Doppio cognome, il punto della situazione

Articolo del 23/10/2026

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Per il superamento dell'automatismo del cognome paterno c'è voluto l'intervento del giudice delle leggi.

Con la sentenza n. 131 del 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'attribuzione automatica del solo cognome paterno, sancendo il principio di parità tra genitori. La norma previgente, contenuta nell'art. 262, comma 1, c.c., veniva considerata un retaggio patriarcale contrario agli articoli 2 e 3 della Costituzione e agli obblighi internazionali (artt. 8 e 14 CEDU).

La nuova regola stabilisce che il figlio assume i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine da essi concordato, salvo diverso accordo per l'attribuzione di uno solo. In mancanza di intesa sull'ordine, decide il giudice. La pronuncia ha avuto effetto immediato dal 1° giugno 2022 anche nei procedimenti pendenti.

Modalità di attribuzione del doppio cognome

Dal 2022 la regola è l’attribuzione dei cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato. I genitori possono inoltre decidere, di comune accordo, di attribuire il solo cognome materno o il solo cognome paterno. In mancanza di accordo sull’ordine dei due cognomi, resta possibile l’intervento del giudice.

Quando il cognome è già stato attribuito, la sua modifica segue, di regola, la procedura prevista dall’art. 89 d.P.R. n. 396/2000, mediante istanza al Prefetto. In caso di disaccordo tra i genitori di un minore, spetta però al giudice ordinario valutare l’interesse del figlio e risolvere il contrasto, come chiarito da Cass. n. 8369/2025.

Le sentenze successive della Cassazione

La giurisprudenza ha ulteriormente definito l'applicazione del nuovo sistema:

  • Cass. n. 8369/2025: in caso di disaccordo sull'aggiunta del cognome materno, la competenza è del giudice ordinario, che valuta l'interesse del minore.

  • Cass. nn. 1492/2025 e 15654/2024: nei casi di riconoscimento successivo da parte di un genitore, il giudice decide in base al superiore interesse del minore, senza automatismi.

  • Cass. n. 23905/2025 ha ulteriormente chiarito che, in caso di riconoscimento successivo, l’aggiunta del cognome dell’altro genitore non è automatica: il giudice deve valutare il superiore interesse del minore e può escluderla quando il cognome già portato sia divenuto elemento significativo della sua identità personale e sociale.

Questioni ancora aperte e necessità di intervento legislativo

Nonostante la svolta della Consulta, persistono diverse problematiche:

  • Rischio di moltiplicazione dei cognomi nelle generazioni successive;

  • Manca una norma che imponga uniformità di cognome tra fratelli;

  • Mancano criteri legali per la scelta dell'ordine in caso di disaccordo;

  • Permane un doppio regime tra i casi in cui il cognome deve ancora essere attribuito e quelli in cui è già entrato a far parte dell’identità personale e deve quindi essere modificato attraverso l’apposita procedura amministrativa;

  • Resta da disciplinare la trasmissione dei cognomi alle generazioni successive, per evitare una progressiva moltiplicazione e stabilire quale cognome debba essere trasmesso da chi ne possiede già due.

La Corte stessa ha sollecitato un intervento del legislatore per definire in modo organico il quadro normativo, anche al fine di evitare disparità di trattamento e garantire la tutela dell'identità personale del minore.

Identità e cultura del nome

Sul valore identitario del cognome è intervenuta anche Corte cost. n. 210/2025, ribadendo che il cognome, con il trascorrere del tempo, può radicarsi nell’identità personale del soggetto e che proprio tale profilo deve essere considerato nelle decisioni che ne comportano la modifica.

Anche il dibattito culturale contribuisce a delineare l'importanza del nome nella costruzione dell'identità. Come evidenziato da Gianmaria Parrotta (da Saramago a Totò), il cognome non è solo un elemento formale, ma un segno distintivo della persona, legato alla memoria collettiva, alla famiglia e alla storia individuale.

Conclusione

Il principio di parità tra genitori trova oggi una più compiuta espressione anche nell’attribuzione del cognome ai figli. Restano tuttavia aperte diverse questioni applicative, dalla trasmissione dei cognomi alle generazioni successive alla gestione dei conflitti tra i genitori.

Una disciplina legislativa organica resta ancora da approvare: i relativi disegni di legge sono attualmente all’esame del Parlamento.

Nel frattempo, è la giurisprudenza a continuare a definire i confini della materia, ponendo al centro il diritto all’identità del minore e l’eguaglianza tra i genitori.


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