Danni micropermanenti e spese stragiudiziali, i chiarimenti della Cassazione

Articolo di Carmine Lattarulo del 30/12/2022

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In tema di risarcimento dei danni da circolazione, il danneggiato ha diritto ad un’assistenza tecnica legale della fase precontenziosa, conclusasi celermente, anche laddove svolta da una società infortunistica?

L’accertamento di un danno alla salute con esiti micropermanenti deve passare necessariamente da un’esame strumentale oppure è sufficiente quello obiettivo del medico?

Su questi due quesiti interviene la Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 37477 depositata il 22 dicembre 2022.

La pronuncia in commento affronta due temi che possono essere accumunati: il ruolo dell'avvocato e del medico nella risoluzione delle controversie della responsabilità civile.

I tempi ridotti dell'avvenuto risarcimento non sono motivo idoneo per escludere l'assistenza professionale nella trattativa risarcitoria stragiudiziale con la compagnia assicuratrice, ogni qualvolta il ricorso ad essa possa ritenersi inevitabile, necessario o anche "semplicemente utile".

Il requisito di utilità "dev'essere valutato ex ante (cioè, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio), rapportata alla presumibile esperienza e/o conoscenza tecnica e legale del danneggiato e non a quella qualificata del professionista", persino "svolta in suo favore da una società infortunistica".

La sentenza si sovrappone a quella emessa dalla medesima Terza Sezione alcuni mesi or sono (Cass. 7 settembre 2022 n. 26368), nella quale era stato affermato che le spese dell’assistenza legale nella fase amichevole vanno liquidate al danneggiato anche quando detta attività, persino, “possa essere svolta personalmente”. La Corte affermò, infatti, che "è’ necessaria e non superflua" l’assistenza legale stragiudiziale della "persona che lamenta di essere stata danneggiata" anche laddove "sarebbe - quasi del tutto - in grado di "fare da sola"... "è’ radicalmente logico che, per il danneggiato (l’attività stragiudiziale), sia attuata proprio da un legale o  comunque [...] sotto la supervisione di un legale che lo assista [...] ancorchè detta attività possa essere svolta personalmente"

Si giunge, così, ad un nuovo approdo:

  • i tempi ridotti dell'avvenuto risarcimento,
  • la competenza non qualificata di una società infortunistica (al confronto di quella di uno studio legale),
  • la possibilità che la parte possa "fare da sola",

ebbene, nessuna di queste ipotesi è idonea per non risarcire l'assistenza tecnica.

L'intervento di un legale di fiducia è un diritto garantito dalla Costituzione (Cass. Civ. Sez.  VI 1 ottobre 2014 n. 20717), "il contraddittorio fra le parti [...] inizia con la spedizione della lettera raccomandata […] per garantire già in questa prima fase la regolarità del contraddittorio" (Cass. Civ. Sez.  III 2 febbraio 2006 n. 2275; Cass. Civ. Sez.  III 31 maggio 2005 n. 11606); la posizione di equilibrio di tale diritto nasce in questa fase e non dopo (Cass. Civ. Sez. III 31 maggio 2005 n. 11606), "nel quadro di un complessivo riassetto della materia, (il legislatore) si è proposto di rafforzare la tutela del danneggiato", "anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative" (Corte Cost. 21 giugno 2013 n. 157; Corte Cost.  28 marzo 2012 n. 73)  "e non già quella di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato" (Corte Cost. 3 maggio 2012 n. 111), "in coerenza con le finalità […] di un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli" (Corte Cost. 19 giugno 2009 n. 180). L’assistenza tecnica è necessaria nella fase stragiudiziale per dirimere divergenze nel sistema funzionale "in una più sicura ed efficace protezione del danneggiato ad essere risarcito" il cui scopo della norma, appunto, "è quello di rendere possibile […] la composizione stragiudiziale delle pretese del danneggiato" (Corte Costituzionale 14 febbraio 1973 n. 24).

Non è da escludere lo scopo sociale dell'avvocato: "conformemente a una strutturazione incrementata da anni è ormai, in sostanza, generale l'obiettivo di dirimere le contese mediante una sorta di processo tra privati così da alleggerire la macchina giudiziaria e favorire quindi adeguando contenzioso alle concrete potenzialità della giurisdizione la ragionevole durata del processo pubblico”.

A questo punto, il passo è breve per poter affermare che tale diritto sussista non soltanto nelle controversie tra il danneggiato e le imprese assicuratrici, ma tra il cittadino, nella vasta accezione di consumatore e non solo di danneggiato, e grandi imprese (banche, vettori aerei, tour operator, etc...), cioè professionisti che operano su larga scala, dotati di organizzazione, dimensione e competenza superiore "alla presumibile esperienza e/o conoscenza tecnica e legale del danneggiato”.

L’accertamento di un danno alla salute con esiti micropermanenti

L’altra questione affrontata dalla Cassazione nella sentenza in esame riguarda il riconoscimento del ruolo al medico legale, nel suo esame obiettivo, non gerarchicamente subordinato all'esame strumentale.

Sul punto la Cassazione precisa che “ad impedire il risarcimento del danno alla salute con esiti micropermanenti, dunque, non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali, ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza stessa, che ben può essere compiuta sulla base di qualsivoglia elemento probatorio od anche indiziario, purché in quest'ultimo caso munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.

La nuova normativa, dunque, valorizza (e, al contempo, grava di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendo a quest'ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona.

Pertanto, sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano "visibili", ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l'esistenza di essa possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale.

Tale conclusione, peraltro, si pone in perfetta linea con la constatazione - di recente formulata da Cassazione civile, sez. un. 01/02/2022 n. 3086, secondo la quale nel passaggio dal codice di procedura civile del 1865 al codice vigente l'istituto peritale è stato fatto oggetto, nel rinnovato assetto valoriale che ha posto il giudice al centro dell'ordinamento processuale, di un profondo ripensamento che, ben più di quanto non rendano percepibile l'assunzione di una nuova denominazione e la nuova collocazione nella topografia del codice, ne ha mutato alla radice la natura in nome di una diversa concezione del ruolo che - già in allora, ma tanto più oggi di fronte alla preponderante lievitazione del contenzioso ad alto tasso di specialità - l'apporto del sapere tecnico gioca nella risoluzione delle controversie civilistiche.

Si coglie l'occasione per fornire all'interprete meno esperto della materia, ma non è detto che s'indovini, un quadro più chiaro della confusione creata dal legislatore di Montiana memoria.

Il comma 3 ter dell'art. 32 della legge n.  27/2012 ha modificato il comma 2 dell'art. 139 del codice delle  assicurazioni (d. lgs. 7.9.2005 n. 209), aggiungendovi il seguente periodo: in ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

Questo comma 2 dell'art. 139 è stato ulteriormente riscritto dall'art. 1 comma 19 della legge 4 agosto 2017 n. 124, che ha aggiunto un espresso richiamo alle cicatrici ed al danno visivamente riscontrabile, di talchè, salvo modifiche future, allo stato dell'arte è il seguente: ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

Il comma 3 quater della stessa norma stabiliva invece  (senza modificare testualmente il codice delle assicurazioni, tanto da essere stato abrogato dall'articolo 1, comma 30, lettera "b" della Legge 4 agosto 2017 n. 124): il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139  del decreto legislativo 7 settembre 2006 n. 209 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.

Il discrimine delle due norme, una vigente, l'altra abrogata, è il seguente:

  • il comma 3 ter richiede un accertamento strumentale, mentre il comma 3 quater considera adeguato riscontro l’accertamento medico legale;
  • il comma 3 ter fa riferimento ai soli postumi permanenti, mentre il comma 3 quater fa riferimento sia ai postumi permanenti, sia a quelli temporanei.

Nonostante la soppressione del comma 3 quater (che dava diritto di cittadinanza al riscontro medico legale), scaturivano le seguenti pronunce anche dopo l'abrogazione:

  • il danno alla salute per lesioni di lieve entità può essere liquidato anche senza accertamenti strumentali. I criteri stabiliti dalla legge per individuare l’esistenza di un pregiudizio, infatti, sono fungibili e alternativi tra loro e non cumulativi. Ne consegue che l’accertamento del danno alla persona non può che avvenire con i criteri medico-legali fissati da una secolare tradizione e, dunque, tenendo conto del criterio visivo, dell’esame clinico e di quello strumentale(Cassazione Civile Sez. VI 28 settembre 2020 n. 20339; Cassazione civile, sez. III, 13/05/2021, n. 12961; Cassazione civile, sez. III, 25/08/2020, n. 17692; Cassazione civile, sez. VI, 01/07/2020, n. 13292; Cassazione Civile Sez. VI 16 ottobre 2019 n. 26249);
  • l’esame medico legale non è subordinato gerarchicamente all’esame strumentale: l’art. 32 comma 3 quater della legge 27/2012 esalta, ma al tempo stesso  grava di maggiore responsabilità, il ruolo del medico legale, imponendo a quest'ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti  i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona (Cass. Civ. Sez. III 28 febbraio 2019 n. 5820);
  • l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale (Cassazione civile, sez. III, 24/04/2019, n. 11218; Cassazione civile, sez. III, 08/04/2020, n. 7753;  Cassazione civile, sez. III, 12/12/2019, n. 32483; Cass. Civ. Sez. VI 11 settembre 2018 n. 22066; Cass. Civ. Sez. III  4 luglio 2018 n. 17444;  Cass. Civ. Sez. III 19 gennaio 2018 n. 1272);
  • i commi 3 ter e 3 quater, dell'art. 32 di. 1/2012, sono  norme non diverse tra loro, che dettano identici precetti; tutte e due le norme non fanno che ribadire il principio già  emerso dal diritto vivente, secondo cui il danno biologico è solo  quello suscettibile di accertamento medico legale;  le due norme vanno dunque intese nel senso che l'accertamento del danno non può che avvenire con i consueti  criteri medico legali: e dunque l'esame obiettivo (criterio visivo); l'esame clinico; gli esami strumentali; tali criteri inoltre non sono non gerarchicamente ordinati  tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis, siccome conducenti ad una obiettività dell'accertamento  stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se  esistenti) (Cass. Civ. Sez. III 26 settembre 2016 n.  18773);
  • anche la Consulta, ha escluso che la necessità del riscontro strumentale sia riferibile al danno temporaneo, che, ai sensi del comma 3-quater censurato, può, quindi, essere anche solo «visivamente» accertato, sulla base di dati conseguenti al rilievo medico-legale rispondente ad una corretta metodologia sanitaria (Corte Costituzionale 26 novembre 2015 n. 242);
  • il danno permanente alla salute è provato anche in via presuntiva, se ricorrono indizi gravi, precisi e concordanti della sua esistenza e della genesi causale (Cassazione Civile Sez. III 29 novembre 2019 n. 31072).

Deriva da quanto precede che:

  • l’impianto normativo consente, accanto al criterio strumentale, anche quello discrezionale;
  • non è possibile ritenere che in forza dei giorni di inabilità temporanea riconosciuti dal consulente tecnico, il danneggiato sia rimasto illeso senza postumi permanenti come se l’evento non si fosse verificato ed escludere quel minimo punto che rappresenta la soglia scivolosa tra evento e non evento; infatti, l’inabilità temporanea, per definizione, attiene  "ad un periodo di degenza ospedaliera, di allettamento domiciliare ovvero ad un periodo in cui il leso non sia stato in grado di svolgere almeno i due terzi delle attività connesse alle sue abitudini" (Giuffrè 1990, Brontolo, Farneti, Mangili in “Il danno biologico patrimoniale morale”). Di grazia: come sia possibile riconoscere la inabilità temporanea e, quindi, sostenere che una persona sia stata impossibilitata parzialmente ad attendere alle proprie attività abitudinarie (ossia, non autonomamente in grado di alzarsi, vestirsi, lavarsi), prima ancora che lavorative, e nello stesso tempo sia ritornata perfettamente integra?

Il testo del provvedimento:

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