Imputato straniero, nulla l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta

Articolo del 16/04/2024

Quali sono le conseguenze processuali della mancata traduzione dell’ordinanza cautelare riguardante l’imputato straniero che non conosce la lingua italiana?

È il quesito a cui hanno risposto le Sezioni Unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 15069 depositata l'11 aprile 2024, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sollevato dalla Sezione Prima con l’ordinanza n. 30551 del 2023.

La Suprema Corte ha stabilito che l'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato straniero che non conosce la lingua italiana, qualora non venga trodotta, è nulla ai sensi del combinato disposto degli articoli 143 e 292 del codice di procedura penale.

Le Sezioni Unite aggiungono che, qualora non fosse già noto che l'indagato o l'imputato straniero non conoscesse la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti rimane valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza della lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine.

La mancata traduzione determina la nullità dell'ordinanza e della sequenza procedimentale che da essa trae origine, come previsto dall'articolo 178, lettera e) del codice di procedura penale.

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