In tema di legittima difesa, la volontaria determinazione o accettazione di una situazione di pericolo, come avviene nel caso di sfida, rissa o aggressioni reciproche, esclude di regola la configurabilità della scriminante di cui all’art. 52 c.p., poiché difetta il requisito della necessità della difesa. La causa di giustificazione può tuttavia essere riconosciuta quando l’agente reagisca a un’offesa assolutamente imprevedibile e sproporzionata, diversa e più grave di quella accettata, tale da integrare un pericolo nuovo, autonomo ed eccentrico rispetto alla serie causale ragionevolmente prefigurabile.
I presupposti della legittima difesa sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima: la prima richiede il pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfoci nella lesione di un diritto; la seconda presuppone la necessità di difendersi, l’inevitabilità del pericolo e la proporzione tra difesa e offesa. L’accertamento deve essere compiuto con giudizio ex ante, calato nelle circostanze concrete del fatto.
Cassazione penale, sez. V, sentenza 16/01/2026 (dep. 02/03/2026) n. 8201
(Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Presidente; Dott. BORRELLI Paola - Relatore)
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 20 febbraio 2025 dalla Corte di appello di Catanzaro, quale giudice della revisione ex art. 637 cod. proc. pen. invocata con riferimento alla sentenza della Corte di assise di appello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto, che, all'esito di annullamento con rinvio della Prima Sezione penale di questa Corte, aveva costituito l'ultima tappa del processo che aveva visto To.Fe. condannato in via definitiva per i reati, commessi a S il 17 novembre 2005, descritti nelle imputazioni elevate dal Pubblico ministero di seguito trascritte:
a) reato p. e p. dagli artt. 110, 575 nr. 4 e 61 nr. 1 cod. pen. per avere, in concorso con il fratello To.Fa., aggredito e colpito Mi.Sa. dapprima con le mani e con un tubo di metallo lungo circa cm. 50 al capo in regione parietale sinistra nonché al volto e agli arti, successivamente esplodendo To.Fe.
dalla distanza di circa metri 2 un colpo di pistola (marca Glock cal. 9 x 21) che lo attingeva al petto, così cagionandone la morte per arresto cardiocircolatorio e respiratorio a seguito di lacerazione di cuore, diaframma, fegato, stomaco e rene sinistro.
b) reato p. e p. dagli artt. 56, 575 cod. pen., per avere compiuto atti idonei - consistiti nell'esplodere un colpo di pistola (marca Glock cal. 9 x 21) in regione toracica di Ba.Lo. che provocò alla stessa ferita penetrante alla mammella destra con ritenzione di proiettile - diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della detta Ba.Lo., non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà.
2. I fatti accertati - la cui illustrazione è funzionale a meglio chiarire le ragioni dell'odierna decisione - possono essere così sintetizzati e riguardano una contrapposizione tra la famiglia dell'imputato e quella delle vittime, sorta e alimentatasi in pochi giorni, a partire da un fatto apparentemente banale.
L'11 novembre 2005, Mi.Si. - sorella di Mi.Sa. e figlia della Ba.Lo. - aveva festeggiato con amici e parenti il suo diciottesimo compleanno in un ristorante, invitando anche la cugina Mi.Do. ed il fidanzato di quest'ultima To.Fa., fratello di To.Fe.
A causa di indicazioni errate di Mi.Si. in ordine alla strada da percorrere, l'autovettura su cui Mi.Do. viaggiava e le altre due autovetture al seguito erano arrivate con un quarto d'ora di ritardo e, durante la cena, To.Fa. aveva fatto dei commenti su quell'errore e mostrato di non apprezzare le pietanze. Anche successivamente, mentre la festeggiata e una parte degli invitati si stavano recando in un altro locale, To.Fa. aveva chiamato ripetutamente Mi.Si. chiedendole se avesse sbagliato di nuovo strada, finendo poi per insultarla anche quando si erano reincontrati.
Secondo la versione di To.Fa., invece, gli insulti erano provenuti dalla ragazza.
Mi.Si. aveva raccontato l'accaduto alla madre ed al fratello Mi.Sa.
Il 14 novembre 2005, transitando dinanzi all'abitazione di Mi.Do., il padre di Mi.Si. (Mi.Gi.), che si trovava in macchina con la moglie e con la figlia, aveva visto l'autovettura di To.Fa. parcheggiata ed aveva deciso di chiedere un chiarimento su quanto era avvenuto il giorno del festeggiamento. In quel frangente vi era stato uno scontro tra To.Fa. e Mi.Gi., all'esito del quale questi aveva riportato lesioni.
Nella tarda serata dello stesso giorno, To.Fe. e To.Fa. si erano recati presso la sede dell'istituto di vigilanza Veliapol in cui lavorava Mi.Sa. per cercare un confronto, ma non lo avevano trovato.
Secondo quanto riferito da To.Fa., questo accesso era scaturito dal fatto che Mi.Sa. l'aveva ripetutamente tamponato con la propria autovettura.
La sera del 15 novembre, nonostante il fratello To.Fa. avesse cercato di sporgere denunzia per il tamponamento ed avesse manifestato l'intenzione di rivolgersi ad un avvocato, To.Fe. era ritornato, da solo, presso la sede dell'istituto di vigilanza per parlare con Mi.Sa., al quale si era presentato dicendogli di essere il fratello di To.Fa.
Il Mi.Sa. lo aveva quindi colpito con un pugno al naso e facendolo cadere, dopodiché aveva continuato ad aggredirlo con diversi pugni sul viso staccandogli l'orecchio sinistro.
Venendo al giorno dei fatti, la dinamica è stata ricostruita grazie alle dichiarazioni dei testimoni Ga.Al. (un maresciallo dei Carabinieri che si trovava per caso sul posto impegnato in altra operazione di servizio), Fa.An. (un passante), Ba.Lo. e Mi.Si. (rispettivamente, madre e sorella della vittima dell'omicidio), dei consulenti del Pubblico ministero (dr. To., dr. Ca. e col. Bi.) e del consulente della difesa (prof. St.), nonché grazie agli esiti dei primi accertamenti effettuati nell'immediatezza.
To.Fa. e To.Fe. si erano recati presso l'abitazione di Mi.Sa. e lo avevano affrontato quando questi era rincasato con la propria autovettura. Ne era nata una colluttazione che aveva visto coinvolti, da una parte, Mi.Sa. e, dall'altra innanzitutto To.Fe. e poi anche To.Fa.
Nella prima fase, Mi.Sa. era stato colpito con il tubo di ferro che i To.Fe. e To.Fa. avevano portato con loro ed aveva, a sua volta, sparato a To.Fe. con la sua pistola di ordinanza (colpendolo vicino al collo, ma senza attingere organi vitali) durante un corpo a corpo. Lo scontro era continuato e Mi.Sa. era stato disarmato, la pistola era finita a terra e To.Fe. l'aveva recuperata e impugnata. Dopodiché vi era stato il momento cruciale - la cui ricostruzione ha impegnato gran parte dell'istruttoria svolta - in cui Mi.Sa. e To.Fe. si erano trovati faccia a faccia alla distanza di circa due metri, era intervenuto il Maresciallo Ga.Al. tirando Mi.Sa. per un braccio (ma ricevendone una gomitata) e la madre della vittima si era avvinghiata al figlio da dietro, in un disperato tentativo di proteggerlo.
Era stato allora che To.Fe., dopo aver sparato verso terra, aveva sparato un colpo verso Mi.Sa., colpo che aveva avuto una traiettoria dall'alto verso il basso e che aveva trapassato una serie di organi vitali di Mi.Sa., per poi finire anche nel corpo della madre, che aveva riportato lesioni.
Mentre in primo grado To.Fe. era stato assolto per la ritenuta sussistenza della scriminante della legittima difesa, la conclusione dei Giudici di appello, non scalfita nel procedimento di revisione, è che To.Fe. e To.Fa. si fossero recati da Mi.Sa. con intenti aggressivi, dando sostanzialmente luogo ad una sfida, che ne fosse nata una colluttazione e che, nel momento in cui To.Fe. aveva sparato a Mi.Sa. - con la pistola della stessa vittima -non vi fosse alcun pericolo reale da fronteggiare che giustificasse quell'iniziativa armata.
3. L'esito ricostruttivo sopra sintetizzato è frutto del complesso iter processuale che ha preceduto la decisione oggi sub iudice, iter che può essere così schematizzato.
Con sentenza della Corte di assise di Lecce del 2 dicembre 2008, To.Fe. era stato assolto dai reati di omicidio in danno di Mi.Sa. (capo A) e tentato omicidio in danno di Ba.Lo. (capo B) per la ritenuta ricorrenza della scriminante della legittima difesa, mentre il coimputato To.Fa. era stato assolto dai medesimi reati per non aver commesso il fatto.
Con sentenza della Corte di assise di appello di Lecce del 28 novembre 2011, in riforma della sentenza di primo grado appellata dal Pubblico ministero, dal Procuratore generale e dalle parti civili, entrambi gli imputati erano stati dichiarati responsabili dei reati ascritti e, ritenuta la fattispecie di cui all'art. 82 cod. pen., To.Fe. era stato condannato alla pena di ventitré anni di reclusione e To.Fa. alla pena di ventuno anni di reclusione, oltre sanzioni accessorie e risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
Con sentenza del 5 marzo 2014, la Prima Sezione penale di questa Corte aveva annullato con rinvio la sentenza di appello, limitatamente al concorso nel reato di omicidio da parte di To.Fa. ed all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche per entrambi gli imputati, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto. In quella sede, la Corte di cassazione aveva rilevato la violazione dell'art. 6 CEDU quanto alla mancata nuova escussione di Ga.Al., ma aveva ritenuto che ciò pregiudicasse solo la posizione di To.Fa. e non quella di To.Fe. e To.Fa. per il quale, invece, aveva "chiuso" il giudizio sulla responsabilità.
Con sentenza della Corte di assise di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - del 7 maggio 2015, pronunziata in sede di rinvio, la pena inflitta a To.Fe., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stata rideterminata in anni diciannove di reclusione, mentre To.Fa. era stato condannato per l'omicidio sub A) a titolo di concorso anomalo, esclusa l'aggravante dei futili motivi e riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
Con sentenza del 28 settembre 2016, la Quinta Sezione penale di questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro questa seconda sentenza di appello.
Nelle more, con ricorso del 19 novembre 2014, To.Fe. aveva adito la Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando la violazione dell'art. 6 CEDU per avere la Corte di assise di appello pronunciato declaratoria di responsabilità senza previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Con sentenza del 22 ottobre 2020, la Corte Edu aveva accolto il ricorso proposto da To.Fe., riconoscendo la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione in ragione dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria in grado di appello - con riferimento alle dichiarazioni di Ga.Al., "di altri testimoni" e dell'imputato stesso - e condannato lo Stato italiano al risarcimento per il danno morale.
Con ordinanza del 15 gennaio 2021, la Corte di appello di Potenza aveva dichiarato inammissibile una prima istanza di revisione presentata da entrambi gli imputati ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen., come interpolato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2011.
Con la sentenza n. 35600 del 9 settembre 2021, la Prima Sezione penale di questa Corte, adita da entrambi gli imputati, aveva annullato l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Potenza nei confronti del solo To.Fe., con rinvio per la celebrazione di un nuovo giudizio di revisione alla Corte di appello di Catanzaro, mentre aveva dichiarato inammissibile il ricorso di To.Fa., evidenziando che il predetto non aveva proposto ricorso alla Corte Edu e, pertanto, non poteva vantare l'esistenza di un pronunciamento a suo favore a cui dare esecuzione con l'impugnazione straordinaria della cd. "revisione europea".
Con sentenza del 27 maggio 2022, la Corte di appello di Catanzaro, previo espletamento di istruttoria consistita nell'esame dell'imputato ricorrente e nell'audizione del testimone Ga.Al., aveva rigettato la richiesta di revisione avanzata da To.Fe.
Con la sentenza n. 39493 del 5 luglio 2023, la Prima Sezione penale di questa Corte, adita ancora una volta da To.Fe., aveva annullato la predetta pronuncia, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, ritenendo che la rinnovazione disposta non esaurisse la pretesa della Corte Edu, giacché l'overturning era stato basato anche sulla rivalutazione di altre prove dichiarative, diverse da quelle riassunte dalla Corte distrettuale di Catanzaro.
La Seconda Sezione della Corte di appello di Catanzaro ha celebrato un nuovo giudizio di revisione, provvedendo alla rinnovazione dell'istruttoria mediante l'assunzione delle prove dichiarative rilevanti ai fini della ricostruzione della fase finale della vicenda per cui è processo, nello specifico mediante l'audizione dei testimoni Fa.An., Ba.Lo. e Mi.Si., dei consulenti del P.M. To.Al., Ca.An. e Bi.Al., dell'imputato To.Fe. e del coimputato To.Fa. e mediante l'acquisizione di documentazione anche su accordo delle parti (a quest'ultimo riguardo, in particolare, si segnala l'acquisizione della consulenza del Prof. St.).
All'esito, il 20 febbraio 2025, la Corte di appello di Catanzaro ha respinto la richiesta di revisione con la sentenza oggi impugnata.
4. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro ha presentato ricorso il condannato a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha sviluppato motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla decisione della Corte della revisione di ritenere materialmente impossibile la nuova escussione del teste Ga.Al. a causa dell'amnesia da cui era affetto, reputandola provata sulla sola base delle certificazioni mediche. L'errore della Corte territoriale risiederebbe nel non aver disposto perizia per accertare la sopravvenuta incapacità a testimoniare di Ga.Al., tanto più che, dopo il giudizio di primo grado, in tutte le altre circostanze in cui era stato ascoltato, il testimone non aveva mai più ribadito la versione dei fatti offerta ai giudici di prime cure, rifugiandosi dietro una totale amnesia dinanzi alla Corte di assise di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, da egli stesso poi smentita nell'ambito del penultimo procedimento di revisione dinanzi ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, quando aveva invece dimostrato di ricordare spontaneamente gli accadimenti, come sarebbe dimostrato da uno stralcio del verbale riportato nel ricorso.
4.2. Il secondo, lungo, motivo di ricorso lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, carenza di motivazione rafforzata, violazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11586 del 2022 e violazione del principio del ragionevole dubbio.
Quand'anche si volessero superare la perplessità manifestate con il primo motivo di ricorso - esordisce il ricorrente - resterebbe insoddisfacente il vaglio della sentenza impugnata quanto agli elementi di conforto alla dichiarazione del teste centrale (e reputato inattendibile dalla Corte di assise di Lecce) Ga.Al., elementi di conforto che le Sezioni Unite, nella sentenza n. 11586 del 2022, pretendono essere dotati di sicura valenza confermativa.
A seguire, il ricorrente passa in rassegna tutti i segmenti della decisione avversata dedicati ai testi diversi da Ga.Al.
4.2.1. Quanto alla valutazione della testimonianza di Mi.Si., il ricorrente ricorda che la Corte di appello ha correttamente posto in luce che ella aveva assistito ad una ristretta fase degli accadimenti e ne ha tratto che la sua narrazione poteva essere utile solo per ricostruire le condizioni della vittima prima della fase cruciale. Sull'assunto della sua piena attendibilità, la Corte distrettuale ha ritenuto che la vittima, successivamente alla colluttazione con i fratelli To.Fe. e To.Fa., fosse tramortita e, che, quindi, non potesse rappresentare alcun pericolo per il ricorrente quando questi aveva sparato. L'impugnante contesta detta conclusione e reputa che la relativa motivazione sia censurabile perché la Corte distrettuale avrebbe trascurato che, quando il Maresciallo Ga.Al. giunse sul luogo, richiamato dal primo colpo di pistola esploso dalla vittima, vide Mi.Sa. colluttare in piedi con uno dei fratelli To.Fe. e To.Fa. e dopo averlo allontanato dalla sua controparte, subì la violenta reazione dell'offeso, che gli sferrò una gomitata al volto talmente violenta da farlo arretrare di quattro o cinque metri, rendendo necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso. Ebbene - si legge nel ricorso - questa reazione era caduta sotto gli occhi di To.Fe. e To.Fa., che, quindi, aveva ragione di credere alle capacità offensive della persona offesa.
Altri dati che la Corte distrettuale di Catanzaro avrebbe trascurato sono quelli concernenti le condizioni fisiche della vittima (soggetto dalla notevolissima prestanza fisica, allenato ed alto quasi due metri) e le considerazioni medico-legali coerentemente espresse dai consulenti tutti, i quali avevano chiaramente evidenziato come la ferita lacero-contusa subita sul capo, l'unica veramente rilevante sofferta dalla vittima, avesse determinato solo un copioso sanguinamento, senza alcuna rilevante lesione che rendesse Mi.Sa. inabile.
Ancora - e questo è un ulteriore dato che sarebbe stato trascurato dalla Corte distrettuale -la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della smentita che le rivelazioni della Mi.Sa. avevano ricevuto da quelle di Fa.An., che, confermando le dichiarazioni rese nell'immediatezza, aveva affermato che la donna uscita dopo il primo colpo di pistola era la madre e non la sorella di Mi.Sa.
La Corte della revisione avrebbe altresì mancato di valutare la rettifica offerta da To.Fa. all'udienza del 14 gennaio 2025, allorché aveva dichiarato di essersi evidentemente confuso in merito alla presenza di Mi.Si. sul luogo dei fatti quando, nell'immediatezza, era stato ascoltato dai Carabinieri e, poi, dopo pochi giorni, dal Giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio.
Il ricorrente sostiene altresì che la Mi.Si. aveva modificato la propria versione dei fatti resa dinanzi ai giudici di primo grado, offrendo alla Corte una ricostruzione degli accadimenti più "consona" alla chiave accusatoria, affermando di essere uscita da casa richiamata dal rumore di un oggetto metallico che cadeva per terra e dalla successiva esplosione del colpo di pistola, mentre, dinanzi ai giudici della Corte di assise di Lecce, aveva dichiarato di non ricordare quale dei due rumori avesse ascoltato per primo. Il cambio di versione - sostiene il ricorrente - era funzionale ad infondere nei giudici della revisione la convinzione che suo fratello fosse stato aggredito prima ancora di aver estratto l'arma.
La scelta della Corte di appello di valutare in maniera frazionata la sua testimonianza avrebbe condotto ad un vaglio assolutamente inappagante della sua credibilità. La Corte di appello di Catanzaro avrebbe altresì errato nel ritenere che i giudici di primo grado non avessero reputato inattendibile la Mi.Si., giacché tale giudizio, sia pure non esplicito, era stato comunque di fatto formulato e, quindi, doveva essere motivatamente sovvertito per ribaltare l'assoluzione.
Altro elemento di sospetto quanto all'attendibilità di Mi.Si. sarebbe il fatto che ella non era mai stata ascoltata dagli organi inquirenti e, pur avendo nominato il proprio difensore immediatamente dopo i fatti, si era per la prima volta presentata solo in dibattimento per rendere la sua versione dell'accaduto.
4.2.2. La Corte distrettuale - prosegue il ricorrente passando ad altro aspetto - ha valorizzato a carico anche le dichiarazioni della Ba.Lo., laddove quest'ultima aveva sostenuto di non essere riuscita a spingere il figlio al suolo nel tentativo di evitare il proiettile esploso dall'imputato. Nell'attribuire credito a questa versione, la Corte di appello ha trascurato sia quanto dichiarato dalla donna in primo grado, sia quanto dalla medesima rivelato ai consulenti del Pubblico ministero incaricati di ricostruire la dinamica e cioè che aveva trascinato il figlio al suolo. In particolare, la Corte distrettuale avrebbe trascurato che la Ba.Lo., specificamente esaminata sul punto dalla difesa, aveva negato le affermazioni fatte ai consulenti del Pubblico ministero, il che avrebbe dovuto pregiudicare la sua attendibilità.
Oltretutto è evidente - sostiene il ricorrente - che tale elemento di assoluta importanza incide ex art. 228, comma 3, cod. proc. pen. sulla stessa affidabilità della ricostruzione degli accadimenti operata dai consulenti del Pubblico ministero che, a loro volta, avevano invece trascurato le dichiarazioni della madre della vittima, propendendo immotivatamente per una ricostruzione ove il busto del Mi.Sa. era semplicemente piegato in avanti e non in caduta verso il suolo a seguito della spinta.
Il ricorso prosegue censurando ulteriormente il vaglio della testimonianza della Ba.Lo., rispetto alla quale la Corte territoriale non si sarebbe avveduta che ella aveva reso, non solo nell'immediatezza del fatto, ma anche in dibattimento e nel giudizio di revisione, una versione dei fatti ampiamente smentita dall'istruttoria, ossia che To.Fe. le aveva sparato un secondo colpo dopo quello che aveva colpito il figlio, mentre è incontestato che il proiettile che aveva ucciso Mi.Sa. era lo stesso che aveva poi colpito la Ba.Lo.
Lo stress emotivo, assolutamente comprensibile nell'immediatezza dei fatti, non può, come invece immotivatamente ritenuto dai giudici della revisione, valere a giustificare le dichiarazioni rilasciate dalla testimone a più di due anni di distanza dinanzi ai giudici della Corte di assise di Lecce e, poi, dinanzi agli stessi giudici della revisione.
Un'altra discrasia su cui la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione opinabile sarebbe quella relativa alla posizione che il corpo di Mi.Sa. aveva assunto dopo essere stato colpito: ove si assumesse la piena attendibilità della deposizione della Ba.Lo. - secondo cui il busto di Mi.Sa., mentre veniva attinto dal colpo fatale, era piegato in avanti di alcuni gradi - la vittima, se non avesse subito alcuna spinta, sarebbe dovuta cadere al suolo prona e non supina. Tale dato, a dispetto di quanto asserito dalla Corte territoriale, non sarebbe indifferente.
4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'esclusione della legittima difesa.
La Corte di appello ha negato la sussistenza della scriminante, richiamando l'orientamento della Corte di cassazione secondo il quale colui che abbia anche solo deciso di affrontare una situazione potenzialmente pericolosa, accettando il rischio di subirne gli effetti, non può a sua volta invocare l'esimente in parola, non essendo ravvisabile in tal caso il requisito della "necessità" della difesa previsto dalla norma di riferimento.
A questo il ricorrente obietta che il pericolo di essere uccisi (e non quello di essere "semplicemente" aggrediti) non era stato chiaramente previsto dagli imputati, come testimoniato dalla circostanza emersa negli atti processuali, ossia che i fratelli To.Fe. e To.Fa., pur possedendo legittimamente un'arma, non l'avevano portata con loro.
Ove gli imputati avessero anche solo lontanamente previsto che Mi.Sa. potesse far uso della sua pistola di ordinanza, non lo avrebbero certamente incontrato ovvero, nella peggiore delle ipotesi, si sarebbero adeguatamente predisposti a fronteggiare tale gravissima eventualità senza portare con sé solo la spranga, scelta indicativa del fatto che gli stessi avevano invece previsto (pur non volendolo e non essendone assolutamente certi) la possibilità che il loro incontro potesse trascendere al più in una mera colluttazione.
Del resto, To.Fe. aveva gettato lontano la pistola di Mi.Sa. e To.Fa. aveva sferrato un solo colpo al capo della vittima e aveva abbandonato la spranga al suolo, tentando immediatamente dopo di chiamare i Carabinieri con il proprio cellulare.
Osserva, altresì, il ricorrente che l'intervento di Ga.Al. aveva interrotto la contesa e che era stato Mi.Sa. a riprendere l'aggressione reagendo violentemente contro il Carabiniere, quando i To.Fe. e To.Fa. non lo stavano neanche minacciando. Secondo il ricorrente, anche questa ripresa dalla proiezione eteroaggressiva di Mi.Sa. avrebbe dato luogo ad un pericolo più grave di quello prevedibile e si sarebbe, comunque, potuta dire foriera di una situazione di pericolo.
To.Fe. voleva solo allontanarsi, anche perché ferito, e non avrebbe mai sparato al cospetto di un Carabiniere se non avesse ritenuto di correre un grave pericolo.
Nel ricorso si legge, altresì, che l'aggressione riproposta da Mi.Sa. in tale contesto rappresentava un pericolo assolutamente non necessario e chiaramente più grave di quello accettato e concretamente previsto dai To.Fe. e To.Fa. quando avevano deciso di andare a cercare la vittima.
I primi giudici - prosegue il ricorrente - avevano messo bene in evidenza come Mi.Sa., dopo aver costituito un nuovo e non necessario pericolo reagendo al Carabiniere che era riuscito a sedare la colluttazione, aveva indotto nell'imputato il ""fondato timore" di essere nuovamente aggredito, che gli fosse strappata l'arma di mano e che venisse ucciso, senza alcuna possibilità di reazione.
II ricorrente prosegue nella sua critica affermando che la Corte catanzarese avrebbe dovuto chiarire perché, nonostante il comportamento aggressivo e violento tenuto anche successivamente alle percosse subite, Mi.Sa. fosse da ritenersi inoffensivo.
4.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova quanto alla reiezione della tesi che si trattasse di omicidio preterintenzionale, tesi che, secondo il ricorrente, i giudici di primo grado non avrebbero escluso qualora si fosse giunti ad una pronunzia di penale responsabilità.
Secondo il ricorrente, i giudici della revisione sarebbero incorsi in una motivazione viziata quando hanno ritenuto di trarre dalle dichiarazioni di Ga.Al. e dalla ricostruzione dei consulenti del Pubblico ministero la sicura collocazione della posizione del busto di Mi.Sa. all'atto dell'esplosione del colpo esiziale. Il ricorrente, dopo aver riportato un ampio tratto della deposizione di Ga.Al., sostiene che nessuna certezza è stata raggiunta sul punto e ribadisce la censura di inattendibilità del militare.
Un altro travisamento consisterebbe nell'aver ritenuto che To.Fe. avesse affermato, nel corso del giudizio di revisione, di avere sparato il colpo mentre era a terra, mentre l'infelice espressione utilizzata dall'imputato "sempre trascinandomi per terra" voleva solo alludere alla difficoltà di movimento che aveva sofferto a seguito del colpo di pistola ricevuto. Il ricorso riporta stralci dell'interrogatorio di garanzia e dell'esame del 27 maggio 2008 reso in primo grado dall'imputato, sostenendo che questi aveva sempre dichiarato di aver sparato rimanendo in piedi, indietreggiando ed avendo anzi il busto, per il dolore causato dalla conseguente emorragia interna, leggermente piegato sul lato sinistro, ovverosia sul lato del colpo d'arma esploso da Mi.Sa.
In conclusione, nel ricorso si legge che escludere che l'imputato avesse potuto sparare verso il basso perché "To.Fe., per sua stessa affermazione, si trovava a terra" (pag. 38 della gravata sentenza) si risolverebbe in un plateale travisamento delle dichiarazioni rilasciate dall'imputato.
Ciò posto, la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare perché non aveva condiviso la tesi della Corte di assise che aveva ipotizzato che il ferimento mortale del Mi.Sa. si sarebbe anche potuto determinare, involontariamente, per la concomitante spinta del figlio al suolo da parte della madre all'atto della esplosione del colpo diretto dall'imputato verso le gambe del Mi.Sa.
In assenza di tale operazione motivazionale "il fatto che l'imputato, per sua stessa ammissione avesse sparato la vittima a circa due metri di distanza ma in presenza della perlomeno plausibile spinta al suolo da parte della sig.ra Ba.Lo., non poteva essere considerato un elemento dirimente dotato di grave precisione, per poter escludere la involontaria determinazione della morte del Mi.Sa.".
Un accenno finale è dedicato alle teorie sulla preterintenzione.
5. Il 12 dicembre 2025, il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando la correttezza della decisione avversata nella misura in cui aveva dato rilievo alla scelta dell'imputato di affrontare la vittima, creando, così, la situazione di pericolo che aveva dato poi luogo allo scontro.
6. Il 29 dicembre 2025, l'Avvocato Piri, nell'interesse del ricorrente, ha depositato un atto denominato "motivi nuovi e repliche alla requisitoria scritta del Procuratore generale".
6.1. Richiamando le conclusioni del Procuratore generale quanto all'esimente della legittima difesa, il ricorrente afferma che la situazione sub iudice sarebbe diversa, perché il processo aveva chiarito che il pericolo che To.Fe. aveva dovuto fronteggiare era assolutamente imprevisto e sproporzionato rispetto a quello originariamente e che su questo tema né la Corte di appello né il Procuratore generale presso questa Corte sarebbero riusciti a cimentarsi. Tale lacuna sarebbe percepibile sia con riferimento alla primissima fase (in cui il ricorrente, senza essere animato da alcun intento di sfida, avrebbe unicamente reagito alla furia omicida di Mi.Sa.), sia, ed a maggior ragione, con riferimento allo sviluppo successivo, quando la vittima, senza che in quel momento fosse aggredito o minacciato e reagendo persino a Ga.Al., si sarebbe nuovamente "avventato od avrebbe iniziato ad avventarsi" contro To.Fe. che non avrebbe avuto altra scelta che reagire.
Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale ed il Procuratore generale avrebbero esaltato eccessivamente la scelta di To.Fe. e To.Fa. di recarsi da Mi.Sa., ignorando che l'ingiustizia dell'offesa risiede nella condotta di chi aggredisce e non nella scelta rischiosa di chi subisce l'aggressione. Come ricostruito anche dalla sentenza impugnata e ignorato dal Procuratore generale, To.Fe. fu il soggetto "aggredito" da Mi.Sa. e non viceversa;
La Corte territoriale avrebbe errato nel valorizzare, a sostegno della tesi circa l'insussistenza della legittima difesa, la notoria aggressività di Mi.Sa., perché proprio tale aggressività avrebbe dovuto suggerire di classificare la scelta di recarsi presso di lui muniti di una spranga come una cautela difensiva.
Il ricorrente ricorda che i giudici del verdetto assolutorio di primo grado avevano affermato che incontrare un soggetto, seppur aggressivo, ma con l'intento di discutere, anche animatamente, per tentare di interrompere una situazione di pericolo, non sarebbe stato comportamento equiparabile a quello rappresentato dal creare una situazione di pericolo. Altro aspetto affrontato dai giudici di primo grado sarebbe quello che, anche a voler ritenere che i To.Fe. e To.Fa. avessero lanciato una sfida, la reazione di Mi.Sa. sarebbe stata obiettivamente sproporzionata ed imprevedibile: la vittima, secondo i giudici della Corte di assise di Lecce, era l'unico animato da un intento omicida.
Sulla base di tale ricostruzione, la Corte della revisione avrebbe dovuto vagliare diversamente l'invocata legittima difesa, quantomeno sotto il profilo dell'eccesso colposo, avendo il Mi.Sa. costituito, attraverso la sua reazione, un nuovo e non necessario pericolo.
Venendo all'argomentazione principale della sentenza impugnata - quella secondo cui le testimonianze avevano restituito una condizione della vittima, al momento dello sparo, che non poteva indurre nell'imputato la convinzione di essere in pericolo -, il ricorrente si riporta alle critiche del ricorso introduttivo alla valutazione del compendio probatorio. A prescindere dalle condizioni di Mi.Sa. in quel momento, egli avrebbe, comunque, indotto nel ricorrente il fondato timore che si avventasse contro di lui, gli strappasse di mano la pistola e lo uccidesse, ovvero ancora, che si stesse già avventando contro di lui, pur essendo ferito.
6.2. Altro aspetto affrontato nella memoria/motivi aggiunti attiene al vaglio della Corte di appello sulla possibilità di riqualificare l'omicidio volontario in preterintenzionale.
La sentenza di primo grado aveva chiarito espressamente che, attesa l'obiettiva inattendibilità di Ga.Al. e l'impossibilità di poter ricostruire la dinamica finale degli eventi sulla base delle dichiarazioni della Ba.Lo., non era possibile escludere con certezza che l'imputato avesse esploso l'unico colpo contro Mi.Sa. sparando verso il basso e senza alcuna intenzione di uccidere, come egli aveva sempre sostenuto. Secondo i medesimi giudici, la morte di Mi.Sa. poteva, quindi, essere stata anche determinata dall'esplosione verso il basso del colpo di pistola e dalla contemporanea spinta a terra del predetto da parte della madre.
La Corte della revisione ha escluso questa eventualità, prestando erroneamente fede alla testimonianza della Ba.Lo., che aveva affermato di non essere riuscita a spingere il figlio a terra; testimonianza densa di aspetti problematici, già sviscerati nel ricorso principale
Il ricorrente ribadisce altresì le proprie critiche alla ricostruzione dei consulenti del Pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
2. Prima di addentrarsi nel concreto della regiudicanda, occorre contestualizzare il giudizio a farsi nell'ambito del rimedio straordinario percorso dal condannato, per chiarirne l'ambito e le evoluzioni possibili, tenuto conto che esso è stato attivato in data anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e alla conseguente introduzione, nel nostro sistema processuale, del meccanismo di cui all'art. 628-bis cod. proc. pen.
2.1. A questo riguardo, va ricordato che, con ricorso del 19 novembre 2014, To.Fe. aveva adito la Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando la violazione dell'art. 6 CEDU per avere la Corte di assise di appello ribaltato la decisione assolutoria di primo grado senza previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Con sentenza del 22 ottobre 2020, la Corte Edu aveva accolto il ricorso proposto da To.Fe., riconoscendo la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione in ragione dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria in grado di appello - con riferimento alle dichiarazioni di Ga.Al., "di altri testimoni" e dell'imputato stesso - e condannato lo Stato italiano al risarcimento per il danno morale.
Lo strumento attraverso cui il ricorrente aveva, poi, fatto valere la pronunzia della Corte sovranazionale nella vicenda processuale interna è quello di cui all'art. 630 cod. proc. pen., come interpolato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2011. Con la detta pronuncia, la Consulta aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen., "nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo".
La pronunzia di incostituzionalità si poneva a valle di uno specifico, articolato percorso processuale, che aveva condotto un soggetto condannato in via definitiva in Italia a tentare ogni strada utile per vedere eseguita nel nostro ordinamento interno la sentenza della Corte Edu che aveva riconosciuto la mancanza di equità del processo che lo aveva visto imputato, perché la condanna era stata fondata sulle dichiarazioni di coimputati che si erano sottratti al contraddittorio. Tra le strade percorse vi era stata anche la revisione ex art. 630 cod. proc. pen., nell'ambito dei cui casi, tuttavia, la Corte di appello adita non aveva rinvenuto uno strumento utile per scardinare il giudicato interno; sicché, dopo un primo tentativo che si era concluso con un nulla di fatto, la questione di costituzionalità era stata posta con riferimento all'art. 117 Cost. e al parametro interposto di cui all'art. 46 CEDU, che obbliga gli Stati contraenti ad uniformarsi alle sentenze definitive della Corte europea nelle controversie in cui sono parti.
La Consulta era pervenuta alla dichiarazione di incostituzionalità osservando che l'obiettivo essenziale nell'esecuzione delle sentenze della Corte Edu deve essere quello della restitutio in integrum in favore dell'interessato, ponendo cioè, "il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza (...) della Convenzione" (ex plurimis, Grande Camera, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, punto 151; sentenza 10 novembre 2004, Sejdovic contro Italia, punto 55; sentenza 18 maggio 2004, Somogyi contro Italia, punto 86)". Quanto, in particolare alle violazioni processuali che abbiano implicazioni pregiudizievoli per l'equità del processo, la Consulta aveva preso atto che "la Corte di Strasburgo, muovendo dalle ricordate premesse, ha identificato nella riapertura del processo il meccanismo più consono ai fini della restitutio in integrum, segnatamente nei casi di accertata violazione delle garanzie stabilite dall'art. 6 della Convenzione"; nel contempo la Corte aveva constatato che, nell'ordinamento italiano, mancava un meccanismo che consentisse la riapertura del processo, benché la Raccomandazione R(2000)2 del 19 gennaio 2000 del Comitato dei Ministri avesse sollecitato gli Stati membri a munirsi di strumenti interni per dare esecuzione ai giudicati della Corte Edu, ivi compresa la riapertura dei procedimenti.
In questa ottica la Corte costituzionale - dopo aver stimato parziale l'efficacia restitutoria dei meccanismi sperimentati dalla giurisprudenza interna, cioè il ricorso straordinario, la restituzione in termini o l'incidente di esecuzione - aveva ritenuto che lo strumento più adatto ("che presenta profili di maggiore assonanza") a dare corso alle sentenze della Corte Edu fosse quello della revisione ex art. 630 cod. proc. pen., nel contempo rivolgendo un monito al legislatore affinché approntasse un rimedio specifico, monito che sarebbe stato recepito solo nel 2022, con l'introduzione del rimedio straordinario ad hoc di cui all'art. 628-bis cod. proc. pen. di cui oggi può giovarsi il condannato - o il soggetto destinatario di misura di sicurezza - vincitore a Strasburgo. Di qui la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 630 codice di rito nei termini sopra precisati.
2.2. Occorre, tuttavia, rimarcare fin d'ora - perché funzionale a dare legittimazione teorica all'esito odierno - che la stessa Corte costituzionale aveva precisato che i possibili epiloghi della revisione europea di matrice costituzionale non coincidono con quelli della revisione tradizionale, ovvero con l'alternativa tra la conferma della condanna e l'assoluzione.
Quest'ultima, infatti, è l'unico esito che giustifica il ricorso al rimedio straordinario ex art. 630 cod. proc. pen. come previsto dal legislatore, cioè nella sua dimensione classica. A questo proposito, si ricorda che l'art. 631, comma 1, prevede che l'istanza di revisione debba contenere, a pena di inammissibilità, elementi tali da condurre ad un proscioglimento a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen. e che l'art. 637, comma 2, cod. proc. pen. associa l'accoglimento della richiesta alla revoca della sentenza o del decreto penale e al proscioglimento del richiedente.
Diverso è il caso della revisione europea, con particolare riferimento alla violazione dell'art. 6 CEDU. Su questo aspetto, la Consulta aveva ritenuto che fossero "inapplicabili le disposizioni che appaiano inconciliabili, sul piano logico-giuridico, con l'obiettivo perseguito (porre l'interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della violazione accertata, e non già rimediare a un difettoso apprezzamento del fatto da parte del giudice, risultante da elementi esterni al giudicato), prime fra tutte (....) quelle che riflettono la tradizionale preordinazione del giudizio di revisione al solo proscioglimento del condannato. Così, per esempio, rimarrà inoperante la condizione di ammissibilità, basata sulla prognosi assolutoria, indicata dall'art. 631 cod. proc. pen.; come pure inapplicabili saranno da ritenere - nei congrui casi - le previsioni dei commi 2 e 3 dell'art. 637 cod. proc. pen. (secondo le quali, rispettivamente, l'accoglimento della richiesta comporta senz'altro il proscioglimento dell'interessato, e il giudice non lo può pronunciare esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio)".
Come pure osservato dalla Corte costituzionale, infatti, "Nel caso di accertamento, da parte della Corte di Strasburgo, della violazione dell'art. 6 della CEDU la prospettiva è affatto diversa. Si tratta, in tal caso, di porre rimedio, oltre i limiti del giudicato (considerati tradizionalmente comunque insuperabili con riguardo agli errores in procedendo), a un "vizio" interno al processo, tramite una riapertura del medesimo che ponga l'interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della lesione. Rimediare al difetto di "equità" di un processo, d'altro canto, non significa giungere necessariamente a un giudizio assolutorio (...)".
Nel processo che si apre dopo la revisione europea, dunque, non si hanno soluzioni obbligate ma, come ritenuto anche da autorevole dottrina, il giudice nazionale è libero di adottare una decisione identica a quella precedente, di ribaltarla completamente ovvero di ridimensionarne solo alcuni aspetti. Con particolare riferimento alla violazione del diritto ad un processo equo, ciò che la revisione impone è solo che il processo di nuova celebrazione sia depurato dai vizi che la Corte Edu abbia rilevato, consentendo al soggetto che lo subisca di avere un fair trial, ossia un giusto processo anche da un punto di vista convenzionale, restando indifferente, nell'ottica del rispetto dei vincoli sovranazionali, quale sarà l'esito del nuovo giudizio.
D'altronde, ad ulteriore conferma che questa fosse l'ispirazione proveniente dalla storica decisione della Consulta, il Collegio rileva che è proprio in questa ottica che si è posto il legislatore del 2022, dal momento che l'art. 628-bis cod. proc. pen. prevede un'ampia gamma di epiloghi decisori, che non si muovono nella prospettiva "secca" dell'alternativa tra condanna e assoluzione, ma che, a seconda della violazione riscontrata dalla Corte Edu, possono anche aprire ad una nuova fase che consenta la celebrazione del processo depurata dalle violazioni convenzionali, a prescindere da quale sarà il suo esito (per una ricostruzione del nuovo istituto, cfr. Sez. 5, n. 47183 del 12/10/2023, K., Rv. 285398 - 01).
Così tracciata la cornice teorica dell'istituto, si vedrà che il Collegio, nel pervenire alla deliberazione odierna, ha guardato proprio al ventaglio di tali possibili, differenti esiti del nuovo giudizio di merito che si inserisce nel procedimento di revisione.
2.3. La finalizzazione del giudizio di revisione attivato da To.Fe. ad eliminare la violazione convenzionale di natura processuale accertata dalla Corte europea ha imposto di replicare il tratto del processo affetto dalla violazione convenzionale. è evidente, dunque, che il giudizio celebrato dalla Corte di appello di Catanzaro che si è concluso con la sentenza impugnata era, a tutti gli effetti, una riedizione del giudizio di appello già celebrato dalla Corte di assise di appello di Lecce e neutralizzato dalla portata demolitoria della pronunzia della Corte sovranazionale fatta valere con le forme di cui all'art. 630 cod. proc. pen. Il compito assegnato alla Corte della revisione era, dunque, quello di rimuovere la violazione che si era annidata proprio in quel grado quando era stata omessa la dovuta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (la cui mancanza aveva determinato la condanna della Corte Edu), per poi decidere sui motivi di appello delle parti pubbliche e delle parti civili appellanti. In questo senso, come meglio si dirà a proposito del quarto motivo di ricorso, il giudizio di appello che si è svolto esigeva il rispetto di tutte le regole proprie di questa fase e il suo esito doveva confrontarsi con tutti gli aspetti essenziali per la costruzione del verdetto di colpevolezza.
3. Venendo all'esame dei singoli motivi di ricorso, il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata, nuova assunzione, nel corso del giudizio di revisione che ha portato alla sentenza impugnata, della testimonianza di Ga.Al., il Maresciallo dei Carabinieri che si era trovato per caso sulla scena del fatto siccome impegnato in un servizio di istituto e che aveva tentato invano di tirare via Mi.Sa. dal faccia a faccia con To.Fe.
Al di là della tecnica espositiva prescelta, tanto densa da non essere sempre intellegibile, il ricorso concentra la propria attenzione sulla scelta della Corte territoriale di ritenere impossibile la nuova escussione del teste senza sottoporre ad un perito la questione della patologia che affliggeva il militare e della conseguente impossibilità di ripetere la sua audizione. La Corte di appello, infatti, ha precisato in sentenza che la rinnovazione, per quanto riguarda questo teste, si era resa impossibile a causa della patologia neurologica da cui Ga.Al. era affetto a seguito di un trauma cranio-encefalico da incidente stradale, che gli aveva provocato un'amnesia che avrebbe reso inutile l'escussione.
Si tratta - ha sostenuto la Corte territoriale - di un'impossibilità di rinnovazione dell'esame testimoniate non riconducibile alla volontà del predetto di sottrarsi all'esame ma alla patologia riportata, il che consente di utilizzare le precedenti dichiarazioni.
Ciò posto, la scelta della Corte di appello va riguardata sotto due aspetti, l'uno preliminare all'altro, sul primo dei quali concentra l'attenzione il ricorrente nel motivo in esame, ossia il vaglio sull'impossibilità di ripetizione.
Su questo versante, le diagnosi trascritte in sentenza - in linea con altre che la Corte di merito ha valutato ma che non ha menzionato specificamente in motivazione - danno atto di un paziente che aveva subito un ricovero nel reparto di neurologia per un episodio di perdita di coscienza, affetto da encefalopatia vascolare cronica e da esiti di pregresso trauma cranio-encefalico, con difficoltà di concentrazione e di memoria (certificato del 20 febbraio 2019); di un paziente affetto da cefalea, vertigini, disturbo di memoria ingravescente, da esito atrofico-malacico in sede del giro temporo-polare inferiore di sinistra, da aree di gliosi diffuse e da un quadro compatibile con encefalopatia vascolare cronica (certificato del 12 settembre 2024). Inoltre, risulta che il Maresciallo Ga.Al., fin dal 3 aprile 2014, era stato ritenuto non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nell'Arma dei Carabinieri e da collocare nella riserva. Dal che i giudici della revisione - non trascurando le marcate difficoltà mnemoniche mostrate dal teste nei precedenti gradi - hanno fatto conseguire la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste nel corso del giudizio di primo grado, nel giudizio di rinvio celebrato dinanzi alla Corte di assise di appello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto all'esito del primo annullamento della Prima Sezione penale - e nel corso del giudizio di revisione dinanzi all'altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, osservando che quelle rese in quest'ultima occasione erano frammentarie.
Ebbene, il limite del ricorso che ne pregiudica, in parte qua, l'ammissibilità è che la parte non ha affrontato puntualmente le argomentazioni della Corte di appello e, predicando genericamente la necessità di una perizia, non ha chiarito quali fossero le ragioni per le quali la complessiva situazione del teste, le difficoltà obiettivamente manifestate quando se ne era tentata l'escussione, gli oggettivi danni cerebrali attestati dai sanitari e che avevano condotto finanche a ritenerlo inidoneo al servizio - indicatori, tutti, su cui ha fatto leva la Corte di appello nel reputare irripetibile la sua audizione - fossero elementi inidonei a comprovare l'impossibilità di escuterlo nuovamente.
4. Il secondo tema su cui concentrare l'attenzione è quello del riscontro alle dichiarazioni del teste Ga.Al., che il ricorrente affronta nel secondo motivo di ricorso partendo da una corretta base teorica.
4.1. Si tratta del principio sancito da Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 - 01, secondo cui la riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante, e, tuttavia, la relativa decisione deve presentare una motivazione rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili dal giudice anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa la possibilità di lettura delle dichiarazioni predibattimentali già rese dal suddetto deceduto. Il principio può trovare applicazione, come l'autorevole precedente ha avuto cura di precisare in motivazione, anche quando la sopravvenuta impossibilità di ripetizione sia dovuta ad infermità del teste, come nel caso sub iudice.
Le Sezioni Unite hanno ragionato sia sulla giurisprudenza della Corte stessa, sia su quella della Corte Edu, giungendo alla conclusione che l'impossibilità della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva per il ribaltamento in appello -rinnovazione ormai indiscutibilmente necessaria in caso di overturning - e il sacrificio del contraddittorio che ne consegue debbano essere controbilanciate da adeguate garanzie procedurali. Garanzie che si risolvono, in primo luogo, in una motivazione rafforzata circa la dichiarazione ritenuta decisiva e non riassunta "attraverso un esame e una valutazione di tutti gli elementi riguardanti la credibilità del soggetto e l'attendibilità del suo narrato, per poi procedere alla falsificazione della stessa prova dichiarativa per verificarne le disarmonie logiche e argomentative, nonché per evidenziare il fondamento erroneo dei fatti e rapporti valorizzati dal primo giudice sulla base di un eventuale travisamento probatorio".
Accanto a questa rivalutazione del precedente apporto dichiarativo - hanno ulteriormente osservato le Sezioni Unite - si colloca la ricerca di elementi di conforto che riequilibrino il vulnus alle garanzie difensive legato alla mancanza di contraddittorio, ricerca cui il giudice può attendere anche rinnovando di ufficio l'istruttoria dibattimentale, secondo una valutazione discrezionale nel cui ambito può utilmente collocarsi anche la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dal teste la cui audizione sia divenuta impossibile.
Indiscussa questa base teorica, il Collegio, nell'esaminare le censure del ricorrente, non può che aggiungere l'ovvia precisazione secondo cui l'ambito e la misura del controllo che la Corte di cassazione potrà attuare sulla rivisitazione in chiave colpevolista del giudizio liberatorio di primo grado sarà necessariamente condizionata - secondo le regole generali del giudizio di legittimità - dalla direzione critica, dalla qualità e dal grado di specificità delle doglianze, considerazione che, come si vedrà, ha avuto un ruolo cruciale nell'economia della decisione su alcuni degli aspetti portati all'attenzione di questa Corte dall'odierno ricorrente.
4.2. Nel tentativo di demolire il verdetto di condanna basato sulla ricostruzione che si deve anche al contributo di Ga.Al., il ricorrente ha scelto di appuntare la propria attenzione sulle dichiarazioni di Mi.Si. e Ba.Lo., rispettivamente sorella e madre di Mi.Sa., presenti al momento del fatto e costituenti quegli "elementi di conforto" che l'esegesi appena richiamata esige per poter strutturare una decisione di condanna in appello in mancanza del riascolto di un teste decisivo.
In questo ambito, va innanzitutto osservato che il ricorso, nel criticare il vaglio di attendibilità di Mi.Si., ha sconfinato spesso nel merito della regiudicanda, sottoponendo al Collegio ragioni di censura in parte qua inammissibili; come ripetutamente sancito da questa Corte, infatti, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
In disparte questo limite del ricorso, a voler enucleare le doglianze concernenti le dichiarazioni della Mi.Si. che possono superare il vaglio di ammissibilità, il Collegio osserva che il ricorso è incoerente con la sua premessa; premessa secondo cui la Corte distrettuale avrebbe correttamente ritenuto che Mi.Si. avesse assistito solo alla prima parte dello scontro e non fosse stata presente, invece, nella fase cruciale, quella dello sparo, per essere rientrata in casa per avvertire la madre e per chiedere aiuto. Se così è, la portata confermativa delle dichiarazioni della donna rispetto a quelle di Ga.Al. perde di significato, giacché si tratta di soggetti che avevano presenziato a momenti diversi dello scontro, tanto che Mi.Si. aveva dichiarato di non avere proprio percepito la presenza del Carabiniere.
Quanto alla questione del rumore metallico che la teste, nel giudizio di revisione, aveva dichiarato di aver udito prima del colpo di pistola e della cui collocazione temporale, invece, nel giudizio di cognizione non ricordava, il Collegio rileva, innanzitutto, che non si tratta di argomento critico rilevante per la semplice ragione che la Corte di appello non l'ha affatto utilizzato per sostenere che i To.Fe. e To.Fa. avessero usato il tubo metallico come corpo contundente prima che la vittima sparasse.
In secondo luogo, se la censura serve come grimaldello per scardinare il giudizio di attendibilità della Mi.Si., allora va detto che la motivazione della Corte di merito regge ad una verifica di coerenza logica e risponde ad un'esegesi pluriennale di questa Corte. I giudici della revisione, infatti, si sono adeguati agli insegnamenti di questa Corte secondo cui l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, sempre che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160; Sez. 6, n. 3015 del 20/12/2010, dep. 2011, Farruggio, Rv. 249200; Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, Arena e altri, Rv. 256097; Sez. 1, n. 40000 del 10/07/2013, Pompita e altri, Rv. 256917).
Nel caso di specie, la Corte ha distinto ciò che Mi.Si. vide per essere fuoriuscita dalla casa familiare, da ciò che ella semplicemente udì perché avvenuto quando si trovava in casa, escludendo implicazioni reciproche tra le due parti del narrato.
4.3. Il successivo segmento del secondo motivo di ricorso è diretto a mettere in discussione la costruzione della Corte di appello quanto allo spessore del riscontro alle dichiarazioni di Ga.Al. derivante da quelle di Ba.Lo., la madre di Mi.Sa., intervenuta nella fase finale - quella del faccia a faccia tra imputato e vittima e dello sparo mortale - in un'inutile, disperata manovra protettiva nei confronti del figlio, che le è costata la ferita dovuta al proiettile che aveva trapassato il corpo di Mi.Sa. per poi colpirla all'altezza del seno quando si trovava avvinghiata da dietro alla vittima.
Il Collegio osserva preliminarmente che il ricorso, anche su questo versante, è caratterizzato da una tecnica argomentativa non sempre lineare, che non contribuisce alla nettezza e specificità censoria che deve contrassegnare l'impugnativa di legittimità; anzi, il ricorso in più punti pare sollecitare incursioni nel fatto che, come sopra chiarito, sono fuori dai confini del giudizio di questa Corte regolatrice, che ha il solo compito di valutare la tenuta motivazionale della decisione avversata, limitando l'accesso al merito ai soli, limitati casi di un eventuale travisamento della prova.
Al netto di questo limite del ricorso, e concentrando l'attenzione sugli argomenti di critica che possono dirsi utilmente proposti, il Collegio rileva che il tema della testimonianza della Ba.Lo. è stato affrontato dalla Corte della revisione alle pagg. 23 e 24 della sentenza impugnata, laddove si coglie la spiegazione della misura e del grado di affidabilità delle dichiarazioni rese e la risoluzione dei profili di incongruenza segnalati dal difensore, secondo un itinerario argomentativo che si sottrae alle censure della parte. Con la dovuta precisazione di un dato di fatto, che traspare nitidamente dalle maglie della motivazione, ossia che l'intervento della donna si risolse in pochissimi secondi e che fu tanto fulmineo che né lei si avvide della presenza di Ga.Al., né quest'ultimo la notò.
Ebbene, la risposta alle doglianze del ricorrente è una risposta sulla tenuta della motivazione quanto al tema dell'affidabilità del contributo ricostruttivo della Ba.Lo., che può essere così sintetizzata.
4.3.1. Innanzitutto, il ricorrente insiste sulle conseguenze dell'"abbraccio" alle spalle del figlio da parte della donna, concentrando l'attenzione sul se, a seguito di quella disperata manovra, Mi.Sa. fosse caduto in avanti ovvero si fosse solo inclinato e di quanto. Il ricorrente parrebbe - il condizionale è d'obbligo tenuto conto delle sovrapposizioni argomentative del ricorso - sostenere che l'attendibilità della testimone sarebbe minata dal fatto che ella, sentita dai consulenti del Pubblico ministero ai fini dello svolgimento dell'incarico, aveva detto di una caduta di Mi.Sa. a seguito dell'abbraccio da dietro, salvo poi negare questo aspetto allorché era stata sentita nel contraddittorio. Ciò posto, il Collegio rileva innanzitutto che, sul tema della coerenza delle dichiarazioni rese dalla Ba.Lo. nelle varie sedi in cui era stata escussa, la Corte di appello ha offerto una risposta non manifestamente illogica, allorché ha posto a confronto le dichiarazioni rese in primo grado e nel giudizio di revisione, rilevandone la coerenza nel senso che la manovra di abbraccio era avvenuta in pochissimi istanti prima che il colpo di pistola attingesse Mi.Sa. e la madre stessa e che non aveva comportato la caduta in avanti della vittima.
Si tratta di enunciati giustificativi del giudizio di affidabilità della fonte testimoniale che il ricorso non sconfessa, insistendo su un aspetto, quello delle dichiarazioni dalla Ba.Lo. rese ai consulenti del Pubblico ministero, che non ha portata demolitiva, per varie, concorrenti ragioni.
La prima è che la censura sconfina nel merito e che non è correttamente impostata quale travisamento della prova per omissione, vizio che richiede una precisa indicazione e allegazione quanto al dato probatorio omesso e una specificazione circa la decisività di esso (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, P, Rv. 280117 - 01; Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, Villari, Rv. 278457 - 01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); si tratta di puntualizzazioni che nel ricorso mancano, a fortiori laddove l'eventuale portata demolitoria della doglianza deve fare i conti con la costruzione della Corte distrettuale sul tema dell'affidabilità delle dichiarazioni della donna di cui si è detto. Sarebbe singolare, d'altronde, immaginare - al di là dell'inutilizzabilità processuale di cui si dirà appresso - che dichiarazioni rese ad un tecnico della parte possano avere una valenza scardinante rispetto a quelle raccolte nella sede privilegiata, ossia il dibattimento celebrato nel contraddittorio delle parti.
La seconda è che si tratta di dichiarazioni che sono inutilizzabili ai fini della decisione, dato il disposto di cui all'art. 228, comma 3, cod. proc. pen. - applicabile anche ai consulenti di parte - secondo cui le notizie raccolte dal perito possono essere utilizzate solo ai fini dell'accertamento peritale.
4.3.2. Vi è poi un altro aspetto che il ricorso affronta, vale a dire l'incidenza delle dichiarazioni della Ba.Lo. rispetto al lavorio ricostruttivo dei consulenti, la cui affidabilità - secondo il ricorrente - sarebbe stata, appunto, minata dalle informazioni offerte loro dalla donna. Ebbene, è lo stesso ricorrente che smentisce questa opzione critica quando precisa che i consulenti del Pubblico ministero avevano fornito una ricostruzione difforme da quella consegnata loro dalla donna, il che significa che il suo narrato non aveva in alcun modo influenzato i risultati delle operazioni degli esperti.
4.3.3. Quanto alla questione del secondo sparo, la Corte territoriale ha altresì spiegato come la versione circa il diverso colpo che avrebbe attinto la donna dopo quello che aveva trapassato Mi.Sa. - di cui ella aveva riferito a due ore dalla tragedia - potesse essere legato al profondo stress emotivo subito prima di tutto per la perdita del figlio e poi anche per la ferita che la Ba.Lo. aveva riportato.
Avuto riguardo a quest'ultimo aspetto, il ricorrente assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il secondo colpo non era stato indicato dalla Ba.Lo. solo nell'immediatezza del fatto (il che poteva essere giustificato dalla situazione estrema in cui le dichiarazioni era state rese), ma anche nel giudizio di primo grado e in quello di revisione. Ora - osserva il Collegio - si tratterebbe, anche in questo caso, di un travisamento della prova per omissione che però avrebbe inciso non già direttamente su un frammento ricostruttivo essenziale per ricostruire il momento dello sparo fatale, ma, in generale, sulla credibilità di Ba.Lo.
Orbene, anche in questo caso, oltre a riportare frammenti di dichiarazioni che non sono indicativi di una versione netta della donna sul punto, il ricorrente ha trascurato di evidenziare la decisività del dato rispetto all'intero costrutto della sentenza impugnata e al restante argomentare circa l'affidabilità della Ba.Lo.
4.3.4. Quanto, infine, alla presunta incoerenza delle rivelazioni della Ba.Lo. in ordine alla posizione assunta dal corpo di Mi.Sa. dopo lo sparo, ossia se egli fosse caduto in posizione prona o supina, la Corte territoriale ha motivato in maniera razionale - e, quindi, sottratta alle critiche che le vengono mosse -escludendo la rilevanza disarticolante di questo dato, giacché l'oggetto della testimonianza che rileva a fini ricostruttivi è quella che riguarda la fase antecedente.
4.3.5. Vi è poi un altro, rilevantissimo, aspetto su cui soffermare l'attenzione e che denota la mancanza di confronto del ricorrente rispetto alla totalità delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale a supporto dell'affidabilità del narrato di Ga.Al.
Ci si riferisce al fatto che il ricorrente ha mancato di considerare l'argomentazione della sentenza impugnata secondo cui i consulenti tecnici del Pubblico ministero avevano ricostruito l'occorso proprio nei termini descritti da Ga.Al. circa il grado di inclinazione del corpo di Mi.Sa. al momento dello sparo, incrinando, così, un punto essenziale del ragionamento della Corte di primo grado che aveva condotto a ritenere inattendibile il teste predetto e che, in quella sede, era stato ritenuto fortemente pregiudicante per l'assunto accusatorio. Si tratta di uno snodo argomentativo cruciale per la valorizzazione dell'affidabilità della descrizione fornita da Ga.Al. compiuta dalla Corte territoriale, che avrebbe dovuto essere fatto oggetto di specifica censura, il che consegna il ricorso all'aspecificità, siccome difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).
5. Il terzo motivo di ricorso - ripreso dal motivo aggiunto - lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'esclusione della legittima difesa.
Su questo aspetto, la Corte territoriale ha reso una motivazione duplice anche se una delle due rationes decidendi è molto più sviluppata dell'altra.
In primo luogo, la Corte territoriale ha ritenuto accertato che i To.Fe. e To.Fa., nel recarsi presso l'abitazione di Mi.Sa. dopo l'escalation che vi era stata nei giorni precedenti - dall'aggressione di Mi.Gi. da parte di To.Fa., al tamponamento di quest'ultimo ad opera di Mi.Sa., fino all'aggressione di To.Fe. e To.Fa. per mano di Mi.Sa. - avevano accettato o portato una sfida. Ipotesi avvalorata dalla circostanza che essi si erano recati in due presso l'abitazione di Mi.Sa. attendendo che rincasasse e che in due lo avevano affrontato, muniti di un tubo in ferro che poi, effettivamente, nello scontro iniziale avevano usato e che aveva ferito Mi.Sa.
La seconda argomentazione a sostegno del ribaltamento, decisamente meno strutturata, ma pur sempre enucleabile dalle maglie della motivazione, è quella che, al momento dello sparo fatale, non vi era alcuna situazione di pericolo che To.Fe. potesse e dovesse fronteggiare sparando un colpo di pistola.
Il ricorrente, dal canto suo, avversa la prima delle due argomentazioni sostenendo che, quello attuato recandosi da Mi.Sa., sarebbe stato un pacifico tentativo di chiarimento e che, in ogni caso, il pericolo prevedibilmente derivante dalla sortita sarebbe stato di gran lunga inferiore rispetto a quello che si era concretizzato quando Mi.Sa. aveva reagito ed aveva impugnato la pistola. Quanto al secondo tema, nel ricorso si assume che l'azione sarebbe comunque giustificata ex art. 52 cod. pen. perché To.Fe. aveva ragione di ritenere che, dopo la prima fase dello scontro, Mi.Sa. non fosse divenuto inoffensivo e che potesse riprendere vigore ed aggredire nuovamente lui e il fratello, strappandogli l'arma e usandola contro di loro.
5.1. Il primo tema, quello della "sfida", quale fattore di esclusione della scriminante della legittima difesa, vede la motivazione della Corte territoriale ben centrata in diritto, avendo fatto leva su un indirizzo esegetico pluriennale di questa Corte; si tratta del principio secondo cui la volontaria determinazione di una situazione di pericolo che poteva essere evitata allontanandosi senza pregiudizio e disonore osta alla configurabilità della causa di giustificazione, che opera solo quando l'agente è costretto a reagire al "pericolo attuale di un'offesa ingiusta", e non anche quando egli stesso abbia dato ab initio causa alla specifica situazione pericolosa o l'abbia, comunque, affrontata, accettando il rischio di subirne gli effetti (da ultima, Sez. 1, n. 21577 del 20/02/2024, Nuredini, Rv. 286440 - 01; in termini, Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861 - 01; Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, La Gioiosa, Rv. 272036 - 01; Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012, dep. 2013, Spano, Rv. 254697 - 01; Sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011, dep. 2012, El Farnouchi, Rv. 252352 - 01; Sez. 1, n. 2911 del 07/12/2007, dep. 2008, Marrocu, Rv. 239205 - 01; Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000, dep. 2001, Gianfreda ed altri, Rv. 218588 - 01; Sez. 1, n. 6235 del 22/05/1981, Rv. 149510 - 01).
In caso di volontaria determinazione della situazione di pericolo, manca, secondo l'elaborazione di questa Corte, il requisito della necessità della difesa, che è inconciliabile con la previsione del pericolo stesso e con la libera accettazione di esso. Non può dirsi costretto a ricorrere in via eccezionale all'autotutela - neanche in via putativa - chi, pur reagendo ad un'offesa ingiusta, ha comunque consapevolmente e deliberatamente creato o accettato l'alternativa conflittuale alla quale si è liberamente esposto, manifestando egli stesso intenti eteroaggressivi ed esponendosi a quelli altrui, ai quali avrebbe potuto agevolmente sottrarsi semplicemente non attuando o non accettando la sfida. Si tratta di una lettura dei requisiti dell'esimente che ha trovato ampia applicazione anche al reato di rissa, in cui i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata (Sez. 5, n. 15090 del 29/11/2019, dep. 2020, Titone, Rv. 279085 - 01; Sez. 5, n. 32381 del 19/02/2015, D'Alesio e altro, Rv. 265304; Sez. 5, n. 4402 del 09/10/2008, RG. in proc. Corrias e altri, Rv. 242596; Sez. 5, n. 7635 del 16/11/2006, Daidone, Rv. 236513). L'unica eccezione è il caso del corrissante che abbia reagito ad un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez. 5, Titone, cit.).
Tale principio è stato applicato anche al di fuori del reato di rissa, in caso di aggressioni reciproche (Sez. 5, n. 36143 del 11/04/2019, Lepre, Rv. 277030 - 01), e va ribadito anche in questa sede, così da lasciare impregiudicata la possibilità di riconoscere l'esimente a colui che si trovi a dover fronteggiare una situazione di pericolo esorbitante rispetto a quella che avrebbe potuto prefigurarsi nel momento in cui aveva affrontato con intenzioni bellicose un'altra persona ovvero aveva accettato un confronto, benché consapevole dell'intento eteroaggressivo dell'avversario. Deve trattarsi, tuttavia, di un pericolo che, pur non estraneo all'area di rischio attivata, deve essere completamente eccentrico rispetto alla serie causale che colui che invoca la legittima difesa poteva aspettarsi in quella determinata situazione e che, quindi, sfuggiva ad ogni sforzo predittivo; il vaglio circa lo spessore dell'imprevedibilità del pericolo deve fondare sia su un esame dell'atteggiamento delle parti coinvolte al momento del fatto, sia sul pregresso rapporto tra sfidante e sfidato, al fine di chiarire il quadro che chi invoca la scriminante poteva prefigurarsi e le intenzioni con le quali egli si è risolto a partecipare al confronto e quelle che poteva ragionevolmente prevedere in capo alla controparte.
Calati questi principi, con le precisazioni svolte, nel caso concreto, il Collegio ritiene che la Corte territoriale abbia osservato le coordinate esegetiche di riferimento - restituendo adeguatamente il portato valutativo sul punto attraverso la motivazione - quando ha affermato che l'imputato aveva attuato o quantomeno accettato una sfida e che non poteva utilmente invocare la tesi dell'imprevedibilità del pericolo attivato con la sfida medesima. I giudici della revisione, infatti, hanno valorizzato innanzitutto gli indicatori di un'azione dell'imputato e del fratello tutt'altro che inoffensiva e per nulla animata da un intento di pacificazione, considerato che i To.Fe. e To.Fa. si erano recati in due all'incontro e che avevano portato con loro un oggetto atto a offendere. D'altronde se - come sostiene il ricorrente -i To.Fe. e To.Fa. fossero effettivamente andati a cercare Mi.Sa. perché temevano per la propria incolumità dopo le violenze dei giorni precedenti, è evidente che la reazione che questi aveva avuto - ossia quella di affrontare gli interlocutori anche impugnando la pistola, ingaggiando un corpo a corpo e sparando un colpo di pistola durante la colluttazione - non era affatto imprevedibile e non poteva essere ritenuta eccezionale, sì da ricondurre l'azione del prevenuto nell'orizzonte applicativo della scriminante. Tanto più - osserva il Collegio - che To.Fe. aveva già sperimentato direttamente l'aggressività di Mi.Sa. due giorni addietro e che era noto all'imputato che Mi.Sa. era una guardia giurata, in quanto tale verosimilmente munita di una pistola di ordinanza, sicché, affrontandolo sotto casa dopo l'escalation dei giorni precedenti, il prevenuto poteva ragionevolmente immaginarsi una sua reazione anche armata. Ne consegue, come anticipato, che la sentenza impugnata ha posto in luce tutti i parametri fattuali per fare applicazione degli approdi interpretativi in tema di sfida e legittima difesa di cui si è detto e per ricavarne la necessità di escludere la sussistenza della scriminante.
5.2. C'è, poi, la seconda delle rationes decidendi della pronunzia avversata, che parte da una prospettiva diversa, parcellizzando i momenti, così da focalizzare l'attenzione sulla seconda fase dello scontro, quella che era seguita alla prima colluttazione e al colpo di pistola che aveva colpito To.Fe., fase in cui entrambi gli uomini erano feriti e si fronteggiavano. In quel momento, To.Fe. impugnava la pistola di Mi.Sa. dopo averla recuperata da terra e Mi.Sa., dopo aver respinto violentemente il tentativo di Ga.Al. di tirarlo via, era rivolto verso l'imputato. Ebbene, il ricorso non coglie vizi ex art. 606 cod. proc. pen.
nell'argomentazione della Corte distrettuale secondo cui le condizioni di Mi.Sa. in quel momento - ferito alla testa e sanguinante - non potevano costituire per To.Fe. un pericolo tale da dover essere affrontato sparandogli un colpo di pistola, a prescindere da dove quel colpo era diretto, ossia verso il busto o verso le gambe.
Tale argomento, sia pur sinteticamente esposto nella sentenza impugnata, rende ragione di un vaglio rispettoso della elaborazione ermeneutica sulla legittima difesa e sui suoi requisiti. A questo riguardo, va ricordato - in estrema sintesi - che i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda è tale se sussistono contemporaneamente la necessità di difendersi, l'inevitabilità del pericolo e la proporzione tra difesa e offesa. L'accertamento relativo alla scriminante deve essere effettuato con un giudizio ex ante, calato nel concreto delle condotte, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone e altro, Rv. 273401; Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473). In questo caso, pur non escludendo che Mi.Sa. avesse intenzione di avventarsi nuovamente sui To.Fe. e To.Fa. e lasciando in disparte la presenza di una Carabiniere in divisa e la manovra della madre della vittima (che pure costituivano ostacoli o possibili tali all'agire di Mi.Sa.), ciò che rileva è che di fronte all'imputato vi era un uomo disarmato, ferito e non in equilibrio. Ne consegue che non esisteva un pericolo attuale di un danno grave alla persona che esigesse o che giustificasse l'utilizzo di un'arma da fuoco per sottrarsi al pericolo; difettava, quindi, il requisito della necessità della difesa - o, quantomeno, di quella difesa - e della proporzionalità tra pericolo esistente e contromisura adottata dal ricorrente, l'uno strettamente connesso all'altro quando si tratti di analizzare non solo l'an, ma soprattutto il quomodo della reazione di chi invochi la legittima difesa.
Né la scriminante poteva essere riconosciuta nella forma putativa, tema cui alludono sia la Corte della revisione (quando afferma che le condizioni di Mi.Sa. erano ben percepibili da To.Fe.), sia il ricorrente (quando sostiene che poteva nutrire il fondato timore di subire una nuova aggressione).
A questo riguardo, giova ricordare che, combinando l'art. 52 con l'art. 59, quarto comma, cod. pen., si ricava che l'esimente della legittima difesa opera anche qualora l'agente si rappresenti erroneamente una situazione di fatto che, se realmente esistente, avrebbe integrato tutti gli estremi della legittima difesa (primo periodo), salva la punibilità a titolo di colpa, qualora l'errore sia colposo (secondo periodo). Non ogni errore, tuttavia, legittima l'applicazione dell'esimente nella forma putativa: la giurisprudenza di questa Corte insegna che è necessario che l'erroneo convincimento si basi su dati di fatto processualmente accertati, che - sia pure malamente interpretati - possano avere determinato nell'agente una "ragionevole" persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta (Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, Diana, Rv. 283185, n.m. sul punto; Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, dep. 2010, Narcisio, Rv. 245634; Sez. 1, n. 4337 del 06/12/2005, dep. 2006, La Rocca, Rv. 233189).
La chiave di volta è, dunque, il criterio della ragionevolezza, che deve caratterizzare l'errore dell'autore del fatto e su cui il Giudice di merito deve soffermarsi quando esclude la scriminante nella forma putativa; tale scrutinio va operato, come peraltro quello sull'esimente nella forma ordinaria, con giudizio ex ante sulle circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento - e non ex post - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa (Sez. 4, n. 33591 del 3/5/2016, Bravo, Rv. 267473; Sez. 5, n. 3507 del 04/11/2009, dep. 2010, Siviglia, Rv. 245843).
Ebbene, la Corte territoriale ha vagliato questa possibilità, escludendola, quando, con un giudizio di fatto non censurabile in questa sede, ha rimarcato che l'imputato aveva ben chiara, al momento dello sparo, la situazione precaria in cui versava l'avversario che in quel momento lo fronteggiava, sicché - aggiunge il Collegio - non poteva nutrire la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo tale da dover richiedere di neutralizzare la vittima sparandogli un colpo di pistola.
5.3. Quanto, infine, alla doglianza contenuta nei motivi aggiunti - per vero solo accennata e, pertanto, di per sé generica - circa il mancato vaglio della Corte territoriale in punto di eccesso colposo, il Collegio deve rilevare che si tratta di censura non specificamente formulata nel ricorso principale, sicché al suo ingresso nell'odierna delibazione è di ostacolo la giurisprudenza di questa Corte secondo cui sono inammissibili i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione che non abbiano ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono ed altri, Rv. 210259; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli , Rv. 272821; si vedano altresì Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180 e Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780).
6. Il ricorso è, invece, fondato quanto al vaglio del coefficiente soggettivo, tema censorio oggetto del quarto motivo di ricorso e del motivo aggiunto, in cui l'imputato lamenta che la Corte distrettuale non si sia occupata della richiesta di riqualificazione dell'omicidio volontario in omicidio preterintenzionale.
A questo riguardo, il Collegio deve rilevare che, effettivamente, al dolo della fattispecie non è dedicata alcuna, specifica proposizione all'interno della motivazione della sentenza impugnata e che la Corte territoriale ha limitato il suo scrutinio alla sussistenza della scriminante, in forza della quale vi era stato il proscioglimento in primo grado e che la Corte distrettuale ha, invece, negato, ribaltando la decisione liberatoria.
In altri termini, la Corte territoriale ha affrontato il tema che in primo grado aveva indotto quel Collegio ad escludere l'antigiuridicità della condotta, senza spingersi oltre e senza addentrarsi nell'esame del coefficiente soggettivo. Ciò ha determinato un vuoto motivazionale censurabile in questa sede, laddove, come precisato al par. 2.2., la sentenza della Corte di appello di Catanzaro emessa ex art. 630 cod. proc. pen. è una sentenza di appello a tutti gli effetti, cui si è giunti, come già osservato, dopo aver celebrato un processo di secondo grado depurato dalle violazioni convenzionali che avevano indotto la Corte Edu alla condanna dell'Italia e il ricorrente ad adire la Corte di appello ex art. 630 cod. proc. pen. come interpolato con la pronunzia additiva della Corte costituzionale. Spazzate via le sentenze di secondo grado pronunziate nel giudizio di merito, quella sub iudice è, quindi, la prima - anzi l'unica - sentenza di appello cui poter fare riferimento e la prima decisione che ha sancito la colpevolezza dell'imputato, il che avrebbe imposto alla Corte territoriale di "costruire" integralmente il verdetto, occupandosi non solo di smentire il vaglio della Corte di assise sulla sussistenza della scriminante, ma anche di motivare sui restanti aspetti dell'addebito, tra cui senz'altro il coefficiente soggettivo sul quale si è appuntata l'attenzione della parte e che costituisce aspetto ineludibile della verifica giudiziale dell'addebito.
Pur nella peculiarità della situazione sub iudice, peculiarità che costituisce il precipitato di un rimedio straordinario che ha demolito i giudizi impugnatori anteriori all'attivazione del meccanismo ex art. 630 cod. proc. pen., il Collegio è confortato, in questa conclusione, dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice di appello che ribalti una decisione liberatoria ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni della decisione di assoluzione e di valutare le ulteriori argomentazioni non sviluppate in tale decisione ma comunque dedotte dall'imputato dopo la stessa e prima della sentenza di appello nonché sulle richieste subordinate avanzate dall'imputato stesso in sede di discussione nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 43976 del 26/09/2023, Colancecchi, Rv. 285483 - 02; Sez. 3, n. 50351 del 29/10/2019, Morari, Rv. 277616 - 01; Sez. 6, n. 22120 del 29/04/2009, Tatone, Rv. 243946-01). Si è osservato, a questo riguardo, nella sentenza Tatone, che "l'affermazione dell'esistenza dell'obbligo di confrontarsi nella motivazione della sentenza d'appello che condanna per la prima volta non solo con tutte le argomentazioni della sentenza assolutoria ma anche con tutte le deduzioni integrative proposte dalle parti prosciolte si giustifica in relazione alla struttura motivazionale della sentenza assolutoria, dove il primo giudice può legittimamente selezionare, tra più ragioni pur concorrenti nella stessa direzione, l'argomentazione che giudica assorbente ad imporre la propria decisione, sicché delle altre - pur presenti nel processo e che comunque costituiscono pertinente contenuto potenziale del confronto argomentativo - ben può non trovarsi traccia nel provvedimento impugnato".
Questo indirizzo esegetico pare coerente con le riflessioni che si colgono in Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 e si salda con i doveri valutativi di cui è investito il giudice di appello a fronte dell'impugnazione del Pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione. "É pacifico in dottrina e in giurisprudenza" - così la sentenza Mannino - "che l'appello del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria emessa dal giudice del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti dell'originaria contestazione, ha effetto "pienamente devolutivo", attribuendo tradizionalmente al giudice ad quem gli ampi poteri decisori elencati negli artt. 515, comma 2, cod. proc. pen. del 1930 e 597, comma 2, lett. b) del vigente codice di rito (Sez. Un., 31/3/2004, Donelli). Ciò comporta, da un lato, che il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della motivazione della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate con i motivi di appello, e dall'altro che l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze difensive che concernono la ricostruzione probatoria del fatto e la sussistenza delle condizioni che configurano gli estremi del reato, in riferimento alle quali il giudice dell'appello non può sottrarsi all'onere di esprimere le sue determinazioni".
Ferma la piena condivisibilità di tali affermazioni, è opinione del Collegio che sia possibile fare una precisazione ulteriore, suggerita dalla specificità della regiudicanda oggi al vaglio della Corte. Quanto alla condizione che la giurisprudenza evocata ha posto a base del dovere del giudice di appello di trattare aspetti assorbiti dalla pronunzia assolutoria di prime cure - ossia quella che il tema difensivo sia stato oggetto di una richiesta formulata dall'imputato entro la pronunzia della sentenza di appello - tale requisito deve essere però contestualizzato rispetto alla natura del tema che viene in rilievo. Laddove si tratti - come nella specie - di uno dei pilastri su cui si regge la verifica giudiziale dell'addebito, come il coefficiente soggettivo, la necessità di una sollecitazione difensiva deflette rispetto all'imprescindibilità di un vaglio che, una volta esclusa la valenza liberatoria del ragionamento del primo giudice rispetto ad un diverso aspetto dell'addebito, passi necessariamente anche per il criterio di imputazione soggettiva del fatto.
Ne consegue che può essere affermato il principio di diritto secondo cui, nel caso di assoluzione in primo grado per la ritenuta presenza di una scriminante, il giudice di appello ha il dovere di affrontare non solo il tema che aveva condotto al proscioglimento, ma anche ogni altro punto che sia ineludibile nella verifica giudiziale dell'addebito formulato dal Pubblico ministero rispetto a quel capo della decisione, tra cui senz'altro si colloca il coefficiente soggettivo del reato, a prescindere da una specifica sollecitazione dell'imputato.
Ciò renderebbe non essenziale un dato processuale che, nel caso concreto, comunque, il Collegio ha potuto verificare grazie a quelli atti del processo di merito che sono confluiti nel fascicolo trasmesso dal giudice a quo, ossia che l'imputato aveva sollecitato la riqualificazione in omicidio preterintenzionale quantomeno nel primo giudizio di cassazione.
D'altronde, non vi sono ostacoli processuali ad un annullamento con rinvio che costituisca, in astratto, il possibile preludio un eventuale esito finale che vada nel senso della riqualificazione in bonam partem. Come osservato nella premessa iniziale al par. 2.2., infatti, la revisione europea - sia quella di matrice costituzionale che quella di genesi normativa - non ha un epilogo liberatorio scontato, ma può condurre anche ad una conferma della sentenza oggetto della scure della Corte Edu ovvero a un mero ridimensionamento dell'addebito, come potrebbe avvenire nel caso di specie laddove la Corte del rinvio decidesse di riqualificare l'omicidio volontario in preterintenzionale.
7. Per le ragioni suesposte, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, al limitato fine di affrontare, nel merito, il tema negletto, cioè di rivalutare la res iudicanda quanto al coefficiente soggettivo del reato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito. Il Giudice del rinvio va individuato come sopra, dal momento che la regola di cui all'art. 634, comma 2, cod. proc. pen. - che individua la Corte di appello del rinvio in quella determinata ex art. 11 cod. proc. pen. - si applica solo in caso di ordinanza di inammissibilità emessa ai sensi del primo comma di tale disposizione (Sez. 5, n. 47624 del 10/10/2014, Guttadauro, Rv. 261686; Sez. 5, n. 10167 del 24/11/2009, dep. 2010, Zitouni Noureddine, Rv. 246884).
8. Il riferimento a dati sensibili impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2026.