Legge sul mare, le norme per lo sviluppo della Blue Economy

Articolo del 11/05/2026

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La Legge n. 70 del 2026 interviene sulla valorizzazione della risorsa mare con misure su governance, zona contigua, turismo subacqueo, nautica da diporto, navigazione marittima, cantieristica, pesca, ricerca, ambiente e isole minori.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 7 maggio 2026, n. 70, dedicata alla valorizzazione della risorsa mare.

Il provvedimento prova a rispondere a una domanda concreta: come trasformare il mare da spazio frammentato tra competenze, vincoli e interessi diversi in una risorsa regolata, produttiva e sostenibile?

Da qui l’impostazione della legge, che si inserisce nel quadro delle politiche pubbliche per la Blue Economy e mira a rafforzare la competitività dei settori marittimi, semplificare alcuni procedimenti amministrativi, migliorare la sicurezza della navigazione e coordinare gli interventi che riguardano mare, coste, porti, pesca, turismo, ricerca e ambiente.

Il mare viene considerato come risorsa economica, ambientale, culturale e strategica: uno spazio da utilizzare, ma anche da proteggere.

Il coordinamento delle politiche del mare

Una prima linea di intervento riguarda la governance.

Vengono rafforzate le funzioni del Comitato interministeriale per le politiche del mare, chiamato a coordinare le diverse amministrazioni coinvolte nelle politiche marittime.

Gli indirizzi strategici del Piano del mare vengono estesi anche alla navigazione commerciale e al diporto nautico. La maggiore stabilità del Piano e il coordinamento tra ministeri mirano a offrire un quadro più prevedibile agli operatori economici, in particolare nei settori portuale, cantieristico, turistico e delle infrastrutture marittime.

La legge interviene anche sulla pianificazione dello spazio marittimo, per rendere più coerente l’azione amministrativa nei diversi usi del mare: trasporti, energia, pesca, acquacoltura, ambiente, turismo e tutela delle coste.

Zona contigua e linee di base

Uno degli interventi più rilevanti riguarda l’autorizzazione all’istituzione della zona contigua.

Si tratta della fascia di mare collocata oltre il mare territoriale, nella quale lo Stato può esercitare determinati poteri di controllo nei limiti previsti dal diritto internazionale.

La zona contigua può arrivare fino a 24 miglia marine dalla linea di base. In questa area lo Stato può intervenire per prevenire e reprimere violazioni in materia doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione, nonché per tutelare il patrimonio culturale subacqueo.

La novità è rilevante anche perché colma una lacuna dell’ordinamento italiano: la zona contigua era prevista dal diritto internazionale, ma non era ancora stata compiutamente istituita con una disciplina interna generale.

La norma non crea una nuova area di sfruttamento economico del mare. Serve invece a rafforzare i poteri di controllo e tutela, senza incidere sulle libertà degli altri Stati, come navigazione, sorvolo e posa di cavi o condotte sottomarine.

La legge aggiorna inoltre il sistema delle linee di base, cioè le linee dalle quali si misura l’estensione del mare territoriale italiano. È un passaggio tecnico, ma importante, perché incide sulla delimitazione degli spazi marittimi sottoposti alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato.

Turismo subacqueo, sicurezza e patrimonio sommerso

Una parte significativa della legge è dedicata all’attività subacquea a scopo ricreativo.

Il legislatore introduce una disciplina di principio per immersioni, istruttori, guide, centri di immersione e organizzazioni senza scopo di lucro. L’obiettivo è duplice: valorizzare il turismo subacqueo e garantire standard adeguati di sicurezza, tutela ambientale e protezione del patrimonio culturale sommerso.

Le immersioni devono svolgersi nel rispetto delle norme ambientali, delle regole di tutela del patrimonio culturale e degli standard tecnici applicabili. I soggetti che organizzano o guidano le attività devono assicurare assistenza, supervisione e informazione agli utenti, anche sulla fragilità degli ecosistemi marini.

Sono previste regole specifiche per le zone di interesse turistico subacqueo, individuate in base a criteri di sicurezza, rilevanza paesaggistica, faunistica, archeologica e culturale.

In queste aree potranno essere promossi itinerari subacquei e attività di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, con particolare attenzione anche alle aree costiere delle isole minori.

La legge interviene inoltre sulla sicurezza in mare, prevedendo una distanza minima dalle segnalazioni di presenza del subacqueo e un apparato sanzionatorio per le violazioni.

Nautica da diporto e semplificazioni amministrative

La legge modifica in più punti il Codice della nautica da diporto.

Le novità puntano a favorire lo sviluppo del settore, la digitalizzazione degli adempimenti e la semplificazione delle procedure amministrative.

Tra gli interventi principali rientrano le modifiche alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali, alle procedure di pubblicità degli atti, al rinnovo della licenza di navigazione, alla navigazione temporanea e alla conversione di patenti nautiche o abilitazioni estere.

Tra le misure più significative rientrano anche le nuove regole sui modelli contrattuali del charter e il contrasto al ricorso a bandiere estere da parte di unità riconducibili a soggetti italiani, quando tali scelte incidono sui controlli di sicurezza e sull’equilibrio concorrenziale del mercato.

Vengono inoltre introdotte misure per la prevenzione dei danni ambientali: le unità da diporto battenti bandiera estera riconducibili a soggetti italiani devono dimostrare l’idoneità alla navigazione secondo le certificazioni dello Stato di bandiera o, in mancanza, attraverso verifiche tecniche.

La disciplina interviene anche su locazione e noleggio delle unità da diporto, compreso il noleggio occasionale, con nuove regole di trasparenza, sicurezza e responsabilità.

Posidonia, ancoraggio e tutela dei fondali

La protezione dell’ambiente marino entra anche nella disciplina della navigazione da diporto.

La legge introduce misure dirette alla tutela delle praterie di Posidonia oceanica, habitat essenziale per l’equilibrio degli ecosistemi mediterranei e particolarmente esposto ai danni causati dall’ancoraggio.

Il punto è concreto: lo sviluppo della nautica e del turismo deve essere compatibile con la conservazione dei fondali. Per questo il provvedimento collega la fruizione del mare alla protezione degli habitat marini più vulnerabili.

Navigazione marittima, porti e cantieristica

Il provvedimento interviene anche sul Codice della navigazione, sul regolamento per la navigazione marittima e sulla disciplina degli apparati radioelettrici di bordo.

Le modifiche riguardano diversi profili tecnici: consulente chimico di porto, autorizzazioni e controlli sugli apparati radioelettrici, requisiti del personale, procedimenti amministrativi e sicurezza della navigazione.

È previsto anche un sostegno alla cantieristica navale regionale, in coerenza con l’obiettivo di rafforzare la filiera marittima nazionale.

La legge tocca inoltre il tema dell’autorizzazione paesaggistica in ambito portuale, con misure dirette a rendere più coordinata la gestione degli interventi nelle aree portuali.

Ricerca, piattaforme e innovazione

La Blue Economy non riguarda solo imprese e turismo. Riguarda anche ricerca, dati, tecnologie e capacità scientifica.

La legge attribuisce rilievo al ruolo degli enti pubblici di ricerca e promuove iniziative nazionali e internazionali per una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere.

Viene inoltre disciplinato il possibile riutilizzo delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse. Il tema si inserisce nella prospettiva di recuperare strutture esistenti per finalità compatibili con la transizione ambientale, la ricerca, la sicurezza e lo sviluppo di nuove attività legate al mare.

Isole minori, scuola e sanità

Il provvedimento contiene anche misure dedicate alle isole minori.

Per il personale docente che abbia prestato servizio nei plessi scolastici situati nelle piccole isole è prevista la valorizzazione del servizio ai fini delle graduatorie e della mobilità, secondo le modalità demandate alla disciplina attuativa e alla contrattazione collettiva.

Analoga attenzione viene posta al personale sanitario e sociosanitario che opera nelle strutture delle isole minori, con la possibilità di valorizzare l’attività prestata in contesti territoriali caratterizzati da maggiori difficoltà organizzative e logistiche.

La legge prevede inoltre misure per il rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia, affidato a operatori economici idonei con fondi del Ministero della difesa.

Pesca e ammortizzatori sociali

Un altro blocco di interventi riguarda il settore della pesca.

Sono previste agevolazioni contributive per favorire il reimbarco dei lavoratori in caso di arresto definitivo dell’imbarcazione e misure di integrazione salariale speciale per i lavoratori della pesca.

La legge interviene anche su profili ordinamentali e rappresentativi del settore, compresa la presenza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette.

L’obiettivo è accompagnare la transizione del comparto, sostenendo i lavoratori e cercando un equilibrio tra attività economica, tutela ambientale e gestione sostenibile delle risorse.

Ambiente e disciplina europea

Il provvedimento contiene infine una delega al Governo per il recepimento della direttiva europea in materia di emissioni industriali e discariche.

Anche questo profilo conferma l’impostazione trasversale della legge: il mare viene trattato come parte di un sistema ambientale più ampio, nel quale politiche industriali, tutela degli ecosistemi e disciplina europea devono essere coordinate.

Una legge quadro per il mare come risorsa strategica

La Legge n. 70 del 2026 non introduce una singola riforma settoriale, ma un insieme di interventi collegati da una stessa logica: rendere il mare una risorsa strategica per lo sviluppo economico, la tutela ambientale, la ricerca, il turismo e la sicurezza.

Il punto centrale è l’approccio integrato.

Governance, pianificazione dello spazio marittimo, zona contigua, turismo subacqueo, nautica, cantieristica, pesca, ricerca e isole minori vengono ricondotti a una visione unitaria della Blue Economy.

Resta ora da verificare l’attuazione concreta delle nuove misure: molte disposizioni richiedono ancora provvedimenti attuativi, accordi o interventi amministrativi. Come spesso accade, la vera efficacia della legge dipenderà dalla capacità di trasformare gli indirizzi generali in regole operative, tempi certi e procedure realmente semplificate.


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