Ergastolo, illegittimo divieto di prevalenza di attenuanti su recidiva reiterata. Il caso Cospito

Articolo del 15/05/2023

La pena dell'ergastolo non può essere "fissa" e "indefettibile" a causa del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, introdotto nel 2005.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 94 depositata il 12 maggio 2023, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dalla legge n. 251 del 2005, nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell’ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata.

Precedentemente, la Corte Costituzionale aveva già dichiarato l'illegittimità di tale divieto in riferimento a vari reati gravi. La sentenza recente riafferma che il giudice deve essere libero di bilanciare le circostanze attenuanti e aggravanti, senza che il divieto interferisca con la funzione di riequilibrio della pena svolta dall'attenuante. Questo divieto si rileva particolarmente problematico nel caso dell'ergastolo, poiché la differenza tra la pena perpetua e la reclusione temporanea (da venti a ventiquattro anni in presenza di una circostanza attenuante) è particolarmente marcata.

La decisione della Corte si basa sul principio di necessaria proporzionalità della sanzione. Afferma che il giudice deve avere la possibilità di determinare la pena secondo la maggiore o minore offensività della condotta in concreto, tenendo conto delle circostanze del reato. Di conseguenza, in caso di condanna per un reato punito con la pena dell'ergastolo, aggravato dalla recidiva reiterata, il giudice non ha più il divieto di dare prevalenza alle attenuanti sulla recidiva reiterata.

La questione incidentale di legittimità costituzionale riguardante la norma in esame è stata sollevata dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino nel contesto del caso dell'anarchico Alfredo Cospito.

In seguito a questa decisione, per Cospito si apre una nuova opportunità: qualora il giudice ritenga prevalenti le attenuanti, potrebbe valutare l'applicazione di una pena diversa dall'ergastolo.

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