Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico

Legge n.104 del 09/06/2026 (G.U. 22/06/2026 )

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LEGGE 9 giugno 2026, n. 104

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. (26G00121)


(GU n.142 del 22-6-2026)

Vigente al: 7-7-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie


1. Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attivita' che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualita', nonche' ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attivita' medesime, secondo le disposizioni del presente articolo. Le istituzioni scolastiche adeguano il Patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, alle disposizioni del primo periodo.

2. La partecipazione alle attivita' extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualita' richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attivita' medesime. Il consenso informato preventivo deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attivita'. La richiesta di consenso esplicita le finalita', gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 2. Resta fermo che, in caso di mancata adesione alle attivita' di cui al presente comma, gli studenti si astengono dalla frequenza.

3. La partecipazione alle attivita' relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualita' richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le modalita' di cui al comma 2. In caso di mancata adesione alle attivita' di cui al presente comma, l'istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilita' e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attivita' formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa. L'istituzione scolastica comunica ai genitori o agli studenti, se maggiorenni, la natura delle attivita' formative alternative, unitamente alle informazioni di cui al comma 2, contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle attivita' riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualita'.

4. E' garantita la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 2 e 3 che coinvolgono alunni o studenti di minore eta'.

5. Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le attivita' didattiche e progettuali nonche' ogni altra eventuale attivita' aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualita'.

Art. 2

Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attivita' scolastiche


1. Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attivita' formative curricolari ed extracurricolari e' subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto. Ai fini della selezione dei soggetti esterni di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonche' della coerenza con la finalita' educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'eta' degli studenti.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria


1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 giugno 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito

Visto, il Guardasigilli: Nordio

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472