Decreti attuativi IA: cosa cambia per lavoro, professioni, polizia e responsabilità

Articolo del 11/06/2026

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare due schemi di decreti legislativi di attuazione della legge n. 132/2025 sull’intelligenza artificiale. I testi intervengono su formazione, lavoro, professioni, giustizia, autorità nazionali, attività di polizia, responsabilità civile e responsabilità penale.

L’intelligenza artificiale può assistere una decisione, ma può anche sostituirla?

È questo il punto centrale dei primi decreti attuativi della legge n. 132 del 2025 sull’intelligenza artificiale, approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 giugno 2026.

I testi non sono ancora definitivi. Dovranno essere sottoposti ai pareri delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle Autorità competenti, prima dell’approvazione finale.

La direzione, però, è già chiara: l’IA può entrare nella scuola, nel lavoro, nella pubblica amministrazione, nella sanità, nelle professioni, nella giustizia e nella sicurezza pubblica, ma deve restare governata da una responsabilità umana riconoscibile.

In altre parole: la macchina può supportare, ma non può diventare un decisore invisibile.

Il rapporto con l’AI Act europeo

I decreti attuativi si inseriscono nel quadro europeo delineato dal Regolamento UE 2024/1689, il cosiddetto AI Act.

Non si tratta, quindi, di una disciplina italiana alternativa rispetto a quella europea. L’obiettivo è adeguare l’ordinamento nazionale al regolamento, individuando autorità competenti, procedure, garanzie, sanzioni e regole applicative nei settori affidati alla competenza dello Stato.

La legge n. 132/2025 ha già fissato i principi generali della disciplina italiana sull’intelligenza artificiale. I decreti legislativi servono ora a renderli operativi.

Il tratto comune è l’impostazione antropocentrica: l’innovazione tecnologica deve restare al servizio della persona, della dignità umana e dei diritti fondamentali.

Due decreti per attuare la legge italiana sull’IA

Il pacchetto approvato in esame preliminare comprende due schemi di decreto legislativo.

Il primo riguarda l’adeguamento della normativa nazionale all’AI Act in materia di autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione.

Il secondo disciplina l’impiego dei sistemi di IA nell’attività di polizia e introduce misure in tema di responsabilità civile e penale.

Il filo conduttore è lo stesso: innovazione sì, ma dentro un sistema di controllo, tracciabilità e imputazione della responsabilità.

Il problema giuridico, infatti, non è soltanto se usare l’intelligenza artificiale, ma chi risponde quando l’IA incide su diritti, libertà, lavoro, salute, sicurezza o giustizia.

Formazione: alfabetizzazione critica sull’intelligenza artificiale

Uno degli assi principali del primo decreto è la formazione.

L’IA non viene trattata come una competenza riservata ai tecnici, ma come una conoscenza trasversale. Occorre comprendere come funzionano i sistemi, come interpretarne gli output, quali limiti presentano e quali rischi possono produrre.

Nella scuola, l’intelligenza artificiale entra nei percorsi educativi sia come contenuto da conoscere sia come strumento didattico.

Sono previsti l’aggiornamento delle indicazioni nazionali del secondo ciclo, l’inserimento dell’IA nell’educazione civica, il rafforzamento delle competenze STEAM e la formazione stabile dei docenti.

A supporto delle scuole sono previsti anche comitati tecnico-etici territoriali, con funzioni di indirizzo pedagogico, accompagnamento alla sperimentazione didattica, tutela dei diritti fondamentali e protezione dei dati.

Una parte specifica delle misure riguarda l’emergenza educativa legata all’abuso di social media, piattaforme digitali e strumenti di IA. È previsto un piano di formazione dei docenti con una dotazione di 100 milioni di euro, finalizzato a prevenire dipendenze digitali, opacità algoritmica e forme di condizionamento dei minori.

Le misure si estendono anche alla formazione degli adulti, con percorsi di alfabetizzazione, aggiornamento, riqualificazione professionale e reinserimento nel mercato del lavoro.

Università, ITS Academy e ricerca

L’intelligenza artificiale entra anche nei percorsi di università, istituzioni AFAM e ITS Academy.

Non solo nei corsi scientifici o informatici.

I contenuti formativi dovranno riguardare il funzionamento dei sistemi, l’interpretazione degli output, i profili giuridici, la cybersicurezza e l’impatto sui diritti fondamentali.

La logica è interdisciplinare: nei corsi scientifici devono trovare spazio anche profili etici e giuridici; nei corsi giuridici ed economici devono essere introdotte competenze tecniche minime per comprendere il funzionamento degli strumenti.

L’ANVUR dovrà monitorare la qualità dell’offerta formativa, anche ai fini delle politiche di incentivazione.

Pubblica amministrazione: IA per semplificare, non per deresponsabilizzare

Nella pubblica amministrazione, l’intelligenza artificiale può contribuire a semplificare i procedimenti, migliorare i servizi e rendere più efficiente l’organizzazione interna.

Ma anche qui resta fermo il limite: l’IA può assistere l’azione amministrativa, non sostituire la responsabilità della persona fisica.

Le amministrazioni dovranno investire sulla formazione del personale pubblico, con percorsi di alfabetizzazione di base, riqualificazione professionale e alta formazione per dirigenti, responsabili della transizione digitale, uffici del personale e figure chiamate a governare l’innovazione organizzativa.

Il raccordo con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione dovrebbe consentire moduli comuni e aggiornati, differenziati per funzioni e livelli di responsabilità.

L’obiettivo è evitare che l’adozione dell’IA proceda in modo frammentato, diseguale o privo di adeguati presidi.

Sanità: IA nella formazione ECM

Nel settore sanitario, l’intelligenza artificiale può supportare l’attività clinica e organizzativa: diagnosi, gestione dei servizi, governo delle liste d’attesa, riduzione degli sprechi.

Proprio per questo, il decreto prevede che la formazione sull’IA sia inserita obbligatoriamente, con una specifica percentuale, nel programma di Educazione Continua in Medicina.

I contenuti non dovranno essere solo tecnici, ma anche deontologici, etici e giuridici.

Il punto resta essenziale: il professionista sanitario può utilizzare strumenti di supporto, ma conserva la piena responsabilità clinica.

Professioni: formazione, obblighi verso il cliente ed equo compenso

Per le professioni regolamentate, i decreti introducono l’alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale nella formazione iniziale e continua.

Gli ordini professionali dovranno adeguare i propri regolamenti entro sei mesi, secondo le procedure previste per ciascuna categoria.

I percorsi formativi dovranno coprire tre piani:

  • tecnico, sul funzionamento e sui limiti dei sistemi;

  • giuridico, sull’AI Act e sulle norme nazionali;

  • deontologico, sulla responsabilità del professionista e sugli obblighi informativi verso il cliente.

Per gli avvocati e per gli altri professionisti il messaggio è netto: usare l’IA non significa trasferire la responsabilità allo strumento.

Il professionista resta responsabile della prestazione, delle verifiche compiute, delle scelte effettuate e delle informazioni fornite al cliente.

Una novità di rilievo riguarda anche l’equo compenso.

I decreti prevedono che i parametri dell’equo compenso, comprese le tariffe forensi, siano integrati entro dodici mesi, tenendo conto della classificazione di rischio del sistema di IA utilizzato.

La finalità è evitare che l’automazione svaluti il lavoro intellettuale. Il compenso dovrà riflettere l’effettivo apporto professionale e il livello di responsabilità connesso all’uso dell’intelligenza artificiale.

Lavoro: vietate decisioni solo automatizzate

Nel rapporto di lavoro, il decreto introduce una garanzia particolarmente rilevante.

Le decisioni che riguardano la costituzione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro non possono essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato.

Il divieto riguarda anche provvedimenti disciplinari e licenziamenti.

La decisione finale deve essere riservata a una persona fisica dotata di poteri decisionali.

Prima dell’avvio del trattamento, il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente.

Il lavoratore ha diritto, su richiesta e con l’intervento di una persona fisica, a una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda. La motivazione deve indicare anche l’eventuale incidenza del sistema di IA sul processo decisionale e i principali parametri considerati.

Il punto più forte è il seguente: il licenziamento intimato in violazione del divieto di decisione esclusivamente automatizzata è nullo.

L’IA può quindi essere usata nei processi aziendali, ma non può diventare il soggetto che decide da solo sulla vita lavorativa della persona.

Giustizia: formazione dei magistrati e decisione sempre umana

Nel settore giustizia, la formazione sull’IA viene considerata una condizione di affidabilità del sistema.

La decisione deve restare del magistrato, non della macchina.

La Scuola Superiore della Magistratura dovrà formare i magistrati sull’uso dell’intelligenza artificiale, in conformità alle linee programmatiche predisposte dal Ministero della Giustizia e a quelle del CSM.

I percorsi formativi riguarderanno il funzionamento tecnico dei sistemi, i loro limiti, la cybersicurezza, la normativa europea e nazionale, l’impatto sull’organizzazione degli uffici giudiziari e la tutela dei diritti fondamentali.

Particolare attenzione è dedicata alla sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio, categoria nella quale rientra anche l’amministrazione della giustizia secondo l’impostazione dell’AI Act.

L’IA può migliorare ricerca, organizzazione e strumenti di supporto, ma non può sostituire lo ius dicere.

Autorità nazionali: AgID, ACN e autorità settoriali

Il primo decreto definisce anche l’assetto nazionale delle autorità coinvolte nell’attuazione dell’AI Act.

Il fulcro della governance è costituito da:

  • AgID, quale autorità di notifica;

  • ACN, quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni europee.

Accanto a queste competenze operano le autorità settoriali.

Banca d’Italia, CONSOB e IVASS esercitano funzioni di vigilanza sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati dagli intermediari finanziari e direttamente collegati alla fornitura di servizi finanziari.

Il Garante per la protezione dei dati personali interviene, per i profili di competenza, sui sistemi di IA ad alto rischio impiegati in attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia.

Sono previsti strumenti di cooperazione informativa e operativa tra autorità, insieme a una relazione annuale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il Comitato di coordinamento presso il Dipartimento per la trasformazione digitale.

Attività di polizia: biometria solo in casi mirati e con garanzie

Il secondo decreto affronta uno dei profili più delicati: l’uso dell’IA nell’attività di polizia.

Il testo disciplina due ipotesi:

  • identificazione biometrica remota in tempo reale;

  • riconoscimento facciale a posteriori.

L’identificazione biometrica in tempo reale è ammessa solo in casi eccezionali e tassativi: prevenzione di minacce specifiche e gravi alla sicurezza e all’ordine pubblico, ricerca di persone scomparse, vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale.

L’uso deve essere autorizzato dall’autorità giudiziaria e delimitato nel tempo, nello spazio e rispetto alle persone interessate.

L’autorizzazione non può superare quindici giorni, salvo proroga motivata.

Nei casi di urgenza è previsto un regime accelerato. Tuttavia, se mancano i presupposti o l’autorizzazione, l’uso deve essere interrotto, i dati cancellati e i risultati diventano inutilizzabili.

Riconoscimento facciale a posteriori

Il riconoscimento facciale a posteriori può essere utilizzato solo dopo la commissione di un reato, anche tentato, per identificare persone indiziate sulla base di documentazione video-fotografica ed elementi oggettivi e verificabili.

Sono previsti valutazione d’impatto, consultazione del Garante, conservazione locale dei dati per sette giorni, log non modificabili per cinque anni, divieto di decisioni pregiudizievoli fondate solo sull’output e divieto di uso non mirato o generalizzato.

Il decreto vieta inoltre la costituzione di banche dati biometriche mediante raccolta massiva e indiscriminata di informazioni dal web.

La formula politica è efficace: nessun “Grande Fratello”.

La traduzione giuridica è questa: nessuna sorveglianza biometrica generalizzata, nessun uso indiscriminato, nessuna decisione automatica pregiudizievole fondata solo sull’algoritmo.

Responsabilità civile: più strumenti per il danneggiato

Il decreto interviene anche sulla responsabilità civile per danni da sistemi di IA.

L’obiettivo è riequilibrare la posizione del danneggiato, che spesso si trova davanti a sistemi tecnicamente complessi e difficili da comprendere.

Le misure riguardano soprattutto il piano processuale.

Il danneggiato potrà accedere alla documentazione tecnica del sistema, per comprenderne le caratteristiche rilevanti.

È prevista una presunzione del nesso di causalità, che alleggerisce l’onere probatorio senza eliminarlo del tutto.

Viene introdotto un foro alternativo vicino alla residenza del danneggiato persona fisica, per rendere meno gravoso l’accesso alla tutela giudiziaria.

È prevista anche l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione.

La scelta mira a evitare un vuoto di tutela in un settore caratterizzato da opacità tecnologica e forti asimmetrie informative.

Responsabilità penale: nuovo art. 437-bis c.p.

Sul piano penale, il decreto introduce un nuovo articolo 437-bis del codice penale.

La norma sanziona l’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio e la loro alterazione, quando ne derivi un pericolo concreto per la vita, l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato.

Il diritto penale non colpisce la tecnologia in sé.

Colpisce le condotte umane e organizzative che, nei sistemi ad alto rischio, mettono concretamente in pericolo beni primari.

La punibilità è ancorata al pericolo concreto e, per la forma colposa, alla colpa grave.

In questo modo si evita di criminalizzare ogni errore tecnico o ogni scostamento operativo, concentrando la risposta penale sulle violazioni davvero pericolose.

La responsabilità può estendersi anche all’ente, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

Investimenti e strategia industriale

La regolazione dell’IA è accompagnata anche da una scelta industriale.

L’articolo 23 della legge n. 132/2025 destina una quota delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital, fino a un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, allo sviluppo dell’ecosistema nazionale dell’intelligenza artificiale.

L’obiettivo è sostenere imprese innovative, filiere tecnologiche prioritarie e capacità industriale nei settori strategici.

Secondo i dati indicati nella nota governativa, il mercato italiano dell’IA ha raggiunto nel 2025 1,8 miliardi di euro, con una crescita del 50% rispetto all’anno precedente.

CDP Venture Capital avrebbe già allocato oltre 300 milioni di euro a favore di iniziative IA, sostenendo più di 150 start-up e coinvolgendo circa 20 fondi gestiti da SGR terze.

Dal 2026 si affianca anche il Polo nazionale di trasferimento tecnologico dedicato all’IA e alla cybersicurezza, “Polo SophIA”.

Cosa cambia davvero?

I decreti non introducono una disciplina italiana alternativa all’AI Act europeo.

Servono piuttosto a rendere operativo il quadro europeo nell’ordinamento nazionale, individuando autorità, procedure, garanzie, responsabilità e settori di intervento.

Il punto centrale è uno: l’intelligenza artificiale può entrare nei settori più sensibili della vita pubblica e privata, ma non può cancellare il controllo umano.

Nel lavoro, nella giustizia, nella sanità, nelle professioni e nell’attività di polizia, la domanda decisiva non è soltanto cosa può fare l’algoritmo.

La domanda è chi controlla, chi decide e chi risponde.

È su questo terreno che si gioca la vera regolazione dell’intelligenza artificiale: non uomo contro macchina, ma tecnologia governata contro delega cieca all’algoritmo.

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