Coppie gay sposate all’estero: sì alla reversibilità anche prima della legge Cirinnà

Articolo del 29/05/2026

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

La Corte costituzionale (n. 91/2026) riconosce la pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale sposata all’estero, anche se il decesso è avvenuto prima della legge Cirinnà.

La pensione di reversibilità può spettare al partner superstite di una coppia omosessuale che aveva contratto matrimonio all’estero, se il decesso dell’altro partner è avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76, cioè la legge sulle unioni civili?

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91 del 28 maggio 2026, risponde di sì.

La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero, quando il decesso dell’altro componente sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà.

Il caso: matrimonio a New York, decesso prima del 2016 e diniego INPS

La vicenda nasce dalla domanda proposta dal superstite di una coppia omoaffettiva.

I due partner avevano contratto matrimonio a New York il 2 novembre 2013. Il partner assicurato era poi deceduto l’8 ottobre 2015, quindi prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili.

Dopo il decesso, il superstite aveva chiesto all’INPS la corresponsione della pensione indiretta, cioè il trattamento spettante ai superstiti quando il lavoratore muore prima di essere titolare di pensione.

L’Istituto aveva negato la prestazione perché, al momento della morte, l’ordinamento italiano non riconosceva ancora effetti al matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero. L’atto matrimoniale era stato poi trascritto in Italia come unione civile solo il 4 ottobre 2016, quando il decesso si era già verificato.

La Corte di cassazione, a Sezioni unite civili, ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939.

La regola: la reversibilità tutela la solidarietà familiare oltre la morte

La Corte costituzionale richiama la propria giurisprudenza sulla funzione della pensione di reversibilità.

Il trattamento serve a proiettare oltre la morte una forma di solidarietà familiare. La sua ratio è far proseguire, almeno in parte, il godimento della pensione in favore dei soggetti legati al defunto da determinati vincoli familiari.

La Corte ricorda anche che, in linea generale, non esiste a livello costituzionale un obbligo di piena equiparazione tra unioni omosessuali e matrimonio. Questo principio era già stato affermato dalla sentenza n. 138 del 2010 ed è stato richiamato anche dalle decisioni successive.

Ciò non esclude il controllo di ragionevolezza. In casi particolari, quando il diverso trattamento produce una disparità non giustificata, la Corte può intervenire.

Il punto decisivo: non una semplice convivenza, ma un vincolo formalizzato all’estero

La Corte distingue il caso in esame dalla semplice convivenza di fatto.

Qui non c’è soltanto una relazione stabile. C’è un matrimonio contratto all’estero quando in Italia non esisteva ancora una disciplina che permettesse alla coppia omosessuale di ottenere il riconoscimento del vincolo.

La peculiarità del caso è quindi duplice: la coppia aveva già formalizzato il rapporto all’estero prima della legge Cirinnà e il decesso del partner assicurato era avvenuto prima che la legge italiana consentisse di attribuire a quel matrimonio gli effetti dell’unione civile.

È questa combinazione a rendere irragionevole l’esclusione.

Perché l’esclusione viola l’art. 3 Cost.

La Corte fonda la decisione sull’art. 3 Cost.

Secondo la Consulta, l’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939 determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi diritto alla pensione di reversibilità.

Il ragionamento ruota intorno a un criterio preciso: l’anacronismo della disciplina.

Una norma può diventare irragionevole quando una scelta legislativa del passato resta ferma, mentre l’ordinamento ha compiuto una scelta diversa.

È quello che accade in questo caso.

Dopo la legge n. 76 del 2016 e il d.lgs. n. 7 del 2017, l’ordinamento riconosce ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana. Inoltre, ai fini della pensione ai superstiti, il coniuge e la persona unita civilmente sono trattati allo stesso modo.

In questo quadro, non è ragionevole escludere dal trattamento il partner superstite solo perché la morte è avvenuta prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, quando la coppia aveva già formalizzato il vincolo all’estero.

Le censure riferite agli artt. 2, 36 e 38 Cost. restano assorbite.

La Corte non decide sulla base del diritto dell’Unione europea

Un passaggio della sentenza merita attenzione.

La Corte non fonda la decisione sulla direttiva 2000/78/CE in materia di parità di trattamento in ambito lavorativo.

Anzi, precisa che la pensione di reversibilità corrisposta dall’assicurazione generale obbligatoria non rientra nell’ambito di quella direttiva, perché non si tratta di una prestazione pensionistica integrativa collegata a una specifica categoria di lavoratori.

La questione viene quindi risolta sul piano costituzionale interno, attraverso il controllo di ragionevolezza e il parametro dell’art. 3 Cost.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale:

  • legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero;
  • con decesso dell’altro componente avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016;
  • e impossibilitata, all’epoca, a far produrre in Italia gli effetti giuridici del vincolo.

La norma del 1939 resta quindi in vigore, ma non può più essere applicata in modo da escludere questa specifica categoria di superstiti.

Cosa cambia per le coppie omosessuali sposate all’estero

La sentenza incide sui casi in cui una coppia omosessuale aveva già contratto matrimonio all’estero prima della legge Cirinnà e uno dei partner è deceduto prima del 2016.

In queste situazioni, il partner superstite non può essere escluso dalla pensione di reversibilità solo perché, al momento del decesso, l’Italia non aveva ancora introdotto le unioni civili.

La decisione può incidere anche sui giudizi ancora pendenti e sulle domande nelle quali il diniego della reversibilità sia fondato proprio sulla data del decesso, anteriore alla legge n. 76 del 2016.

Il punto decisivo resta la formalizzazione del vincolo all’estero.

La Corte non riconosce un diritto generalizzato alla reversibilità per ogni relazione omoaffettiva precedente al 2016. Interviene su una fattispecie più precisa: una coppia che aveva già dato al proprio rapporto una forma giuridica in un altro ordinamento, ma che non aveva potuto farla valere in Italia per mancanza di una disciplina interna.

Cosa ci portiamo a casa

La sentenza n. 91 del 2026 chiarisce che la pensione di reversibilità non può essere negata al partner superstite di una coppia omosessuale sposata all’estero quando l’unico ostacolo è rappresentato dal fatto che il decesso sia avvenuto prima della legge Cirinnà.

La Corte non riscrive la disciplina del matrimonio e non anticipa in blocco gli effetti della legge n. 76 del 2016.

Dice una cosa più circoscritta: se il vincolo era già stato formalizzato all’estero, l’evento morte non può trasformarsi in una barriera definitiva alla tutela previdenziale.

La porta era rimasta chiusa perché la legge italiana era arrivata tardi. La Consulta, questa volta, guarda la data sul calendario e decide che non può essere il calendario a cancellare il diritto.


Documenti correlati:

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472