
In caso di infortunio durante il distacco, la responsabilità grava sul distaccatario che gestisce il rischio prevenzionistico. Con l’ordinanza n. 1633/2026 la Cassazione chiarisce anche che la polizza resta sospesa se il premio è pagato dopo il sinistro, ai sensi dell’art. 1901 c.c.
Analizziamo la questione applicando il problem solving legale:
In caso di distacco del lavoratore ex art. 30 D.Lgs. 276/2003, chi è titolare degli obblighi prevenzionistici e quindi responsabile dell’infortunio sul lavoro? La condotta imprudente del lavoratore può interrompere il nesso causale? E la polizza assicurativa opera se il premio è stato pagato dopo il sinistro?
In caso di distacco, nella fase esecutiva gli obblighi di prevenzione e protezione gravano sul distaccatario ai sensi dell’art. 3, co. 6, D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 2087 c.c.; il distaccante risponde solo per eventuali carenze nella formazione e informazione sui rischi tipici.
Se il distaccatario consente l’utilizzo di un macchinario con dispositivi di sicurezza manomessi e omette la vigilanza, risponde dell’infortunio. La condotta del lavoratore non interrompe il nesso causale quando non è abnorme, imprevedibile o estranea al processo produttivo.
La polizza assicurativa non opera se il premio è pagato dopo il sinistro: la sospensione prevista dall’art. 1901, co. 2, c.c. produce effetti fino al pagamento e non copre l’evento già verificatosi.
Un lavoratore, formalmente dipendente della società distaccante, opera presso la distaccataria nell’ambito di un distacco legittimamente instaurato. Durante l’utilizzo di un macchinario messo a disposizione dalla distaccataria, subisce un infortunio. In sede di merito si accerta che il macchinario presenta dispositivi di sicurezza manomessi e che la vigilanza sull’attività lavorativa è carente. Il distaccante adempie agli obblighi di formazione e informazione. La polizza assicurativa della distaccataria risulta attiva solo a seguito di pagamento del premio effettuato dopo il sinistro. Il Tribunale accoglie la domanda risarcitoria nei confronti della distaccataria; la Corte d’appello conferma la decisione, escludendo la responsabilità del distaccante e l’operatività della polizza.
La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi proposti dalla società distaccataria e dalla compagnia assicurativa, confermando la responsabilità esclusiva della prima e l’inoperatività della polizza.
Presupposto normativo del distacco
La Corte parte dall’accertamento della sussistenza di un distacco legittimo ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 276/2003. Una volta verificato tale presupposto, trova applicazione l’art. 3, co. 6, D.Lgs. 81/2008, che, nella fase esecutiva del rapporto, individua nel distaccatario il soggetto su cui gravano funzionalmente gli obblighi di prevenzione e protezione connessi all’attività concretamente svolta.
Individuazione del centro di gestione del rischio
Il giudice individua quindi il centro di imputazione del rischio nella sfera organizzativa del distaccatario, che utilizza la prestazione lavorativa e dispone del potere di organizzazione e di vigilanza sul luogo di lavoro. È in tale ambito che si genera e si controlla il rischio specifico che ha determinato l’infortunio.
Adempimento degli obblighi del distaccante
Accertato che il distaccante ha correttamente adempiuto agli obblighi di formazione e informazione sui rischi tipici dell’attività, la Corte esclude una sua responsabilità concorrente.
Violazione degli obblighi prevenzionistici
La responsabilità del distaccatario discende dalla concreta violazione degli obblighi di sicurezza: l’utilizzo di un macchinario con dispositivi di protezione manomessi e l’omessa vigilanza integrano la violazione dell’art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema prevenzionistico.
Nesso causale e condotta del lavoratore
La condotta si colloca all’interno del rischio tipico governato dal datore nella fase esecutiva del distacco; non si verifica quindi alcuna interruzione del nesso causale tra violazione degli obblighi di sicurezza ed evento lesivo.
Operatività della polizza assicurativa
Poiché il premio relativo alla polizza della distaccataria è pagato dopo il sinistro, opera la sospensione automatica della garanzia prevista dall’art. 1901, co. 2, c.c. Il pagamento tardivo produce effetti solo per il futuro e non copre il sinistro già verificatosi.
La decisione si inserisce nell’orientamento consolidato secondo cui, in caso di distacco, gli obblighi prevenzionistici nella fase esecutiva gravano sul distaccatario, mentre il distaccante conserva un obbligo limitato alla formazione e informazione del lavoratore.
È altresì conforme alla giurisprudenza che esclude la responsabilità datoriale solo in presenza di una condotta del lavoratore abnorme, imprevedibile e del tutto estranea al processo lavorativo.
In materia assicurativa, la pronuncia ribadisce il principio secondo cui l’accettazione del premio tardivo non comporta rinuncia alla sospensione della garanzia per i sinistri verificatisi nel periodo di mancata copertura.
Verificare la sussistenza di un distacco formalmente e sostanzialmente configurabile.
Individuare chi esercita concretamente il potere organizzativo e di vigilanza.
Accertare l’adempimento degli obblighi formativi e informativi del distaccante.
Verificare eventuali violazioni degli obblighi prevenzionistici (art. 2087 c.c.).
Valutare se la condotta del lavoratore possa qualificarsi come abnorme.
Controllare la regolarità del pagamento del premio assicurativo prima del sinistro.
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