Neopatentato alla guida di auto troppo potente: esclusa la rivalsa dell’assicurazione

Articolo di Carmine Lattarulo del 15/05/2026

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Il neopatentato che si pone alla guida di un’auto con potenza/tara superiore ai limiti non è equiparabile al conducente senza patente: la Cassazione (n. 13834/2026) esclude la rivalsa dell’assicuratore RCA se la clausola parla genericamente di conducente “non abilitato alla guida”.

Il neopatentato, che si pone alla guida di un’auto con potenza/tara superiore a 55 kW/t, non è equiparabile al conducente che guida senza patente.

Di conseguenza la clausola inserita in un contratto di assicurazione r.c.a., che escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida”, non trova applicazione in tale ipotesi.

Lo ha stabilito la Terza Sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 13834 del 12 maggio 2026.

Il fatto

La pronuncia riguarda un’azione di rivalsa proposta dall’assicuratore RCA contro l’assicurato proprietario del veicolo, a seguito di un grave sinistro mortale causato da un neopatentato alla guida di auto con rapporto potenza/tara superiore a 55 kW/t.

Il contratto prevedeva una clausola di esclusione della garanzia per i sinistri causati da conducente “non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore”, che la compagnia aveva invocato per esercitare la rivalsa ex art. 144 cod. ass. dopo aver pagato oltre 1,1 milioni di euro ai danneggiati.

Il Tribunale e la Corte d’appello avevano accolto la domanda di rivalsa, ritenendo che il neopatentato che guida un veicolo oltre il limite di potenza fosse equiparabile a soggetto “non abilitato alla guida”.

Il principio di diritto affermato

La Cassazione ribalta l’impostazione di merito e afferma due principi chiave:

  • il neopatentato che, entro il primo anno, guida un veicolo con potenza superiore a 55 kW/t non è equiparabile a chi guida senza patente;

  • è in possesso di patente B corrispondente al tipo di veicolo, autovettura fino a 3,5 t, sicché non può considerarsi “non abilitato alla guida”.

La violazione dell’art. 117, comma 2-bis, cod. strada, nel testo applicabile ratione temporis, comporta una sanzione amministrativa con sospensione della patente, mentre la violazione dell’art. 116, comma 15, cod. strada, cioè la guida senza patente, è ben più gravemente sanzionata.

La clausola che esclude la copertura per sinistri cagionati da conducenti “non abilitati alla guida” è intrinsecamente ambigua e va interpretata in senso sfavorevole al predisponente, cioè l’assicuratore, ex art. 1370 c.c.

L’espressione può riferirsi a molteplici ipotesi: patente mai conseguita, revocata, scaduta, categoria non corrispondente, violazione di condizioni.

In presenza di tale ambiguità, il giudice di merito avrebbe dovuto limitare l’esclusione ai casi di effettiva mancanza di abilitazione alla guida, assenza di patente o patente non valida o non corrispondente, non alle violazioni di prescrizioni accessorie del Codice della strada.

Pertanto, la clausola non si applica al caso di specie, il diritto di rivalsa non sussiste e la domanda dell’assicuratore viene definitivamente rigettata nel merito.

Metodo interpretativo della Corte

La Corte utilizza un percorso argomentativo articolato.

Confronta l’art. 117, comma 2-bis, cod. strada, sui limiti di potenza per neopatentati, con l’art. 116, commi 3 e 15, cod. strada, sulle categorie di patente e sulla guida senza patente.

Sottolinea il diverso disvalore normativo: ammenda fino a 9.032 euro per guida senza patente, contro semplice sanzione amministrativa, fino a 660 euro, e sospensione per violazione dei limiti di potenza.

Inoltre, richiama casi analoghi in cui era stata esclusa l’operatività di clausole simili: conducente con foglio rosa che viola il divieto di trasporto passeggeri su ciclomotore, persona disabile che guida veicolo privo degli adattamenti prescritti.

In entrambe le ipotesi, pur essendovi violazione di norme del Codice della strada, la Corte aveva negato che si trattasse di “mancanza di abilitazione alla guida” ai fini dell’esclusione di garanzia.

Il Supremo Collegio evidenzia l’ambiguità della clausola, formula ampia e generica, idonea a coprire infiniti casi, e ribadisce l’obbligo di interpretazione contro il predisponente, soprattutto in contratti standardizzati come la polizza RCA.

Rilievo pratico per la prassi assicurativa

La decisione limita l’uso estensivo delle clausole di esclusione della garanzia.

Le compagnie non possono far rientrare, in modo elastico, qualunque violazione del Codice della strada nella nozione di “non abilitato alla guida”.

Per negare la copertura e poi agire in rivalsa occorre che il conducente sia effettivamente privo di patente valida o di categoria corrispondente al veicolo.

L’ordinanza valorizza l’affidamento dell’assicurato/proprietario: chi affida il veicolo a soggetto patentato B non può ragionevolmente prevedere che una violazione dei limiti di potenza, peraltro non sempre di immediata percezione pratica, comporti la totale esclusione di copertura.

La Cassazione valorizza la necessità di clausole chiare, soprattutto quando incidono pesantemente sull’equilibrio del contratto e sui diritti dell’assicurato.

Se l’assicuratore vuole effettivamente escludere la copertura per la circolazione in violazione di specifiche norme, ad esempio l’art. 117, comma 2-bis, cod. strada, dovrà formularlo in modo espresso e non affidarsi a formule generiche come “non abilitato alla guida”.


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