo collegamento tra attività difensiva ed esito finale del rimpatrio ad aver acceso il confronto.

Perché la norma ha sollevato polemiche

Il punto più delicato è evidente: il compenso non matura con l’assistenza prestata, ma soltanto se il procedimento si conclude con la partenza dello straniero. In questo modo, il pagamento del legale viene legato a un risultato finale che coincide con l’obiettivo perseguito dal programma di rimpatrio volontario assistito.

Su questo passaggio si concentrano le principali obiezioni critiche. Secondo i rilievi sollevati da più parti, una simile impostazione rischia di creare una torsione del ruolo del difensore, perché il professionista verrebbe remunerato non semplicemente per avere informato e assistito il cliente, ma per il fatto che la procedura si chiuda nel senso auspicato dal sistema. Il punto critico, per molti osservatori, è proprio questo: il difensore finirebbe per essere pagato in funzione di un esito che coincide con l’interesse pubblico perseguito dalla misura.

Accanto al profilo deontologico, c’è poi un secondo nodo: il coinvolgimento del Consiglio nazionale forense come soggetto chiamato a gestire i pagamenti.

La posizione del CNF

Il CNF, con un comunicato diffuso dopo l’approvazione del testo al Senato, ha preso nettamente le distanze dalla disposizione. Il Consiglio ha precisato di non essere mai stato informato del proprio coinvolgimento: né prima della presentazione dell’emendamento, né durante l’iter parlamentare, né dopo la sua approvazione.

Non solo. L’istituzione ha chiesto che il Parlamento intervenga per eliminare ogni riferimento al Consiglio nazionale forense, sottolineando che le attività previste dalla norma non rientrano tra le sue competenze istituzionali.

Nella successiva intervista rilasciata al Manifesto, il presidente Francesco Greco ha ribadito lo stesso concetto in termini ancora più espliciti. Secondo Greco, il CNF non ha il potere di erogare somme agli avvocati e non può trasformarsi in una sorta di tesoreria per pagamenti che l’ordinamento oggi non gli attribuisce. Ha inoltre ricordato che, perfino nel patrocinio a spese dello Stato, il Consiglio nazionale forense non interviene nella liquidazione dei compensi, che passa invece attraverso i decreti del magistrato e gli uffici delle Corti d’appello.

Un tema che tocca ruolo dell’avvocato e diritto di difesa

La vicenda si colloca in un passaggio particolarmente delicato, perché investe insieme immigrazione, diritto di difesa e autonomia della professione forense. Il punto non riguarda soltanto la scelta politica di incentivare i rimpatri volontari assistiti, ma anche il modo in cui, per farlo, viene ridisegnata la funzione del legale.

L’avvocato, per definizione, assiste il proprio cliente nella comprensione delle opzioni giuridiche disponibili e nella tutela dei suoi diritti. Quando però il compenso viene subordinato al raggiungimento di un esito specifico, il rischio di sovrapporre il piano dell’assistenza a quello dell’interesse pubblico perseguito dalla misura diventa inevitabilmente più marcato.

Per questo la norma è destinata a rimanere al centro del confronto anche nei prossimi passaggi parlamentari. Dopo il passaggio al Senato, il decreto è atteso al vaglio finale della Camera in tempi particolarmente stretti, mentre dal CNF è già arrivata una richiesta chiara: correggere la disposizione e cancellare il ruolo assegnato al Consiglio nella gestione dei rimpatri e dei compensi.

Il nodo resta aperto

Il nuovo articolo 30-bis non si limita a prevedere un sostegno organizzativo ai programmi di rimpatrio volontario assistito. Introduce anche un meccanismo in cui il pagamento del legale dipende dalla partenza dello straniero e affida al CNF una funzione che lo stesso Consiglio rivendica come estranea alle proprie attribuzioni.

È qui che si concentra il cuore della polemica. Non tanto, o non solo, sull’opportunità politica della misura, ma sulla sua compatibilità con il ruolo istituzionale del Consiglio nazionale forense e con l’idea stessa di difesa tecnica indipendente.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

TESTO DELL'ARTICOLO 30-BIS DEL DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2026, n. 23 come modificato dal Senato in sede di conversione

Art. 30-bis. – (Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti)

1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri,” sono inserite le seguenti: “con il Consiglio nazionale forense,”;

b) al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis”;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Al rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, è riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2”.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 246.000 per l'anno 2026 e ad euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472