Equo compenso, la legge pubblicata in Gazzetta

Articolo del 06/05/2023

Pubblicata in Gazzetta la Legge 21 aprile 2023, n. 49 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

Finalità della proposta di legge

L'obiettivo della norma è quello di ristabilire un equilibrio nei rapporti tra operatori economici e liberi professionisti, imponendo ai contraenti forti, come ad esempio le compagnie di assicurazioni e la Pubblica Amministrazione, il riconoscimento di compensi professionali in linea con i parametri ministeriali. 

Definizione di equo compenso

L'equo compenso, secondo l'art. 1 della nuova legge, consiste nella corresponsione di "un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale", nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti per gli avvocati, per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi e per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi.

L'ambito di applicazione

La nuove norme si applicano ai "rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro”.

La disciplina è estesa anche alle prestazioni rese nei confronti della pubblica amministrazione, anche delle società a partecipazione pubblica. 

Le sanzioni

La legge prevede la nullità di clausole che non prevedono compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera.

Sono considerate nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi previsti dai parametri e alcune pattuizioni che dimostrano pratiche invalide, come quelle che vietano al professionista di pretendere acconti, impongono l'anticipazione di spese o attribuiscono vantaggi sproporzionati al committente o cliente.

Sono considerate nulle anche le condizioni che obbligano il professionista a corrispondere compensi, corrispettivi o rimborsi per l'uso di software, banche dati e servizi di assistenza, e quelle che prevedono che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche se le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte.

Se viene rilevato il carattere iniquo del compenso, il giudice potrà rideterminarlo, condannando il committente al pagamento del dovuto e, eventualmente, prevedendo la corresponsione di una somma aggiuntiva pari al doppio della differenza.

Parere di congruità

Per i compensi per gli avvocati è previsto il parere di congruità emesso dall'ordine che può diventare titolo esecutivo se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile. 

Osservatorio nazionale

La legge istituisce inoltre un Osservatorio nazionale sull'equo compenso presso il Ministero della giustizia, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri, formulare proposte e segnalare pratiche elusive al Ministro della giustizia.

Disposizione transitoria

Le nuove norme non si applicano alle convenzioni stipulate prima della loro entrata in vigore.

La Reazione dell’avvocatura

Il presidente del Cnf Francesco Greco ha dichiarato che l’approvazione definitiva della legge "è un passo significativo verso una maggiore tutela della dignità professionale degli avvocati e una maggiore trasparenza nella relazione tra avvocati e clienti". Tuttavia, l'articolo 11 pone criticità, poiché prevede l'applicazione della corretta remunerazione solo alle nuove convenzioni e non a quelle già in essere. 
Altra critica era stata epressa dall’avv. Paolo Nesta, presidente dell’Ordine di Roma, evidenziando il limite “piuttosto alto” di applicazione delle norme (50 dipendenti e fatturato superiore a 10 milioni di euro) e dichiarando che sarebbe stato opportuno "ridurlo ulteriormente: il compenso, se deve essere equo, deve esserlo anche se un'impresa ha 10 dipendenti".


Vedi anche:

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LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. (23G00051)

(GU n.104 del 5-5-2023)

>> VEDI IL TESTO

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