Educazione sessuale a scuola: serve il consenso

Articolo del 08/06/2026

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Il Senato ha approvato in via definitiva la legge sul consenso informato in ambito scolastico. Le scuole dovranno acquisire il consenso preventivo per le attività sui temi della sessualità e mettere a disposizione i materiali didattici prima dello svolgimento.

Il Senato, nella seduta del 4 giugno 2026, ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico (AC 2423-A).

La nuova disciplina riguarda le attività didattiche e formative che trattano temi attinenti alla sessualità e introduce un sistema fondato sul consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti maggiorenni.

Il punto centrale è questo: la scuola può proporre determinate attività, ma deve prima informare famiglie e studenti, rendere disponibili i materiali didattici e acquisire un consenso scritto.

Il consenso informato preventivo

Le istituzioni scolastiche devono richiedere il consenso informato preventivo per la partecipazione alle attività che riguardano temi attinenti all’ambito della sessualità.

Il consenso deve essere espresso dai genitori, se lo studente è minorenne, oppure direttamente dallo studente maggiorenne.

Non basta quindi una comunicazione generica. Prima dell’adesione, la scuola deve mettere a disposizione il materiale didattico che intende utilizzare, così da consentire una valutazione preventiva dei contenuti.

La richiesta deve inoltre indicare le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, le modalità di svolgimento e l’eventuale presenza di esperti esterni, enti o associazioni.

Attività extracurricolari e ampliamento dell’offerta formativa

La legge distingue tra diverse attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa.

Per le attività extracurricolari sui temi della sessualità, la partecipazione richiede il consenso scritto preventivo. In caso di mancata adesione, lo studente non partecipa all’attività.

Per le attività riconducibili all’ampliamento dell’offerta formativa, il meccanismo è analogo, ma con una differenza importante: se manca il consenso, la scuola deve garantire attività formative alternative, utilizzando i propri strumenti di autonomia didattica e organizzativa.

La scuola deve comunicare anche la natura delle attività alternative, contestualmente alla richiesta di consenso per l’attività principale.

Materiali didattici e tempi della richiesta

La richiesta di consenso deve essere formulata prima dello svolgimento dell’attività, in modo da consentire una scelta consapevole.

La nuova disciplina rafforza quindi la trasparenza: non basta comunicare che l’attività si terrà, ma occorre spiegare cosa verrà trattato, con quali materiali, con quali obiettivi e con quali soggetti eventualmente coinvolti.

Il ruolo degli esperti esterni

La legge interviene anche sul coinvolgimento di soggetti esterni nelle attività scolastiche.

L’intervento di esperti, enti o associazioni deve passare attraverso gli organi collegiali della scuola. Occorre una valutazione preventiva dei titoli, dell’esperienza professionale, scientifica o accademica e della coerenza dell’intervento con le finalità educative.

La selezione deve tener conto anche dell’età e del livello di maturazione degli studenti.

Per le attività che coinvolgono studenti minorenni è inoltre garantita la presenza di un docente.

Infanzia e primaria: il limite più rigoroso

La disciplina è più restrittiva per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria.

Per questi cicli, le attività didattiche, progettuali o comunque aventi a oggetto temi attinenti alla sessualità sono escluse, fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali.

Questo inciso sarà decisivo nella fase applicativa, perché le Indicazioni nazionali già contemplano, per la scuola primaria, prime informazioni su riproduzione e sessualità.

La legge dovrà quindi essere coordinata con il quadro nazionale dei curricoli e con l’autonomia delle singole istituzioni scolastiche.

Autonomia scolastica e ruolo delle famiglie

Il provvedimento non elimina l’autonomia scolastica, ma introduce un vincolo procedurale più stringente quando le attività riguardano temi attinenti alla sessualità.

Le scuole conservano la possibilità di progettare attività educative e formative, ma devono inserirle in un percorso trasparente, documentato e previamente comunicato.

Il baricentro della riforma si sposta così sul rapporto tra scuola, famiglia e studente: la partecipazione non può essere presunta, ma deve fondarsi su una scelta informata.

Una legge destinata a incidere sull’organizzazione scolastica

La nuova disciplina avrà un impatto operativo rilevante sulle istituzioni scolastiche.

Le scuole dovranno adeguare procedure interne, modulistica, Patto educativo di corresponsabilità e modalità di programmazione delle attività inserite nel PTOF.

I punti più delicati saranno probabilmente tre: stabilire quando un’attività riguarda davvero l’ambito della sessualità, individuare quali materiali debbano essere messi preventivamente a disposizione e organizzare attività alternative effettive per gli studenti che non partecipano.

La questione, come spesso accade nella scuola, non si esaurisce nella regola scritta. Molto dipenderà da come le istituzioni scolastiche applicheranno il nuovo sistema, bilanciando autonomia didattica, diritto all’informazione delle famiglie e tutela del percorso educativo degli studenti.

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