Responsabilità civile da circolazione, spese stragiudiziali del legale, attività che possa essere svolta personalmente, danno emergente, sussistenza

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.26368 del 07/09/2022

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Responsabilità civile da circolazione, spese stragiudiziali del legale, attività che possa essere svolta personalmente, danno emergente, sussistenza

In tema di responsabilità civile da circolazione, il costo supportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurare un esito favorevole ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente che se allegato e provato, deve essere esercito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.

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Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.26368 del 07/09/2022 

FATTI DI CAUSA

1. A.C. conveniva davanti al Giudice di pace di Taranto C.M. e la sua compagnia assicuratrice Allianz Assicurazioni S.p.A. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che avrebbe riportato per essere stata investita da un'auto di proprietà del M. e da lui condotta, detratto l'importo di Euro 1800 che la compagnia già le aveva corrisposto.

Si costituiva soltanto la compagnia assicuratrice, resistendo e sostenendo che fosse soddisfacente la somma versata prima dell'instaurazione del giudizio.

Con sentenza del 22 settembre 2017 il giudice di pace condannava solidalmente i convenuti a risarcire l'attrice nella ulteriore misura di Euro 1813,32, oltre accessori di legge.

La A. proponeva appello, cui resisteva ancora la compagnia assicuratrice. Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 31 maggio 2019, lo rigettava, con conseguente condanna alle spese.

2. La A. ha presentato ricorso, da cui si è difesa la compagnia assicuratrice con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

La pubblica udienza si è compiuta in forma camerale, ex D.L. N. 137 del 28 ottobre 2020 art. 23, comma 8 bis, convertito in L. n. 176 del 18 dicembre 2020, all'esito della quale con ordinanza n. 92 del 4 gennaio 1992 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del pretermesso C.M., che, una volta intimato, non si è difeso.

La causa è stata quindi trattata, sempre in forma camerale, alla pubblica udienza del 21 giugno 2022, avendo il Procuratore Generale confermato le precedenti conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

3.1 D primo motivo denuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della efficacia di cosa giudicata e degli artt. 2909 c.c., 324, 329, 343 e 346 c.p.c.

Si osserva che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto il diritto dell'attuale ricorrente alle spese legali, negando però che ne fosse stato dimostrato l'esborso da parte della A., conseguentemente rigettando la "domanda di riconoscimento di danno accessorio, ora danno emergente".

Si rileva dunque che l'unico motivo d'appello verteva su questo, sostenendo che le spese legali, per essere risarcite, non occorre che vengano fatturate; e Allianz non aveva proposto appello incidentale in ordine al riconoscimento del diritto alle spese legali. Pertanto la sentenza di primo grado avrebbe raggiunto l'efficacia di giudicato sul diritto al pagamento delle spese legali ai sensi delle norme indicate nella rubrica del presente motivo.

3.2 n secondo motivo denuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. "in punto di prova dell'attività svolta dal legale".

Il giudice d'appello afferma che le attività svolte dall'avvocato di A.C. sono "talune sprovviste di supporto probatorio, talaltre non necessarie", e che sono risarcibili soltanto quelle necessarie. Dunque, "secondo il Tribunale, non vi è prova dell'attività dell'avvocato, ma se vi è prova, dette attività sono state inutili". In tal modo però il giudice d'appello pretermette il fatto che "l'avvocato è riuscito, nel processo di primo grado, a fare ottenere ad A. una ulteriore somma di Euro 1813,32, a saldo della precedente offerta di Euro 1800,00", oltre a Euro 300 per spese legali stragiudiziali.

Il risultato si sarebbe conseguito mediante assistenza informativa e tecnica questa, secondo il giudice d'appello, sarebbe un'attività "così generica da non consentire neppure di individuare in concreto il contenuto della prestazione": al che la ricorrente ribatte che la definizione è tratta dal D.P.R. n. 254 del 2006 art. 9 "il quale così individua la prestazione da offrire al danneggiato" -, la redazione di rinvio di lettera di messa in mora del 12 gennaio 2015 (prodotta in primo grado) - su questo il Tribunale esclude la necessità dell'assistenza legale "trattandosi di attività che potrebbero anche essere compiute personalmente dalla persona danneggiata"; oppone la ricorrente che si tratta invece di un atto giuridico in senso stretto, visto tra l'altro D.Lgs. n. 209 del 2005 art. 148 e considerata la giurisprudenza di legittimità che lo ha riconosciuto, il diritto d'altronde sorgendo prima dell'azione (per cui l'intervento di un legale di fiducia è diritto garantito dalla Costituzione) e nella fase stragiudiziale l'intervento di un professionista essendo necessario in quanto l'assicuratore è economicamente più forte e tecnicamente organizzato -, e l'invio della richiesta di accesso in data 25 maggio 2016, anche questa prodotta da A. in primo grado - anche per questo secondo il giudice d'appello non è necessaria l'assistenza legale, obiettando la ricorrente che non tiene in conto il rilievo tecnico della perizia medico-legale, generante "una sorta di subprocedimento, spesso articolato e complesso, all'interno del procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione del danno", nel caso concreto poi non coincidendo la valutazione della invalidità permanente nella perizia medico-legale di Allianz con quella della perizia medico-legale di A.C., e dovendosi quindi, "da un lato... consentire al danneggiato di ottenere un risarcimento maggiore rispetto all'offerta ricevuta e, dall'altro,... evitare una richiesta spropositata ed un conseguente rischio di compensazione delle spese processuali" -, l'invito dell'11 novembre 2015 alla negoziazione assistita in cui l'intervento dell'avvocato è obbligatorio e infine il fatto che l'avvocato, ottenuta da documentazione medica completa, ha provveduto a preservare gli originali della documentazione medica e fornire le fotocopie per studiare il caso al fiduciario di Allianz.

In conclusione, ad avviso della ricorrente "vi è prova ineludibile dell'attività compiuta dall'avvocato in fase stragiudiziale, attività necessaria e perentoria", non potendosi d'altronde imputare all'avvocato il mancato perfezionamento della transazione perseguita.

3.3 II terzo motivo denuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c.

Il Tribunale ha reputato che le attività descritte nel precedente motivo sarebbero "in rapporto di stretta connessione e complementarità con attività difensiva svolta nella fase giudiziale".

Si tratterebbe invece, in sintesi, di "due poste completamente diverse" e, d'altronde, la giurisprudenza di legittimità è ormai stabile nel senso che le spese stragiudiziali costituiscono danno emergente, non rientrando nelle spese giudiziali (v. per tutte S.U. 10 luglio 2017 n. 16990).

3.4 li quarto motivo denuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2,24 Cost. e 1175 c.c. "in punto di divieto di venire contra factum proprium".

Dopo avere riconosciuto nell'offerta compiuta prima dell'avvio del giudizio la somma di Euro 300 per spese stragiudiziali, Allianz nella comparsa di risposta di primo grado "le ha ricusate, contrapponendosi alla sua stessa precedente condotta". In tal modo avrebbe violato il divieto di venire contra factum proprium, "regola processuale che trova fondamento del divieto dell'abuso del diritto dettato da ragioni meramente opportunistiche", e quindi evincibile dagli artt. 2 Cost. e 1175 c.c.

3.5 D quinto motivo, infine, denuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.M. n. 55 del 2014 art. 4 quanto alla liquidazione delle spese legali stragiudiziali, essendo ragionevole "attenersi ai criteri medi".

4. Il primo motivo risulta inammissibile, in quanto - al di là di ogni considerazione sulla condivisibilità o meno del ragionamento che propone non si correla alla motivazione del Tribunale, essendo eccentrico riguardo ad essa. Viene pertanto in rilievo il consolidato principio di diritto espresso in motivazione da S.U. 20 marzo 2017 n. 7074 del 2017 attingendolo da Cass. sez.3, 11 gennaio 2005 n. 359 - massimata come segue: "Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema informativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni poi secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e quindi fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni, per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 c. 4 c.p.c." -, la quale è stata seguita, tra gli arresti massimati, da un consistente filone di sezioni semplici (Cass. sez. 3, 12 marzo 2005,-; n. 5454, Cass. sez. 3, 29 aprile 2005n. 8975, Cass. sez. 3, 22 luglio 2005 n. 15393, Cass. sez. 3, 24 gennaio 2006 n. 1315, Cass. sez. 3, 14 marzo 2006, 5444, Cass. sez. 3, 17 marzo 2006 n. 5895, Cass. sez. 3, 31 marzo 2006-, 7607, Cass. sez. 3, 6 febbraio 2007 n. 2540, Cass. sez. 3, 28 agosto 2007;' 18209, Cass. sez. 3, 28 agosto 2007n. 18210, e, successivamente decisione delle Sezioni Unite, Cass. sez. 3, 31 agosto 2015 n. 17330 e Cass. sez 1, ord. 24 settembre 2018 n. 22478).

5. Il secondo e il terzo motivo, a ben guardare, concernono la stessa tematica per cui possono essere vagliati congiuntamente.

5.1. In particolare, rammentando che, in ultima analisi, la qualificazione della censura veicolata nel ricorso per cassazione spetta comunque al giudice, che non è vincolato da quella offerta nella rubrica dal ricorrente (v., per tutte, S.U. 24 luglio 2013 n. 17931), deve rilevarsi, a proposito del secondo motivar questo in realtà presenta una duplice sostanza: è infatti riconducibile all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella parte in cui invoca una serie di prove documentali effettivamente per nulla considerate dal Tribunale all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla sinqolare interpretazione normativa effettuata dal giudice d'appello.

Sotto primo profilo, invero, non si può non riconoscere che il Tribunale non menziona le documentazioni dettagliatamente richiamate nel motivo come sopra riportato, incorrendo così in una evidente omissione riconducibile appunto all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.2 Sotto il secondo profilo, entra in gioco l'art. 1223 c.c., che d'altronde è stato espressamente invocato nel terzo motivo che, come si è detto, merita valutazione congiunta. Le scelte interpretative in materia del giudice merito non sono condivisibili, in quanto giungono a a consistere in una vera e propria disapplicazione della norma.

Si tratta di un recupero delle spese stragiudiziali chiesto dall'attuale ricorrerte e il giudice di merito prende le mosse dalla giurisprudenza di legittimità che ha dichiarato la - peraltro più che evidente - natura di danno emergente Tribunale invoca S.U. 10 luglio 2017 n. 16990; da ultimo, tra gli arresti massimati, si è aggiunta Cass. sez. 3, ord. 4 novembre 2020 n. 24481). Il Tribunale richiama altresì la giurisprudenza vertente su un altro elemento indiscutibile, ovvero che, qualora il professionista già stia prestando assistenze:..iludiziale, le sue prestazioni che altrimenti avrebbero potuto qualificar-il stragiudiziali sono assorbite, ai fini del pagamento, da quelle giudiziali nel caso cui non sussista in esse un'autonoma rilevanza, come lo stesso giudice d'appello rimarca richiamando D.M. n. 55 del 2014 art.20.

5.3. Dopo questa - non si può non rilevare, alquanto superflua perché ovv;;.1 ò introduzione, il Tribunale così si esprime, a pagina 3s. della sentenza:

nel caso di specie la difesa di parte attrice-odierna appellante ha prodotto apposita notula con la descrizione delle attività svolte prima dell'instaurazione del giudizio, a tal fine indicando: assistenza informativa assistenza tecnica, compilazione richiesta, inoltro richiesta, consultazioni con il medico legale di parte, assistenza nella richiesta di accesso, assistenza inoltro documentazione di cui all'accesso presso la sede dell'assicurato, constatazione e valutazione dei documenti dell'assicuratore, illustrazioni dei criteri di responsabilità, consultazioni con il cliente per ogni stati avanzamento dell'istruttoria, consultazione con l'assicuratore per ogni state avanzamento dell'istruttoria, parere alla eventuale accettazione dei danni consegna assegno risarcitorio, redazione parcella, richiesta di negozia sic',' assistita.

Sennonché, le attività sopra riportate sono, talune, sprovviste di supporto probatorio, talaltre, non necessarie, talaltre ancora, strettamente connesse coi.ì s3ccessiva fase giudiziale.

La particolare, non vi è alcuna prova.. in ordine all'assistenza informativa tecnica (espressioni, peraltro, così generiche da non consentire neppure di individuare in concreto il contenuto della prestazione dedotta), consultazione con il medico legale di parte, alle consultazioni con il cliente ori l'assicuratore per ogni stato di avanzamento dell'istruttoria e all'assistenza nei ritiro documentazione... D'altronde, non può essere considerata necessaria l'assistenza legale per la compilazione della richiesta risarcitoria e del ‘nostro all'assicurazione, per la richiesta di accesso, per la constatazione valutazione dei documenti dell'assicuratore e per la consegna dell'asso in, risarcitorio, trattandosi di attività che potrebbero anche essere compiute personalmente dalla persona danneggiata. Infine, va evidenziato che tutte le altre attività indicate nonché talune di quelle già esaminate e ritenute non cessarle o non provate... si pongono in rapporto di stretta connessioni..complementarità con attività difensiva svolta nella fase giudiziale introdotta per riconoscimento del medesimo diritto risarcitorio già vantato:trogiudizialmente."

5.4. Non si può non rilevare che l'applicazione dell'art. 1223 c.c. sottesa questa argomentazione e', come già si accennava, una forma disapplicazione. Così interpretando la norma, infatti, il giudice d'appello perviene a due risultati non condivisibili.

primo luogo, la non necessità, in sostanza, id est la superi l assistenza legale stragiudiziale perché la persona che lamenta di essere danneggiata sarebbe - quasi del tutto - in grado di "fare da sola": came se nel quadro legislativo della responsabilità civile per circolazione di veicoli, non sussistano norme specifiche relative all'attività stragiudiziale che viene inserita come presupposto legittimante all'adizione del giudice, presupposto che come tale e , per così dire, radicalmente logico, che il preteso danneggiato attuato proprio da un legale o comunque (si pensi alla trattativa derivante l'accertamento peritale) sotto la supervisione di un legale che lo assista.

In secondo luogo (questa è in effetti la sostanza della censura racchiusa nel terzo motivo) la notificazione dell'attività forense Ehi stragiudiziale nel caso in cui venga instaurato un processo perché è inevitabile stretta connessione complementarità assumerebbe a ben guardare una sorta di effetto retroattivo sull'attività forense stragiudiziale nel senso assorbirla in quella giudiziale e quindi espungere la dal danno emergente perché all'attore se vince la causa sarà rifusa la spesa giudiziale (sempre che naturalmente il giudice non avrà avvisi ragioni di compensazione anche diverse dalla soccombenza reciproca parziale ma ciò logicamente non inciderebbe perché l'impostazione adottata dal giudice d'appello è quella di un'attrazione rigorosa alla totale attività stragiudiziale in quella giudiziaria indipendentemente dal fatto che quest'ultima venga poi rifusa oppure no).

5.5. Si deve pertanto concludere il vaglio congiunto del secondo e del terzo motivo riconoscendo che il giudice d'appello non ha effettivamente considerato i documenti probatori sopra riportati nell'esposizione del secondo che come sopra rilevato in parte rappresenta una denuncia dell'ex articolo 360 c.p.c. primo comma n 5 e constatando altresì a proposito del secondo e terzo che il giudice d'appello non ha correttamente applicato l'articolo 1223 del codice civile quanto ha espunto in sostanza l'aborto dell'attività stragiudiziale dal danno emergente che possa subire chi viene danneggiato in un sinistro stradale gravando dell'effettuazione dell'attività stragiudiziale danneggiato stesso e a completamento della deprivazione, inserendo un assorbimento da parte della successiva attività giudiziale delle spese sostenute dell'attività stragiudiziale che rimangano nell'ottica del giudice d'appello che, si ripete, non condivisibile non espletabili direttamente dalla persona danneggiata.

Una siffatta interpretazione, oltre a contrastare una giurisprudenza già ben chiara nel senso dell'attività stragiudiziale genera danno emergente per il soggetto che l'ha dovuta disporre (oltre a S.U. n 16990 del 10 luglio 2017 come visto richiamata dallo stesso tribunale di Taranto oltre a Cass. sez3 ord. 4 novembre 2020 n. 24481, Ehi tale qualifica di danno emergente salvo naturalmente consueti oneri di allegazione e prova, viene confermata altresì da Cass. sez 6-3, ord. 2 febbraio 2018 n. 2644), confligge ictu oculi con la ratio sottesa alla procedura stragiudiziale anteriore a giudizio imposta nel caso in esame da D.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, ovvero(conformemente ha una strutturazione incrementata da anni e ormai, in sostanza, generale l'obiettivo di dirimere le contese mediante una sorta di processo tra privati così da alleggerire la macchina giudiziaria e favorire quindi adeguando contenzioso alle concrete potenzialità della giurisdizione la ragionevole durata del processo pubblico).

6. In conclusione le censure proposte nel secondo e terzo motivo risultano meritevoli di accoglimento, e si deve altresì enunciare il seguente principio di diritto: in tema di responsabilità civile da circolazione, il costo supportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurare un esito favorevole ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente che se allegato e provato, deve essere esercito ai sensi dell'articolo 1223 c.c..

7. Per quanto si è accolto, risulta assorbito il residuo delle ordinanze presenti nel ricorso che deve quindi essere cassato in relazione al secondo e al terzo motivo con rinvio anche per le spese al tribunale di Taranto in persona del diverso giudice monocratico che dovrà applicare il principio di diritto sopra enunciato.

PQM

dichiara inammissibile primo motivo, accogliere il secondo il terzo, assorbiti gli altri casse in relazione al e rinvio al tribunale di Taranto in persona di diverso giudice monocratico.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2022

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