
La Cassazione penale (n. 8201/2026) chiarisce che chi accetta o determina volontariamente una situazione di pericolo non può invocare la legittima difesa, salvo che la reazione subita sia imprevedibile, sproporzionata ed eccentrica rispetto al rischio assunto.
Chi partecipa volontariamente a uno scontro può poi invocare la legittima difesa?
La Corte di Cassazione, Sezione V penale, con la sentenza n. 8201 depositata il 2 marzo 2026, risponde fissando un limite preciso: la legittima difesa non copre chi ha accettato o creato la situazione di pericolo, salvo che la reazione dell’altro sia del tutto nuova, imprevedibile e sproporzionata rispetto al rischio inizialmente assunto.
Il caso nasce da una violenta contrapposizione familiare sfociata in un omicidio. L’imputato e il fratello si erano recati presso l’abitazione della vittima dopo una precedente escalation di tensioni e aggressioni. Da lì era nata una colluttazione, poi degenerata nell’uso di un’arma da fuoco sottratta alla stessa vittima.
In primo grado l’imputato era stato assolto per legittima difesa. Nei giudizi successivi, però, la ricostruzione cambia: secondo i giudici, l’imputato non si era trovato davanti a un pericolo inatteso, ma aveva contribuito volontariamente a creare, o quantomeno ad accettare, il contesto violento dal quale era poi scaturito lo scontro.
L’art. 52 c.p. consente di reagire a un’offesa ingiusta quando vi sia un pericolo attuale e la difesa sia necessaria e proporzionata.
La Cassazione ricorda però che la necessità della difesa viene meno quando il soggetto si pone volontariamente dentro la situazione di pericolo. In termini semplici: se scelgo di andare incontro allo scontro, non posso poi presentarmi come chi è stato costretto a difendersi.
La Corte richiama un orientamento consolidato: la volontaria determinazione di una situazione di pericolo esclude la scriminante quando l’agente avrebbe potuto evitare il confronto e, invece, lo ha cercato o accettato.
Il ragionamento non vale soltanto per la rissa in senso tecnico, ma anche per le situazioni di sfida, aggressione reciproca o confronto violento accettato, nelle quali il soggetto assume consapevolmente il rischio della contrapposizione.
La regola non è assoluta.
La legittima difesa può ancora operare quando la reazione subita sia totalmente diversa da quella prevedibile nel contesto accettato.
Serve però qualcosa di più di una normale degenerazione dello scontro. La reazione dell’altro deve essere assolutamente imprevedibile, sproporzionata, diversa e più grave rispetto al rischio accettato, ed eccentrica rispetto alla serie causale attivata dalla condotta dell’agente.
In altre parole, non basta dire: “la situazione è degenerata”. Occorre dimostrare che la degenerazione era fuori da ogni previsione ragionevole, tenendo conto del rapporto pregresso tra le parti, del contesto, delle modalità dell’incontro e delle intenzioni dei soggetti coinvolti.
L’eccezione opera quando accade qualcosa che cambia la natura stessa dello scontro: non una semplice intensificazione della lite, ma un fatto nuovo, come l’uso di una violenza radicalmente diversa da quella ragionevolmente prevedibile.
Un altro criterio utile riguarda la condotta concreta di chi invoca la scriminante.
La legittima difesa può assumere rilievo quando il soggetto non prosegue nello scontro, ma si pone in una posizione realmente difensiva: para i colpi, tenta di sottrarsi alla lite, cerca di allontanarsi.
Se invece continua ad alimentare la contrapposizione, il fatto resta dentro la logica della sfida o dell’aggressione reciproca. E in quella logica diventa più difficile sostenere che la reazione fosse necessitata.
La Cassazione ribadisce anche che la legittima difesa va valutata con giudizio ex ante.
Il giudice deve collocarsi nel momento in cui l’agente ha reagito, non dopo. Deve chiedersi che cosa fosse concretamente percepibile in quel preciso istante: esisteva un pericolo attuale? Era inevitabile? La reazione era proporzionata?
Questo vale anche per la legittima difesa putativa, cioè per il caso in cui l’agente creda erroneamente di trovarsi in pericolo.
Anche qui, però, non basta un timore soggettivo. L’errore deve fondarsi su dati di fatto concreti, processualmente accertati, idonei a generare una ragionevole persuasione di essere esposti a un’offesa ingiusta.
Nel caso deciso, secondo la Cassazione, l’imputato e il fratello non si erano trovati casualmente dentro una situazione di pericolo.
Si erano recati in due presso l’abitazione della vittima, dopo giorni di tensione, portando con sé un tubo di ferro poi utilizzato nella prima fase dello scontro.
Per la Corte, questi elementi indicano che non si trattava di un incontro pacifico, ma di una situazione accettata nella sua potenzialità violenta.
Inoltre, la reazione della vittima non viene ritenuta imprevedibile. L’imputato conosceva il precedente contesto di aggressività e sapeva che la vittima era una guardia giurata, quindi verosimilmente munita di arma di ordinanza.
Da qui il punto centrale: affrontare quella persona in quel contesto significava accettare anche il rischio di una reazione violenta, perfino armata.
La Cassazione esamina anche il momento finale dello scontro.
L’imputato, dopo avere recuperato la pistola caduta a terra, si trovava davanti alla vittima ferita, sanguinante, disarmata e in equilibrio precario.
In questa situazione, secondo la Corte, non vi era un pericolo attuale tale da rendere necessario sparare. Difettavano quindi sia la necessità della difesa, sia la proporzione tra il pericolo esistente e la reazione armata.
La Corte esclude anche la legittima difesa putativa: le condizioni della vittima erano percepibili dall’imputato e non potevano giustificare la ragionevole convinzione di dover neutralizzare il pericolo con un colpo di pistola.
Pur confermando il ragionamento sulla legittima difesa, la Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio per un diverso profilo.
Secondo la Corte, il giudice della revisione, nel riformare l’assoluzione di primo grado, non poteva limitarsi a escludere la scriminante. Doveva motivare anche sul coefficiente soggettivo del reato, cioè sul dolo dell’omicidio.
Una volta superata la ragione assolutoria fondata sulla legittima difesa, il giudice doveva spiegare perché il fatto dovesse essere qualificato come omicidio volontario e non, eventualmente, come omicidio preterintenzionale.
Per questo la sentenza viene annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, limitatamente alla rivalutazione del coefficiente soggettivo.
La legittima difesa non è una copertura automatica per chi reagisce dentro uno scontro che ha scelto di affrontare.
Se una persona accetta la rissa, la sfida o comunque una situazione violenta, assume il rischio ordinario che quella situazione degeneri. Potrà invocare la scriminante solo davanti a una reazione davvero nuova, imprevedibile e sproporzionata.
La linea è sottile ma chiara: difendersi da un pericolo non è la stessa cosa che entrare volontariamente nel pericolo e poi chiedere all’ordinamento di uscirne puliti.
Nel dubbio, il diritto penale conferma una vecchia regola non scritta: se puoi evitare la rissa, evita la rissa. Anche perché poi spiegare la legittima difesa diventa più difficile che vincere lo scontro.
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