Google Earth, la rilevanza documentale delle immagini scaricate da Internet

Articolo di Michele Iaselli del 08/11/2022

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Qual è la rilevanza documentale delle immagini scaricate da Google Earth? Sono pienamente utilizzabili in giudizio?

Sul tema interviene nuovamente la Terza Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 39087 depositata il 17 ottobre 2022.

Analizza la sentenza per noi il Prof. Michele Iaselli.

** * **

La pronuncia in esame evidenzia quanto siano divenute importanti ormai anche ai fini probatori le funzionalità di strumenti della rete come Google Earth che consente in particolare di importare ed esportare dati GIS e tornare indietro nel tempo con immagini storiche.

Nel caso di specie, difatti, la Corte ritiene che ai fini della valutazione del fumus commisi delicti con riferimento alla realizzazione di un manufatto abusivo non si ravvisano criticità, essendo stato chiarito nell'ordinanza impugnata che, in mancanza di qualsiasi allegazione contraria da parte dell'indagato, non potevano ritenersi sussistenti i profili di incertezza evocati dalla difesa sull'ultimazione delle opere, a fronte dell'accertamento del consulente del P.M., il quale, visionando le immagini tratte dal programma Google Earth Pro, ha evidenziato che, alla data del 20 luglio 2018, l'ampliamento volumetrico, al secondo piano, era assente, essendosene rilevata la presenza solo con il fotogramma del 20 giugno 2020. A ciò èstato aggiunto peraltro il rilievo che lo stato dei luoghi desumibile dalla Cila presentata il 22 marzo 2019 risulta costituito dal solo piano lavanderia, essendo altresì significativo che, nella lettera di dimissioni presente nella pratica edilizia, il direttore dei lavori, in data 16 novembre 2020, abbia dichiarato di voler lasciare l'incarico per alcune difformità da lui riscontrate rispetto al titolo abilitativo.

Di qui la conclusione, anch'essa non illogica, secondo cui gli ampliamenti abusivi del secondo piano erano evidentemente avvenuti non prima dei lavori di manutenzione ordinaria di cui alla comunicazione di inizio lavori del marzo 2019.

Per la Suprema Corte, quindi, premesso che i rilievi di Google Earth rappresentano solo uno degli elementi della complessiva valutazione del Tribunale, deve osservarsi che il richiamo valorizzato dai giudici dell'impugnazione cautelare appare legittimo, avendo già precisato (Sez. 3, n. 48178 del 15/09/2017, Rv. 271313) che, in tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth", costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'articolo 234, comma 1, cod. proc. pen. o 189 cod. proc. pen., in quanto rappresentano fatti, persone o cose, essendo ben diversa, ovviamente, la questione relativa alla valutazione del loro contenuto e alla corrispondenza al vero di quanto in essi rappresentato, questione che, invero, non è stata esplicitamente eccepita in modo diretto dal ricorrente.

In questo dobbiamo riconoscere che la Corte di Cassazione con riferimento agli strumenti della Rete assume un atteggiamento coerente sebbene non proprio rigoroso in quanto con diverse sentenze ha affermato che anche i messaggi whatsapp hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art.254 cod. proc. pen.

Tali provvedimenti, comunque, stanno diventando un punto di riferimento notevole dal punto di vista strettamente probatorio, poiché affermando la natura documentale di immagini, messaggi tratti dalla Rete e da specifici strumenti diffusi in Rete si evitano complesse attività di natura tecnico-informatica per la loro corretta produzione in giudizio facilitando di molto l’attività giudiziaria. In realtà la Suprema Corte si sta anche spingendo oltre con riferimento ai messaggi inoltrati per posta elettronica o a documenti prodotti tramite PEC (v. ordinanza n. 19155/2019 oppure ordinanza n. 30948/2019) e forse in questi casi le conclusioni sono troppo affrettate poiché si dimenticano norme legislative quali il Codice dell’amministrazione digitale o regole tecniche di organi preposti come l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).


La pronuncia:

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472