LEGGE 7 maggio 2026, n. 70
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
(GU n.106 del 9-5-2026)
Vigente al: 10-5-2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
Coordinamento delle politiche del mare
Art. 1
Comitato interministeriale per le politiche del mare
1. All'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, alinea, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza quadriennale»;
b) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «sviluppo del sistema portuale» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di garantire il coordinamento degli indirizzi strategici delle politiche del mare, il Comitato promuove il concerto dei Ministri che lo compongono in relazione agli atti amministrativi di attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 per i quali la legislazione vigente prevede il concerto di due o piu' Ministri. A tali fini, il concerto puo' essere espresso dai Ministri nell'ambito di una riunione del CIPOM, appositamente convocata su richiesta del Ministro procedente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, in cui sia posto all'ordine del giorno lo schema di atto amministrativo da sottoporre a concerto.
3-ter. Gli schemi di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, predisposti in attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 del presente articolo, sono trasmessi al CIPOM ai fini del monitoraggio di cui al comma 9. Il CIPOM, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, puo' esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra la disciplina recata nello schema di regolamento sottoposto a parere e gli indirizzi strategici contenuti nel piano del mare»;
d) al comma 4, dopo le parole: «della cultura» sono inserite le seguenti: «, dell'universita' e della ricerca»;
e) al comma 8, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza quadriennale»;
f) al comma 9, la parola: «annualmente» e' sostituita dalle seguenti: «con cadenza biennale».
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri,»;
b) al secondo periodo, le parole: «da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dal rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri».
Capo II
Zona contigua e linee di base
Art. 3
Istituzione della zona contigua
1. In conformita' a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, e' autorizzata l'istituzione della zona contigua.
2. All'istituzione della zona contigua si provvede, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche del mare e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, da notificare agli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.
Art. 4
Estensione della zona contigua
1. La zona contigua non puo' estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.
2. Se l'estensione della zona contigua puo' sovrapporsi a spazi marittimi di un altro Stato, la linea esterna della zona contigua e' definita mediante accordi con gli Stati interessati, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona contigua sono stabiliti in modo da non compromettere o ostacolare l'accordo finale.
Art. 5
Esercizio dei diritti nella zona contigua
1. Nella zona contigua l'Italia puo' esercitare i diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti, inclusi quelli relativi all'espletamento dei controlli necessari al fine di:
a) prevenire le violazioni delle disposizioni in materia doganale, fiscale, sanitaria, o di immigrazione nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale italiani;
b) punire le violazioni delle disposizioni di cui alla lettera a), commesse nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale;
c) assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo con le modalita' e nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente.
2. I controlli di cui al comma 1 sono svolti nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di settore e nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito per i settori ivi indicati.
Art. 6
Diritti degli altri Stati all'interno della zona contigua
1. L'istituzione della zona contigua non compromette l'esercizio, in conformita' a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle liberta' di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonche' degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.
Art. 7
Linee di base
1. Al fine di tenere conto della mutata morfologia costiera, in attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 9 e 10 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, considerato il sistema di riferimento ETRS89, ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, recante l'adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale, le linee di base diritte e le linee di base di chiusura delle baie naturali e storiche, rilevanti per la misurazione dell'estensione del mare territoriale italiano, sono tracciate secondo quanto indicato dall'elenco delle coordinate geografiche dei punti di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge. Qualora non siano tracciate le linee di base diritte, le linee di base si intendono normali, come rappresentate sulla cartografia ufficiale dello Stato in vigore.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, e' abrogato.
3. Le carte nautiche indicanti le linee di base del mare territoriale italiano, unitamente alla lista delle coordinate geografiche dei punti per i quali passano le dette linee, sono affisse a cura delle autorita' marittime in tutti i porti e gli approdi della Repubblica.
Capo III
Disposizioni per la valorizzazione dell'attivita' subacquea a scopo ricreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale
Art. 8
Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente capo stabilisce i requisiti e i principi fondamentali per l'esercizio dell'attivita' dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attivita' subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attivita' sportive subacquee di tipo agonistico, le attivita' di protezione civile, nonche' le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, universita', istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. E' fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonche' delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attivita' subacquee rivolte alle persone con disabilita'.
2. Le regioni disciplinano le professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
4. La Repubblica tutela e valorizza l'attivita' subacquea a scopo ricreativo, quale attivita' in grado di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi.
5. Il presente capo mira a promuovere l'attivita' subacquea a scopo ricreativo come strumento di sviluppo sostenibile, a favorire la destagionalizzazione, generando benefici economici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, anche attraverso la cooperazione tra enti e soggetti competenti, ad assicurare la protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, prevenendo i danni ambientali derivanti dalle attivita' subacquee, e a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare.
Art. 9
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «attivita' subacquea a scopo ricreativo»: l'attivita' ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento e allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione e l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea;
b) «brevetto subacqueo»: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica per le attivita' subacquee di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta;
c) «istruttore subacqueo»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica per le attivita' subacquee di cui alla lettera e), insegna attivita' subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, e le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
d) «guida subacquea»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
e) «organizzazione didattica per le attivita' subacquee nel settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorche' non esclusivo, l'attivita' di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
f) «centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attivita' subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
g) «zona di interesse turistico subacqueo»: un'area marina, lacustre o fluviale caratterizzata da particolari peculiarita' naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.
Art. 10
Immersione subacquea
1. Le attivita' di immersione subacquea sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. I subacquei non devono arrecare danno agli habitat naturali e alle specie protette. E' fatta salva la facolta' per il Ministero della cultura, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dettare le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso in relazione alla fruizione turistica dello stesso o di interdire la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse ove questa non sia compatibile con le esigenze della tutela.
2. E' vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attivita' subacquea a scopo ricreativo sono tenuti al rispetto di specifiche linee guida finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali linee guida sono definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
3. Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria, svolte da privati e dai soggetti di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, svolte con o senza il supporto di unita' di appoggio, sono soggette alle disposizioni del presente capo e alla vigente normativa di settore, ivi compresi gli articoli 90 e 91 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Le immersioni subacquee di cui al primo periodo devono essere svolte in un numero minimo di due persone.
4. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), e) e f), e all'articolo 13 devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attivita' subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilita' degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo.
5. Al fine di migliorare la sicurezza delle attivita' subacquee a scopo ricreativo e addestrativo, possono essere utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche wireless, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.
6. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.
Art. 11
Esercizio dell'attivita' di istruttore subacqueo e di guida subacquea
1. L'attivita' di istruttore subacqueo e di guida subacquea puo' essere svolta in tutto il territorio nazionale:
a) nei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
b) presso le organizzazioni senza scopo di lucro;
c) in modo autonomo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attivita', gli istruttori subacquei e le guide subacquee devono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore eta';
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero, per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, il possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformita' alla normativa nazionale in materia di immigrazione;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) fermo restando quanto previsto al comma 3, possesso del brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica subacquea;
e) copertura assicurativa individuale, mediante polizza di assicurazione per la responsabilita' civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attivita'; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione e di addestramento subacqueo o dalle associazioni od organizzazioni presso cui l'istruttore subacqueo o la guida subacquea esercita la propria attivita', purche' sia provato il rapporto di collaborazione;
f) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attivita' di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attivita' svolte;
g) certificato medico, in corso di validita', rilasciato con oneri a carico del richiedente ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
3. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui al presente articolo in conformita' alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.
4. I soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprieta' in conformita' alla normativa vigente e di tenere un registro nel quale sono annotati i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi. Con provvedimento dell'autorita' politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro del turismo, sono stabiliti i dettagli tecnici e le modalita' inerenti al sistema di certificazione delle attivita' di collaudo e di manutenzione e all'esercizio delle funzioni di controllo.
5. L'istruttore subacqueo puo' svolgere anche l'attivita' di guida subacquea.
Art. 12
Esercizio dell'attivita' di centro di immersione e di addestramento subacqueo
1. L'esercizio dell'attivita' dei centri di immersione e di addestramento subacqueo e' subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, mediante presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
b) partita IVA;
c) disponibilita' di una sede per lo svolgimento delle attivita' teoriche;
d) disponibilita' di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilita' di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' di personale addestrato al primo soccorso;
f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attivita';
g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attivita' di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attivita' svolte.
2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attivita', devono avvalersi di istruttori subacquei e di guide subacquee in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.
3. Il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, prima che abbia inizio l'immersione, verifica e annota in apposito registro:
a) gli estremi del brevetto posseduto da ciascuno dei partecipanti all'immersione;
b) l'orario d'inizio dell'immersione;
c) il nominativo della guida o dell'istruttore incaricati di guidare le persone nelle diverse fasi dell'immersione.
4. Al termine dell'immersione il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, annota inoltre:
a) l'orario di fine dell'immersione;
b) la profondita' massima raggiunta;
c) il tipo di autorespiratore impiegato e la miscela respiratoria utilizzata.
5. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate, a cura del centro di immersione e di addestramento subacqueo, per un periodo di almeno sei mesi e messe a disposizione delle autorita' competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.
6. Il numero massimo di partecipanti simultanei all'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea e' di sei subacquei per ogni istruttore o guida.
7. Nell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea, i partecipanti si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla guida, la quale opera nel rispetto dei limiti previsti dai brevetti posseduti dai partecipanti e in osservanza della vigente normativa di settore.
8. Il subacqueo deve essere dotato di brevetto rilasciato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), nonche' di libretto delle immersioni, nel quale devono essere annotati, anche in formato digitale:
a) le generalita' del subacqueo;
b) il tipo di brevetto posseduto;
c) la data dell'immersione;
d) la localita' dell'immersione;
e) l'orario di inizio dell'immersione;
f) l'orario di fine dell'immersione;
g) il tipo di autorespiratore impiegato;
h) la miscela respiratoria utilizzata;
i) la profondita' massima programmata;
l) la profondita' massima raggiunta;
m) la denominazione del centro di immersione e di addestramento subacqueo;
n) le generalita' dell'istruttore subacqueo o della guida subacquea responsabile dell'immersione;
o) la firma del soggetto di cui alla lettera n).
9. Ai natanti e alle unita' di appoggio alle immersioni subacquee, anche con riguardo alle dimensioni dell'unita' e alla relativa dotazione dei dispositivi di sicurezza, nonche' al personale di bordo si applicano le disposizioni del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e dei relativi decreti attuativi. Il contenuto della cassetta di primo soccorso e' disponibile a bordo dell'imbarcazione e deve essere conforme alle prescrizioni della tabella D di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 10 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022. Il personale incaricato della guida dell'unita' impiegata come unita' di appoggio per il trasferimento al luogo dell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea deve essere a bordo dell'unita' per tutta la durata dell'immersione.
10. Il centro di immersione e di addestramento subacqueo deve apporre le indicazioni dei recapiti da contattare per gli interventi di emergenza in luogo visibile a tutti.
11. I centri di immersione e di addestramento di cui al presente articolo sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4.
Art. 13
Organizzazioni senza scopo di lucro
1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di centro di immersione e di addestramento subacqueo, le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) atto costitutivo registrato e statuto;
b) codice fiscale;
c) disponibilita' di una sede per lo svolgimento delle attivita' teoriche;
d) disponibilita' di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilita' di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' di personale addestrato al primo soccorso;
f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attivita';
g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attivita' di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attivita' svolte.
2. Le organizzazioni senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 12.
Art. 14
Zone di interesse turistico subacqueo
1. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con l'autorita' politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con i Ministri della cultura, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione di disposizioni organiche che definiscano la pianificazione degli spazi marittimi, con attenzione anche alle aree costiere delle isole minori, sono individuate, in conformita' alla pianificazione degli spazi marittimi vigente e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale, le zone di interesse turistico subacqueo, in base ai seguenti criteri:
a) «sicurezza»: presenza di condizioni ambientali favorevoli per le immersioni, tenendo conto di fattori come l'esistenza di correnti, la visibilita' subacquea, la profondita' delle acque e la disponibilita' di infrastrutture di soccorso e di monitoraggio;
b) «rilevanza paesaggistica e faunistica»: presenza di habitat marini con caratteristiche naturali particolarmente suggestive, ricchi di fauna marina diversificata e idonei all'osservazione delle diverse specie marine in ambienti naturali, ivi incluse le acque marine delle isole minori;
c) «rilevanza archeologica»: presenza di siti sommersi di particolare interesse storico e culturale, inclusi relitti di navi, strutture portuali antiche, reperti archeologici e altre testimonianze del passato che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio subacqueo;
d) «rilevanza culturale»: presenza di aree subacquee legate a tradizioni locali o percorsi tematici, che promuovono e valorizzano il patrimonio storico-culturale sommerso.
2. Al fine di valorizzare le aree marine, lacustri e fluviali caratterizzate da particolari peculiarita' naturali, biologiche, archeologiche e culturali, il Ministero del turismo promuove, ferma restando la possibilita' di svolgere immersioni private ove consentite, lo sviluppo di itinerari subacquei da parte dei centri di immersione e di addestramento subacqueo nelle zone di interesse turistico subacqueo individuate ai sensi del comma 1.
3. Per garantire la tutela e la valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo nel corso del tempo, i centri di immersione e di addestramento subacqueo possono prestare supporto ai competenti uffici del Ministero della cultura al fine di tracciare, monitorare e verificare la consistenza dei siti di interesse turistico subacqueo.
4. Nell'ambito delle attivita' di monitoraggio e valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo svolte in regime privatistico dai centri di immersione e di addestramento subacqueo possono essere utilizzati strumenti digitali avanzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.
5. Il Ministro del turismo, sentita l'autorita' politica delegata per le politiche del mare, promuove la cooperazione internazionale nel campo dell'attivita' subacquea a scopo ricreativo, favorendo la condivisione di buone pratiche, esperienze e conoscenze tecniche tra Paesi che ospitano aree marine, lacustri e fluviali di interesse turistico. Il Ministro del turismo, sentiti l'autorita' politica delegata per le politiche del mare, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' stipulare accordi di gemellaggio con altri Paesi, al fine di incentivare scambi culturali, scientifici e formativi all'interno di zone di interesse turistico subacqueo.
Art. 15
Sanzioni
1. L'esercizio dell'attivita' di istruttore subacqueo o di guida subacquea in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 12.000.
2. L'esercizio dell'attivita' di centro di immersione e di addestramento subacqueo, anche da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, in assenza dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 12.000.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.
4. In caso di reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 e' disposta la sospensione dell'attivita' fino a sei mesi, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria.
5. La violazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 8, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.
6. La violazione delle disposizioni del presente articolo e' accertata dai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
7. Per l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni degli articoli 11 e 12, l'autorita' competente e' individuata dalla regione nel cui territorio le medesime sono state accertate, nell'ambito delle proprie articolazioni o in altro ente da essa delegato, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti alla regione di cui al primo periodo.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o sia punibile con una piu' grave sanzione amministrativa prevista dalla normativa statale o regionale.
Capo IV
Navigazione da diporto
Art. 16
Modifiche al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. Al fine di sviluppare la cantieristica da diporto, implementare il Sistema telematico centrale della nautica da diporto, semplificare le procedure amministrative, garantire la sicurezza e tutelare la concorrenza, al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Quando la locazione di imbarcazioni e navi da diporto e' concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 e' effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio. In tal caso e' ammesso l'uso commerciale dell'unita' per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2»;
2) al comma 3, dopo le parole: «di un Paese terzo,» sono inserite le seguenti: «fermo restando il rispetto delle vigenti normative doganali e fiscali nazionali ed europee,» e le parole: «una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso» sono sostituite dalle seguenti: «una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, gli estremi e la data di scadenza della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso, nonche' l'indicazione delle dotazioni di sicurezza imbarcate in base alle norme dello stato di bandiera»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le imbarcazioni e le navi da diporto adibite ad un uso commerciale possono essere utilizzate, previa domanda di annotazione ai sensi del comma 2, anche per altri usi commerciali tra quelli indicati al comma 1. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a), non possono essere utilizzate per attivita' non commerciale»;
b) all'articolo 17, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicita', rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima. Ove corredata della dichiarazione di costruzione e importazione (DCI) prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152, attestante i dati tecnici dell'unita', conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicita' sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Nelle more della pubblicita' e' consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo»;
c) all'articolo 24, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Lo STED rinnova la licenza di navigazione entro trenta giorni dalla presentazione dei documenti all'UCON. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo STED, corredata della DCI attestante i dati tecnici dell'unita', sostituisce la licenza di navigazione fino al rilascio della medesima. Nelle more del rinnovo e' consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo»;
d) dopo l'articolo 26-bis e' inserito il seguente:
«Art. 26-ter (Prevenzione dei danni ambientali). - 1. Le unita' da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprieta' di cittadini italiani o persone giuridiche aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia, devono dimostrare l'idoneita' alla navigabilita' dell'unita' mediante le certificazioni previste dalle norme dello stato di bandiera ovvero, qualora dette norme non prevedano certificazioni, sottoporre l'imbarcazione a visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che ne rilascia attestazione, onde verificare se lo stato dell'unita' presenta potenziali rischi per l'integrita' dell'ambiente marino e la sicurezza della navigazione. L'attestazione ha durata quinquennale»;
e) all'articolo 31:
1) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2, ove corredata della DCI, attestante i dati tecnici dell'unita', abilita l'unita' da diporto alla navigazione in acque internazionali e in acque interne e territoriali di Stati esteri per il periodo di tempo necessario all'effettuazione delle attivita' di cui al comma 1, lettere a) e c). Il documento, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' rilasciato previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' e con le modalita' previste dall'articolo 27, comma 2-bis. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del secondo periodo e' aggiornato con cadenza almeno biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attivita' amministrative di cui al presente comma»;
2) al comma 5, dopo le parole: «che abbia un contratto di lavoro» sono inserite le seguenti: «o di collaborazione»;
f) nel capo IV del titolo II, dopo l'articolo 39-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 39-ter (Conversione di patenti nautiche o di abilitazioni equipollenti estere). - 1. I cittadini italiani, che risultano iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e che hanno conseguito un titolo di abilitazione alla navigazione da diporto o un documento riconosciuto equipollente nello Stato estero di precedente residenza, possono chiedere il rilascio senza esami della patente nautica italiana, a seguito di trasferimento della residenza nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, del codice civile.
2. La domanda di rilascio senza esami della patente nautica italiana, corredata del titolo conseguito all'estero e del giudizio di idoneita' di cui all'articolo 36 del regolamento di cui decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' presentata all'autorita' marittima competente per circoscrizione territoriale in base alla localita' di residenza del richiedente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135.
3. L'autorita' marittima accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato, richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
4. La patente nautica italiana riporta i medesimi limiti di abilitazione alla navigazione da diporto adattati alla disciplina nazionale, le medesime limitazioni e prescrizioni mediche presenti sul titolo estero nonche' le eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nel giudizio di idoneita' di cui al comma 2, che, se piu' severe, prevalgono su quelle eventualmente presenti sul titolo estero.
5. Il titolo estero e' restituito in ogni caso al richiedente»;
g) all'articolo 40:
1) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sanzioni amministrative, la responsabilita' del proprietario, o del locatore in caso di locazione finanziaria dell'unita', e' limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente all'autorita' competente»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. In caso di locazione finanziaria, la responsabilita' del proprietario e' limitata alla comunicazione all'autorita' competente dei dati del locatario o del conducente»;
h) all'articolo 42, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con l'unita' da diporto locata ai sensi del comma 1 il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta»;
i) dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Locazione con prescrizione di comandante). - 1. Il contratto di locazione puo' prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e designato dal locatario in qualita' di comandante.
2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.
3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 puo' essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, e' conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione»;
l) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: «per un determinato periodo» sono inserite le seguenti: «di tempo o per un itinerario concordato»;
m) all'articolo 48, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare e l'ambiente, nel caso di unita' da diporto di cui all'articolo 2, comma 3, il noleggiante, il locatore o l'esercente hanno l'obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime previste dalla normativa italiana»;
n) all'articolo 49, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nel noleggio di unita' da diporto a tempo determinato, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto»;
o) all'articolo 49-bis:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le unita' di cui al comma 1 espongono in maniera ben visibile, su ciascuna murata, un contrassegno riportante la scritta "noleggio occasionale" di dimensioni minime di 100 centimetri di lunghezza e 20 centimetri di altezza»;
2) al comma 3, dopo le parole: «in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto» sono inserite le seguenti: «o del contrassegno previsto al comma 1-bis»;
p) all'articolo 49-septies, comma 14, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) se istruttori pratici, sono in possesso del certificato di idoneita' sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale»;
q) all'articolo 49-octies:
1) al comma 1, dopo le parole: «conseguimento delle patenti nautiche» sono aggiunte le seguenti: «soltanto a favore di coloro che, al momento dell'iscrizione al corso di preparazione, sono associati da almeno un anno»;
2) al comma 3, dopo le parole: «assenza dello scopo di lucro,» sono inserite le seguenti: «anche dimostrata dalla promozione commerciale al di fuori del perimetro associativo dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche,»;
r) all'articolo 49-nonies, comma 10, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' l'accosto per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri di natanti e imbarcazioni da diporto adibiti a noleggio»;
s) all'articolo 53-quinquies, comma 1, lettera e), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, e all'articolo 55-bis»;
t) all'articolo 55, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque esercita le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3»;
u) all'articolo 58, comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» e dopo la parola: «prescritta» sono inserite le seguenti: «all'UCON».
Art. 17
Archivio telematico centrale delle unita' da diporto
1. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, dopo la lettera v) e' inserita la seguente:
«v-bis) l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva all'attivita' agonistica, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171».
Art. 18
Passaggi di proprieta' di beni mobili registrati
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «che sono tenuti a rilasciarla» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' ai titolari degli sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, limitatamente alle unita' da diporto, presso la sede dello STED, in regime di terzieta' ed esclusivamente se in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 8 agosto 1991, n. 264, ottenuto previo esame di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, svolto limitatamente alle parti relative alla disciplina della navigazione e legislazione complementare. Tutti i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a rilasciare l'autenticazione».
2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Le sessioni dell'esame di idoneita' di cui al comma 1 si svolgono in due distinte prove autonome:
a) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di legislazione sul pubblico registro automobilistico, di legislazione tributaria afferente al settore, ed elementi di diritto privato;
b) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della navigazione e legislazione complementare, ed elementi di diritto privato.
3-bis. Le modalita' e i programmi delle prove di esame di cui al comma 3 sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le modalita' di svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo.
Art. 19
Parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attivita' di raccomandazione marittima
1. L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, e' sostituito dal seguente:
«Art. 16. - 1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, su proposta delle associazioni nazionali delle agenzie raccomandatarie marittime e degli armatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attivita' di raccomandazione marittima, nonche' la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o societa' che esplica le attivita' di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle societa' nonche' ai loro institori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalita' si provvede alla revisione periodica delle tariffe».
Art. 20
Protezione delle praterie di Posidonia oceanica tramite gestione dell'ancoraggio di tutti i natanti
1. L'ancoraggio delle imbarcazioni non deve arrecare pregiudizio alla conservazione dell'ambiente marino e costiero, ne' determinare la distruzione, il deterioramento, l'alterazione o la frammentazione di habitat marini sensibili o protetti, inclusi gli habitat di specie vegetali marine protette, con particolare riferimento alle praterie di Posidonia oceanica.
2. Ai fini del presente articolo sono considerati habitat marini sensibili o protetti:
a) gli habitat di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;
b) gli habitat essenziali alla conservazione di specie protette o minacciate ai sensi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, di cui alla legge 25 gennaio 1979, n. 30, e del Protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversita' biologica nel Mediterraneo, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 175;
c) gli habitat marini caratterizzati da elevata vulnerabilita' fisica e biologica, quali le praterie di fanerogame marine e le biocostruzioni bentoniche, inclusi i popolamenti coralligeni.
Capo V
Navigazione marittima e cantieristica
Art. 21
Modifiche al codice della navigazione
1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119:
1) al primo comma, le parole: «o comunitari» sono sostituite dalle seguenti:
«, di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi di studio inerenti a servizi di coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi gia' riconosciuti secondo le previgenti disposizioni rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo»;
b) all'articolo 120, primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) perdita dei requisiti di cittadinanza o di residenza previsti dall'articolo 119»;
c) dopo l'articolo 122 e' inserito il seguente:
«Art. 122-bis (Modalita' delle annotazioni). - Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a cio' delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica.
Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario competente provvede altresi' a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.
Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge»;
d) dopo l'articolo 146 e' inserito il seguente:
«Art. 146-bis (Documenti per l'iscrizione). - Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto e' disposto dall'articolo 303 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti:
a) il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica o, quando la nave e' stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione;
b) il certificato di stazza.
Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorita' consolare deve trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
a) il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica;
b) la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati ai sensi dell'articolo 149;
c) il certificato di stazza, se la stazzatura e' stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139;
d) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi gia' di nazionalita' estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali.
Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve presentare i documenti indicati nel secondo comma, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b) e c).
Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti.
L'iscrizione di navi maggiori non puo' essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'articolo 140»;
e) dopo l'articolo 152 e' inserito il seguente:
«Art. 152-bis (Iscrizione provvisoria). - Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:
a) copia del titolo di proprieta';
b) copia del passavanti provvisorio;
c) copia del certificato di stazza;
d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;
e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;
f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) nonche' l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia.
La provvisorieta' della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui al primo comma, lettera f), sono annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione»;
f) all'articolo 156:
1) al comma 5, primo periodo, le parole: «bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell'articolo 13 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale»;
2) al comma 6, dopo le parole: «previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413» sono aggiunte le seguenti: «, entro il termine di cui all'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
3) al comma 8, dopo le parole: «qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato» sono inserite le seguenti: «non appartenente all'Unione europea»;
4) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Stato appartenente all'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 e' consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonche' dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatata la realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Dell'avvenuta cancellazione e' data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale nonche' pubblicita' mediante affissione negli uffici del porto»;
g) all'articolo 169, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al presente articolo sono esenti dall'obbligo del rigoroso rendiconto»;
h) dopo l'articolo 169 sono inseriti i seguenti:
«Art. 169-bis (Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo). - Fermi restando gli standard definiti in ambito internazionale per i registri, i certificati e i documenti previsti dalle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), possono essere formati e conservati anche in formato digitale e su supporti informatici, secondo le regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla normativa vigente in materia:
a) il giornale nautico e il giornale di macchina, di cui agli articoli 169, da 173 a 177 e 182 del presente codice;
b) il ruolo di equipaggio, di cui agli articoli 170 e 171 del presente codice;
c) il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108;
d) il registro degli infortuni, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
e) il giornale radiotelegrafico, di cui all'articolo 175 del presente codice;
f) il registro di bordo GMDSS, di cui all'articolo 175 del presente codice;
g) il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope previsto dall'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto del Ministro della sanita' 3 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001;
h) i registri previsti dagli allegati I, II, V e VI della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 (Marpol 73/78), di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;
i) i registri previsti dal Codice tecnico per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) da motori diesel marini del 10 ottobre 2008;
l) i registri della zavorra previsti dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004;
m) i registri delle incrostazioni biologiche previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.207(62) del 15 luglio 2011;
n) i registri relativi all'uso di scrubber previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.340(77) del 26 novembre 2021;
o) gli altri registri previsti da risoluzioni dell'IMO con carattere cogente.
Art. 169-ter (Requisiti e specifiche). - Fatto salvo quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle norme vigenti in materia, i requisiti e le specifiche del formato digitale di ciascuna delle carte, dei libri e dei documenti di bordo di cui all'articolo 169-bis del presente codice e della formazione, dell'aggiornamento, della trasmissione, della copia, della duplicazione, della riproduzione, dell'estrazione e della validazione temporale degli stessi, nonche' dei software e degli hardware per la loro gestione, ivi compreso il supporto alle competenze ispettive e conservative delle autorita' competenti, sono approvati con uno o piu' decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 169-quater (Norme fiscali). - Ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo, di cui all'articolo 169-bis, in formato digitale, si provvede secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014.
Art. 169-quinquies (Strumenti di pagamento). - Il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi previsti avviene anche mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
i) all'articolo 174, dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
«Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico»;
l) all'articolo 175, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, laddove previsto, del registro di bordo previsto dal Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System), di cui alla regola 17 del capitolo IV dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992, che deve essere compilato in lingua italiana o in lingua inglese»;
m) all'articolo 177 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Fatti salvi i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo puo' essere effettuata in lingua italiana o inglese, ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali e' obbligatorio l'uso della lingua italiana.
Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163, l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi.
Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che e' inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore puo' distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave»;
n) all'articolo 179, ai commi terzo, quarto e quinto, dopo le parole: «il comandante della nave» sono inserite le seguenti: «o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante» e, al sesto comma, dopo le parole: «Il comandante di una nave diretta in un porto estero,» sono inserite le seguenti: «o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante»;
o) all'articolo 569, secondo comma:
1) alla lettera d), dopo le parole: «l'importo» sono inserite le seguenti: «e la valuta»;
2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo»;
p) nella parte prima, libro terzo, titolo VI, capo II, dopo l'articolo 577 e' aggiunto il seguente:
«Art. 577-bis (Consolidamento dell'ipoteca). - In caso di cancellazione della nave per l'iscrizione in altro registro, per l'ipoteca cancellata dal registro di provenienza e iscritta nel nuovo registro a garanzia dei medesimi crediti, nel computo dei termini di cui all'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si tiene conto della data di prima costituzione della garanzia».
2. Al fine di equiparare i requisiti psicofisici del personale operante nella navigazione interna con quelli del personale operante nella navigazione marittima, all'articolo 4, primo comma, numero 1), della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per quanto riguarda la vista, tale requisito e' esteso anche al personale adibito alla navigazione interna nei termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 114».
Art. 22
Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
1. Gli articoli 224, 226, 236, 315, 363, 365 e 374 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono abrogati.
2. I riferimenti agli articoli 224, 315, 363 e 365 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, contenuti in altre disposizioni, si intendono operati ai seguenti articoli del codice della navigazione:
a) l'articolo 224 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 122-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera c), della presente legge;
b) l'articolo 315 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 146-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera d), della presente legge;
c) gli articoli 363 e 365 del regolamento devono intendersi riferiti rispettivamente ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 177 del codice della navigazione, introdotti dall'articolo 21, comma 1, lettera m), della presente legge.
Art. 23
Sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo
1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 107:
1) al comma 1, le parole: «conforme al modello riportato nell'allegato 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy»;
2) al comma 2, le parole: «all'allegato n. 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
b) all'articolo 176:
1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette ispezioni sono effettuate dagli organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano all'estero e concernono l'applicazione delle regole 7 e 9 del capitolo I dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affida i compiti d'ispezione e controllo di cui al comma 3 del presente articolo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104».
2. Al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle convenzioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 3), e il Ministero delle imprese e del made in Italy, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 1), per la parte riguardante le ispezioni e i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza passeggeri»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy»;
2) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dalla legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'affidamento a organismi riconosciuti con proprio provvedimento, da adottare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il procedimento di cui all'articolo 8. Per le sospensioni o le revoche di cui all'articolo 11 e' competente il medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, al quale sono trasmesse tutte le informazioni di cui all'articolo 10. I certificati per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari o, in entrambi i casi, dagli organismi riconosciuti, qualora delegati dall'Amministrazione»;
c) all'articolo 8, comma 3, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»;
d) all'articolo 10, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) trasmette copia del verbale di ispezione ordinaria effettuata ai fini della sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo»;
e) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»;
2) al comma 3, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»;
3) al comma 4, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza»;
f) all'articolo 12, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi di cui all'articolo 5, comma 2, le tariffe a carico degli organismi sono determinate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze».
Art. 24
Sostegno alla cantieristica regionale
1. Le regioni possono adottare, in coerenza e in sinergia con il codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Tali misure possono includere agevolazioni fiscali sui tributi propri e contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata.
Capo VI
Misure in materia scolastica, sanitaria, culturale, di ricerca, di pesca e di ambiente
Art. 25
Isole minori
1. Nelle more della riforma organica della disciplina in materia di isole minori marine, lagunari, lacustri e fluviali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e' previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nei plessi scolastici di ogni grado situati nei territori di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attivita' didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per gli stessi docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei medesimi plessi scolastici. In sede di contrattazione collettiva nazionale e' determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilita' a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio di ruolo o non di ruolo nei plessi scolastici situati nelle piccole isole. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rimane salva la possibilita' per le regioni di destinare risorse proprie per il potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri valutativi che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono utilizzare, nell'ambito di bandi e avvisi per il reclutamento, per valorizzare l'attivita' prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei territori indicati nell'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 26
Servizio di rifornimento idrico
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel libro primo, titolo III, capo II, sezione I, dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis (Servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia). - 1. Nei casi di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 861, il servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia e' svolto mediante affidamento a idonei operatori economici con fondi del bilancio del Ministero della difesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 19 maggio 1967, n. 378»;
b) all'articolo 111, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) il concorso al rifornimento idrico delle isole minori a favore delle collettivita' e, in ordine al servizio reso con le modalita' di cui all'articolo 22-bis, lo svolgimento delle funzioni di ente esecutore di cui all'articolo 6 dell'allegato II.20 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
Art. 27
Autorizzazione paesaggistica in ambito portuale
1. All'articolo 143, comma 4, lettera b), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «gravemente compromesse o degradate» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».
Art. 28
Riutilizzo di piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse
1. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e del turismo,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca,»;
b) dopo le parole: «sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualita' e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto delle opportunita' connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidate al Ministro dell'universita' e della ricerca e degli ecosistemi marini di interesse conservazionistico che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi quest'ultima come substrato artificiale».
Art. 29
Attivita' di ricerca e supporto tecnico scientifico degli enti pubblici di ricerca
1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca promuove iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere.
2. Gli enti pubblici di ricerca nonche' gli enti di ricerca regionali e le universita' del territorio che svolgono, tra i compiti prioritari e le funzioni statutarie, attivita' di ricerca, o hanno specifiche competenze nelle materie di cui alla presente legge, possono attivare, su richiesta delle amministrazioni pubbliche competenti, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, forme di collaborazione e di supporto per le finalita' previste dalla presente legge. Gli enti di cui al primo periodo possono fornire, sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche competenti nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e, ove onerose, con oneri a carico delle amministrazioni pubbliche richiedenti, dati, informazioni, supporto tecnico-scientifico, anche mediante le proprie infrastrutture, e formativo per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge.
Art. 30
Regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore della pesca marittima, ferma restando l'applicazione del regime previdenziale agevolato previsto per il settore della pesca, alle imprese che imbarcano sulle unita' da pesca da loro armate soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate le misure di arresto definitivo mediante demolizione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, e' riconosciuto, nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per ognuno dei suddetti marittimi uno sgravio contributivo pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per ventiquattro mesi in virtu' del pertinente regime assicurativo. Il beneficio di cui al presente comma e' concesso se lo sbarco dipende dall'arresto definitivo mediante demolizione dell'imbarcazione da pesca su cui il pescatore ha svolto il proprio lavoro per almeno novanta giorni, anche non consecutivi, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno, e a condizione che il nuovo imbarco avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell'unita' da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall'autorita' marittima e che, nel medesimo periodo, l'imbarco non sostituisca personale sbarcato non volontariamente o al di fuori dei casi di risoluzione di diritto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e nel rispetto delle regole sulla cumulabilita' previste dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 31
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca
1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori, nonche' modalita' e criteri di erogazione delle prestazioni. Dalle disposizioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 32
Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, in materia di pesca
1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 254-bis, secondo comma, numero 2, la lettera a) e' abrogata;
b) all'articolo 257, secondo comma, il numero 2 e' sostituito dal seguente:
«2. assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel Mar Nero, nel Mar d'Azov, nel Mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il Golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non piu' di trecento miglia dalla costa».
Art. 33
Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette
1. All'articolo 2, comma 339, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; da un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; da un esperto designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca; da un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacquee; da un esperto designato dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste».
2. Agli oneri derivanti dal trattamento di missione da corrispondere al rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacquee di cui al comma 339 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pari a 54.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 34
Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 13 giugno 2025, n. 91, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 10.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo e' acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
Capo VII
Disposizioni finali
Art. 35
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad eccezione degli articoli 30 e 33, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle relative disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 36
Modifiche alla legge 14 giugno 2021, n. 91, recante l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 giugno 2021, n. 91, le parole: «i diritti sovrani» sono sostituite dalle seguenti: «i diritti sovrani, la giurisdizione e gli altri diritti».
Art. 37
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato 1
(Articolo 7, comma 1)
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