
Il Consiglio nazionale forense, con delibera n. 959 del 23 gennaio 2026, ha modificato l’art. 25-bis del Codice deontologico forense, chiarendo in modo puntuale quando e nei confronti di chi trovano applicazione i divieti e gli obblighi in materia di equo compenso.
La riscrittura della norma allinea il Codice deontologico alla legge n. 49/2023, delimitando espressamente l’ambito di rilevanza disciplinare ai rapporti con i cosiddetti clienti forti.
Il nuovo comma 1 dell’art. 25-bis individua in modo espresso i rapporti professionali nei quali l’avvocato non può concordare compensi non giusti, non equi o non proporzionati, né discostarsi dai parametri forensi vigenti.
La norma si applica ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c., regolati da convenzioni per lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, di attività professionali rese in favore:
delle imprese bancarie e assicurative, delle loro controllate e delle società mandatarie;
delle imprese di maggiori dimensioni, ossia quelle che nell’anno precedente abbiano occupato più di cinquanta lavoratori oppure conseguito ricavi annui superiori a dieci milioni di euro;
della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016, con esclusione delle società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.
La scelta è netta: l’equo compenso, sul piano deontologico, rileva solo nei rapporti con committenti dotati di una particolare forza economico-contrattuale.
Il comma 2 conferma e puntualizza l’obbligo informativo a carico dell’avvocato nei casi in cui la convenzione, il contratto o qualsiasi accordo siano predisposti esclusivamente dal professionista.
In tali ipotesi, l’avvocato deve avvertire per iscritto il cliente che il compenso deve rispettare in ogni caso i criteri previsti dalla disciplina vigente in materia di equo compenso. La norma ribadisce espressamente che la violazione di tali criteri comporta la nullità della pattuizione.
Il nuovo comma 3 chiarisce un punto centrale: il divieto di compensi non equi e il correlato obbligo informativo non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli individuati dal comma 1.
Si tratta di una precisazione di rilievo, perché delimita in modo netto l’ambito della responsabilità disciplinare, evitando di estendere automaticamente la disciplina dell’equo compenso a rapporti con clienti che non rientrano nella categoria dei committenti “forti”.
Il comma 4 differenzia il trattamento sanzionatorio:
la violazione del divieto di concordare compensi non equi comporta l’applicazione della censura;
la violazione dell’obbligo informativo è invece sanzionata con l’avvertimento.
La graduazione delle sanzioni riflette la diversa gravità delle condotte e rafforza il collegamento tra rispetto dei parametri forensi e responsabilità disciplinare.
Per gli avvocati, la riscrittura dell’art. 25-bis ha un effetto chiarificatore. L’equo compenso assume rilievo deontologico solo in presenza di determinati committenti e di specifiche convenzioni, mentre resta escluso nei rapporti ordinari con clienti diversi dai “clienti forti”.
Nei rapporti rientranti nell’ambito della legge n. 49/2023, l’attenzione alla conformità dei compensi ai parametri forensi e alla correttezza dell’informazione contrattuale diventa decisiva: un accordo al ribasso non espone soltanto al rischio di nullità civilistica, ma può tradursi in una sanzione disciplinare davanti agli organi dell’ordinamento forense.
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