Quali sono le conseguenze processuali della mancata traduzione dell’ordinanza cautelare riguardante l’imputato straniero che non conosce la lingua italiana?
È il quesito a cui hanno risposto le Sezioni Unite penali della Cassazione, con l’informazione provvisoria n. 15 del 27 ottobre 2023, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sollevato dalla Sezione Prima con l’ordinanza n. 30551 del 2023.
La Suprema Corte ha stabilito che l'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato straniero che non conosce la lingua italiana, qualora non venga trodotta, è nulla ai sensi del combinato disposto degli articoli 143 e 292 del codice di procedura penale.
Le Sezioni Unite aggiungono che, qualora non fosse già noto che l'indagato o l'imputato straniero non conoscesse la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti rimane valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza della lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine.
La mancata traduzione determina la nullità dell'ordinanza e della sequenza procedimentale che da essa trae origine, come previsto dall'articolo 178, lettera e) del codice di procedura penale.
Corte di Cassazione
Sezioni Unite Penali
Informazione provvisoria n. 15/2023
27/10/2023
Quesito:
Se la mancata traduzione, entro un termine congruo, in lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale determini la nullità di detto provvedimento ovvero la perdita di efficacia della misura oppure comporti solo il differimento del termine per proporre impugnazione.
Decisione
L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell'ordinanza e della sequenza procedimentale che da essa trae origine, ai sensi dell'art. 178 lett. e) cod. proc. pen.