Decreto sicurezza: nuovo reato di partecipazione violenta ai cortei e stretta sui minori

Articolo del 21/10/2026

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Il nuovo decreto sicurezza introduce il reato di partecipazione violenta ai cortei, presume l’imputabilità dei minori tra 14 e 18 anni e rafforza fermo preventivo, arresto differito e responsabilità dei genitori.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 20 ottobre 2026, ha approvato un decreto-legge con nuove misure in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile.

Le novità principali riguardano la presunzione di imputabilità dei minori tra 14 e 18 anni, il nuovo reato di partecipazione violenta a una manifestazione, l'arresto in flagranza differita, le sanzioni ai genitori, il fermo preventivo esteso ai luoghi affollati e nuovi divieti di raduno.

A queste misure si aggiungono 500 militari destinati a Milano fino alla fine dell'anno.

Nuovo reato per la violenza nei cortei

È la novità più significativa.

Il decreto introduce il delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, definito dalla Presidente del Consiglio come nuovo reato di “partecipazione violenta a una manifestazione”.

La fattispecie riguarda chi, durante una manifestazione, partecipa a un gruppo di almeno cinque persone, organizzato anche solo occasionalmente, e utilizza o lancia bastoni, mazze, pietre, razzi, bengala, fuochi artificiali o altri oggetti atti a offendere, creando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone.

La pena è la reclusione da 2 a 5 anni, oltre alla multa fino a 20.000 euro.

Non basta quindi trovarsi in una manifestazione nella quale si verificano disordini. Occorrono il gruppo organizzato, la condotta violenta e un concreto pericolo per le persone.

Sono previsti aumenti di pena, tra l'altro, se i partecipanti agiscono travisati, se vengono provocate lesioni o se le condotte sono dirette contro infrastrutture e servizi di pubblica utilità.

Fino a 12 anni per chi organizza il gruppo violento

Il decreto colpisce più duramente chi organizza le violenze.

Costituisce infatti una fattispecie autonoma di reato organizzare o promuovere la formazione del gruppo violento, anche attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena prevista è la reclusione da 4 a 12 anni.

La norma consente quindi di intervenire anche nei confronti di chi organizza il gruppo attraverso social, chat o altri strumenti telematici, senza necessariamente partecipare materialmente alle violenze.

Danneggiamenti e arresto in flagranza differita

La stretta riguarda anche reati già esistenti.

Viene introdotta una specifica aggravante per il danneggiamento commesso da un gruppo organizzato di almeno cinque persone e aumentano le pene per alcune ipotesi di devastazione e saccheggio e di attentato a impianti di pubblica utilità commessi durante le manifestazioni.

Per questi reati e per la nuova fattispecie di violenza organizzata sarà possibile procedere anche con l'arresto in flagranza differita.

In pratica, quando non sia possibile arrestare immediatamente l'autore, l'intervento potrà avvenire successivamente sulla base di elementi documentali, come le riprese video.

Diventano inoltre procedibili d'ufficio le lesioni commesse contro ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni.

Minori dai 14 anni: l'imputabilità si presume

Altra novità importante riguarda i ragazzi tra 14 e 18 anni.

Il sistema viene ribaltato: la capacità di intendere e di volere del minore ultraquattordicenne viene presunta fino a prova contraria.

Sarà quindi il minore a essere considerato imputabile, salvo che venga dimostrato che, al momento del fatto, non era capace di intendere o di volere.

Resta però fermo il trattamento differenziato previsto per i minorenni e, in particolare, la diminuzione della pena prevista per il minore imputabile.

Vengono adeguate anche le norme del processo penale minorile, comprese quelle sulle misure cautelari, e viene esteso ai minorenni l'arresto in flagranza differita.

Se il minore provoca danni possono pagare i genitori

Il decreto interviene anche sulla responsabilità dei genitori.

Quando un minore, anche non imputabile, partecipa a determinati illeciti violenti, chi esercita la responsabilità genitoriale può essere destinatario di una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro, raddoppiabile in caso di reiterazione, salvo che dimostri di non aver potuto impedire il fatto.

Per i danni ai beni pubblici, il prefetto potrà disporre anche il pagamento di una somma a titolo di risarcimento.

Se invece viene danneggiato un bene privato, il proprietario potrà rivolgersi al giudice e ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

In sostanza: chi rompe paga. E, se a rompere è un minorenne, il conto può arrivare alla famiglia.

Fermo preventivo anche nei luoghi affollati

Viene ampliato anche il cosiddetto fermo preventivo.

L'accompagnamento e il trattenimento negli uffici di polizia, previsto fino a un massimo di 12 ore, non sarà più limitato alle manifestazioni pubbliche.

Potrà essere disposto anche nell'ambito di specifiche operazioni di polizia svolte in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, quando sulla base di elementi concreti vi sia fondato motivo di ritenere che il soggetto stia ponendo in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza.

La misura potrà riguardare anche i minorenni, ferme restando le specifiche garanzie previste nei loro confronti.

Come spiegato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, l'obiettivo è intervenire anche in situazioni di violenza di gruppo che si verificano in luoghi affollati senza una vera e propria manifestazione pubblica.

Il questore può vietare di radunarsi

Diverso dal fermo preventivo è il divieto di raduno.

Il questore potrà vietare a determinate persone di riunirsi in specifici luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche in determinate fasce orarie, per un periodo non superiore a un anno.

La misura riguarda chi abbia tenuto in gruppo comportamenti intimidatori o violenti e presenti determinati precedenti.

Può essere applicata anche ai minori che abbiano compiuto 14 anni.

Più magistrati in caso di molti arresti

Il decreto interviene anche su un problema pratico: cosa accade quando, durante gravi disordini, vengono arrestate contemporaneamente decine di persone?

Per rispettare i termini previsti per la convalida degli arresti, viene introdotta una procedura accelerata che consente l'applicazione temporanea di magistrati agli uffici giudiziari interessati.

Altri 500 militari a Milano

Infine viene rafforzata l'operazione Strade sicure.

Fino al 31 dicembre 2026, il contingente delle Forze armate impiegato nel controllo del territorio viene incrementato di 500 unità per la città di Milano.

I militari opereranno nell'ambito del dispositivo di sicurezza coordinato con le forze di polizia.

Manifestare resta lecito, la violenza no

Il punto più delicato della riforma resta il confine tra diritto di manifestare e repressione delle condotte violente.

Il Governo sostiene che la nuova fattispecie non limiti la libertà di manifestazione, ma individui con maggiore precisione le condotte che ne oltrepassano i limiti.

Ed è proprio qui che si giocherà l'applicazione della nuova norma.

Essere presenti a una manifestazione nella quale avvengono scontri non basta. Servono almeno cinque partecipanti, un'organizzazione anche occasionale, l'uso o il lancio di strumenti atti a offendere e un concreto pericolo per l'incolumità delle persone.

Saranno questi gli elementi sui quali, inevitabilmente, si concentreranno le prime questioni interpretative.

Decreto sicurezza: nuovo reato di partecipazione violenta ai cortei e stretta sui minori

Cosa cambia con il nuovo decreto sicurezza approvato dal Governo?

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 20 ottobre 2026, ha approvato un decreto-legge con nuove misure in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile.

Le novità principali riguardano la presunzione di imputabilità dei minori tra 14 e 18 anni, il nuovo reato di partecipazione violenta a una manifestazione, l'arresto in flagranza differita, le sanzioni ai genitori, il fermo preventivo esteso ai luoghi affollati e nuovi divieti di raduno.

A queste misure si aggiungono 500 militari destinati a Milano fino alla fine dell'anno.

Il decreto entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nuovo reato per la violenza nei cortei

È la novità più significativa.

Il decreto introduce il delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, definito dalla Presidente del Consiglio come nuovo reato di “partecipazione violenta a una manifestazione”.

La fattispecie riguarda chi, durante una manifestazione, partecipa a un gruppo di almeno cinque persone, organizzato anche solo occasionalmente, e utilizza o lancia bastoni, mazze, pietre, razzi, bengala, fuochi artificiali o altri oggetti atti a offendere, creando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone.

La pena è la reclusione da 2 a 5 anni, oltre alla multa fino a 20.000 euro.

Non basta quindi trovarsi in una manifestazione nella quale si verificano disordini. Occorrono il gruppo organizzato, la condotta violenta e un concreto pericolo per le persone.

Sono previsti aumenti di pena, tra l'altro, se i partecipanti agiscono travisati, se vengono provocate lesioni o se le condotte sono dirette contro infrastrutture e servizi di pubblica utilità.

Fino a 12 anni per chi organizza il gruppo violento

Il decreto colpisce più duramente chi organizza le violenze.

Costituisce infatti una fattispecie autonoma di reato organizzare o promuovere la formazione del gruppo violento, anche attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena prevista è la reclusione da 4 a 12 anni.

La norma consente quindi di intervenire anche nei confronti di chi organizza il gruppo attraverso social, chat o altri strumenti telematici, senza necessariamente partecipare materialmente alle violenze.

Danneggiamenti e arresto in flagranza differita

La stretta riguarda anche reati già esistenti.

Viene introdotta una specifica aggravante per il danneggiamento commesso da un gruppo organizzato di almeno cinque persone e aumentano le pene per alcune ipotesi di devastazione e saccheggio e di attentato a impianti di pubblica utilità commessi durante le manifestazioni.

Per questi reati e per la nuova fattispecie di violenza organizzata sarà possibile procedere anche con l'arresto in flagranza differita.

In pratica, quando non sia possibile arrestare immediatamente l'autore, l'intervento potrà avvenire successivamente sulla base di elementi documentali, come le riprese video.

Diventano inoltre procedibili d'ufficio le lesioni commesse contro ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni.

Minori dai 14 anni: l'imputabilità si presume

Altra novità importante riguarda i ragazzi tra 14 e 18 anni.

Il sistema viene ribaltato: la capacità di intendere e di volere del minore ultraquattordicenne viene presunta fino a prova contraria.

Sarà quindi il minore a essere considerato imputabile, salvo che venga dimostrato che, al momento del fatto, non era capace di intendere o di volere.

Resta però fermo il trattamento differenziato previsto per i minorenni e, in particolare, la diminuzione della pena prevista per il minore imputabile.

Vengono adeguate anche le norme del processo penale minorile, comprese quelle sulle misure cautelari, e viene esteso ai minorenni l'arresto in flagranza differita.

Se il minore provoca danni possono pagare i genitori

Il decreto interviene anche sulla responsabilità dei genitori.

Quando un minore, anche non imputabile, partecipa a determinati illeciti violenti, chi esercita la responsabilità genitoriale può essere destinatario di una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro, raddoppiabile in caso di reiterazione, salvo che dimostri di non aver potuto impedire il fatto.

Per i danni ai beni pubblici, il prefetto potrà disporre anche il pagamento di una somma a titolo di risarcimento.

Se invece viene danneggiato un bene privato, il proprietario potrà rivolgersi al giudice e ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

In sostanza: chi rompe paga. E, se a rompere è un minorenne, il conto può arrivare alla famiglia.

Fermo preventivo anche nei luoghi affollati

Viene ampliato anche il cosiddetto fermo preventivo.

L'accompagnamento e il trattenimento negli uffici di polizia, previsto fino a un massimo di 12 ore, non sarà più limitato alle manifestazioni pubbliche.

Potrà essere disposto anche nell'ambito di specifiche operazioni di polizia svolte in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, quando sulla base di elementi concreti vi sia fondato motivo di ritenere che il soggetto stia ponendo in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza.

La misura potrà riguardare anche i minorenni, ferme restando le specifiche garanzie previste nei loro confronti.

Come spiegato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, l'obiettivo è intervenire anche in situazioni di violenza di gruppo che si verificano in luoghi affollati senza una vera e propria manifestazione pubblica.

Il questore può vietare di radunarsi

Diverso dal fermo preventivo è il divieto di raduno.

Il questore potrà vietare a determinate persone di riunirsi in specifici luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche in determinate fasce orarie, per un periodo non superiore a un anno.

La misura riguarda chi abbia tenuto in gruppo comportamenti intimidatori o violenti e presenti determinati precedenti.

Può essere applicata anche ai minori che abbiano compiuto 14 anni.

Più magistrati in caso di molti arresti

Il decreto interviene anche su un problema pratico: cosa accade quando, durante gravi disordini, vengono arrestate contemporaneamente decine di persone?

Per rispettare i termini previsti per la convalida degli arresti, viene introdotta una procedura accelerata che consente l'applicazione temporanea di magistrati agli uffici giudiziari interessati.

Altri 500 militari a Milano

Infine viene rafforzata l'operazione Strade sicure.

Fino al 31 dicembre 2026, il contingente delle Forze armate impiegato nel controllo del territorio viene incrementato di 500 unità per la città di Milano.

I militari opereranno nell'ambito del dispositivo di sicurezza coordinato con le forze di polizia.

Manifestare resta lecito, la violenza no

Il punto più delicato della riforma resta il confine tra diritto di manifestare e repressione delle condotte violente.

Il Governo sostiene che la nuova fattispecie non limiti la libertà di manifestazione, ma individui con maggiore precisione le condotte che ne oltrepassano i limiti.

Ed è proprio qui che si giocherà l'applicazione della nuova norma.

Essere presenti a una manifestazione nella quale avvengono scontri non basta. Servono almeno cinque partecipanti, un'organizzazione anche occasionale, l'uso o il lancio di strumenti atti a offendere e un concreto pericolo per l'incolumità delle persone.

Saranno questi gli elementi sui quali, inevitabilmente, si concentreranno le prime questioni interpretative.


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