Prove, fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth", prove documentali, valutazione del loro contenuto, corrispondenza al vero

Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n.39087 del 22/06/2022 (dep. 17/10/2022)

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Prove, fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth", prove documentali, valutazione del loro contenuto, corrispondenza al vero

In tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth" costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'art. 234 c.p.p., comma 1, o art. 189 c.p.p., in quanto rappresentano fatti, persone o cose, essendo ben diversa, ovviamente, la questione relativa alla valutazione del loro contenuto e alla corrispondenza al vero di quanto in essi rappresentato.

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Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n. 39087 del 22/06/2022 (dep. 17/10/2022)

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 dicembre 2021, il Tribunale del Riesame di Brindisi confermava il decreto del 10 dicembre 2021, con il quale il G.I.P del Tribunale di

Brindisi aveva disposto nei confronti di C.A., indagato del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 art. 44 lett. B), il sequestro preventivo del secondo

piano di un manufatto, sito in (Omissis), alla via (Omissis).

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, C., tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

2.1. Con il primo, la difesa deduce la violazioni degli artt. 125 e 321 c.p.p., nonché del D.P.R. n. 380 del 2001 art. 44, osservando che il Tribunale, nel disattendere la doglianza proposta nei motivi aggiunti e riferita al mancato aggravamento del carico urbanistico, si è limitato a richiamare i principi in materia di astratta sequestrabilità dell'immobile abusivo, senza indicare, in concreto, quali fossero le esigenze cautelari che attualmente giustifichino il sequestro.

La motivazione sul punto sarebbe dunque inesistente, non essendo sufficiente il richiamo alla creazione di vani completamente abusivi a spiegare l'aumento del carico urbanistico, posto che non sono- state variate né la struttura né la fruibilità urbanistica dell'immobile, essendo rimasto immutato anche il nucleo familiare.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa si duole della mancata considerazione della prescrizione del reato, idonea a incidere anche nella fase cautelare.

Si evidenzia in proposito che il Tribunale ha rimandato a una fase successiva l'accertamento circa l'epoca di consumazione dei reati che il ricorrente aveva affermato essere già ultimati e passibili di essere estinti per prescrizione, senza considerare che alcun riscontro certo consente di ancorare l'epoca di realizzazione degli abusi al 2020, non potendo costituire documenti idonei allo scopo i rilevamenti tratti da Google Earth, non paragonabili ai rilievi aerofotogrammetrici. Dunque, conclude la difesa, dovendo essere ancorata al principio del favor rei la risoluzione di eventuali dubbi circa l'epoca di realizzazione delle opere, il Tribunale avrebbe dovuto orientarsi per l'insussistenza del reato per prescrizione, ben potendo i manufatti in esame avere trovato esecuzione nel 2016, risalendo a tale epoca l'ultimo rilievo effettuato dall'Amministrazione comunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. In via preliminare, occorre richiamare, in via preliminare, la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito da giudice.. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 c.p.p. (in tal senso, cfr. Sez. Un. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

2. Tanto premesso, deve ritenersi, iniziando dal primo motivo, che, rispetto alla valutazione delle conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, non è configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione.

In proposito, è stato infatti rilevato che l'intervento edilizio, da valutarsi nella sua interezza, ha comportato la netta trasformazione di una piccola abitazione, di un solo piano abitabile, dotata di un unico ingresso soggiorno-cucina, due camere da letto e un piccolo bagno con ripostiglio, avente sul lastrico solo un piccolo vano lavanderia di 18,91 metri quadri, in un immobile sviluppato su due piani, con la realizzazione di vani in ampliamento completamente abusivi, uno destinato a cucina, l'altro a disimpegno, oltre a un ulteriore vano wc, per una superficie in ampliamento raddoppiata e per un volume in ampliamento pari a 49 mc.; dunque, è venuta fuori un'opera percettibilmente diversa, con un corpo di fabbrica abitabile esteso sul piano di copertura, per nulla paragonabile al piccolo locale lavanderia previsto, per cui la libera disponibilità dei manufatti è stata ritenuta idonea a consentire la protrazione delle conseguenze del reato realizzato, valutazione questa non illogica, tanto più ove si consideri la presenza nell'immobile di un nucleo familiare rimasto immutato dall'inizio dell'esecuzione del sequestro.

L'impostazione del Tribunale, in tal senso, risulta coerente con l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. Un., n. 12878 del 29/01/2003, Rv. 223722), secondo cui, in tema di reati edilizi o urbanistici, la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto, anche con riferimento a eventuali interventi di competenza della P.A. in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia, ma tuttavia conformi agli strumenti urbanistici, ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività, ipotesi questa ragionevolmente esclusa dai giudici cautelari, stante il perdurante utilizzo dei manufatti, le cui dimensioni e caratteristiche si presentano tutt'altro che irrilevanti.

3. Anche rispetto alla valutazione del fumus commisi delitti non si ravvisano criticità, essendo stato chiarito nell'ordinanza impugnata che, in mancanza di qualsiasi allegazione contraria da parte dell'indagato, non potevano ritenersi sussistenti i profili di incertezza evocati dalla difesa sull'ultimazione delle opere, a fronte dell'accertamento del consulente del P.M. ing. L.R., il quale, visionando le immagini tratte dal programma Google Earth Pro, ha evidenziato che, alla data del 20 luglio 2018, l'ampliamento volumetrico, al secondo piano, era assente, essendosene rilevata la presenza solo con il fotogramma del 20 giugno 2020.

A ciò è stato aggiunto peraltro il rilievo che lo stato dei luoghi desumibile dalla Cila presentata il 22 marzo 2019 risulta costituito dal solo piano lavanderia, essendo altreSì significativo che, nella lettera di dimissioni presente nella pratica edilizia, il direttore dei lavori, in data 16 novembre 2020, abbia dichiarato di voler lasciare l'incarico per alcune difformità da lui riscontrate rispetto al titolo abilitativo.

Di qui la conclusione, anch'essa non illogica, secondo cui gli ampliamenti abusivi del secondo piano erano evidentemente avvenuti non prima dei lavori di manutenzione ordinaria di cui alla comunicazione di inizio lavori del marzo 2019. Premesso che i rilievi di Google Earth rappresentano solo uno degli elementi della complessiva valutazione del Tribunale, deve osservarsi che il richiamo valorizzato dai giudici dell'impugnazione cautelare appare legittimo, avendo questa Corte precisato (Sez. 3, n. 48178 del 15/09/2017, Rv. 271313) che, in tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth" costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'art. 234 c.p.p., comma 1, o art. 189 c.p.p., in quanto rappresentano fatti, persone o cose, essendo ben diversa, ovviamente, la questione relativa alla valutazione del loro contenuto e alla corrispondenza al vero di quanto in essi rappresentato, questione che, invero, non è stata esplicitamente eccepita in modo diretto dal ricorrente.

In definitiva, fermo restando che i temi dedotti dalla difesa ben potranno essere ulteriormente approfonditi nel proseguo del procedimento penale in corso, deve però ribadirsi che l'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata, nella quale non sono state ignorate le deduzioni difensive, non presenta profili di incoerenza o di irrazionalità argomentativa, non potendosi sottacere che le censure difensive si muovono prevalentemente nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.

3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di C. va rigettato, con condanna del, ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2022.

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