
Il dipendente che maneggia somme provenienti da enti pubblici risponde di peculato se se ne appropria? Non necessariamente: occorre verificare quale attività gli attribuisce la disponibilità del denaro.
Il semplice maneggio di denaro pubblico non basta a configurare il peculato.
Lo chiarisce la Cassazione penale, Sezione VI, con la sentenza n. 28595, depositata il 28 luglio 2026, applicando il criterio oggettivo-funzionale previsto dagli artt. 357 e 358 c.p.
La domanda da porsi è questa: chi lavora per una società che gestisce un servizio pubblico e dispone di denaro proveniente da enti pubblici è automaticamente un incaricato di pubblico servizio?
Per la Cassazione, la risposta è no.
La vicenda riguarda una dipendente del Comune di Giardini Naxos che lavorava anche per un Ambito territoriale ottimale (ATO), incaricato in concessione della gestione dei rifiuti.
La donna svolgeva attività amministrative e finanziarie e provvedeva anche alla liquidazione degli stipendi. Secondo l’accusa, approfittando della disponibilità dei conti bancari e dell’home banking, si era appropriata di circa 71.000 euro, anche attraverso la duplicazione di accrediti stipendiali su conti a lei intestati.
I giudici di merito qualificano il fatto come peculato. La Cassazione segue invece un’altra strada.
L’ATO ha natura pubblicistica: è costituito da enti locali e gestisce in concessione un servizio pubblico.
Ma questo dato, da solo, non basta.
Ai fini degli artt. 357 e 358 c.p., non conta la veste pubblica o privata dell’ente per il quale si lavora. Conta l’attività concretamente svolta dal singolo soggetto.
È il criterio oggettivo-funzionale.
Anche chi opera per un soggetto privato può essere incaricato di pubblico servizio se svolge un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico e funzionale al servizio reso alla collettività. Al contrario, lavorare per una società in house non attribuisce automaticamente una qualifica pubblicistica.
La Cassazione richiama, tra gli altri, Cass., Sez. U., n. 10086/1998, Citaristi, e Cass., Sez. U., n. 34036/2025, Prete.
A questo punto il problema si sposta sulle mansioni effettivamente svolte.
La qualifica di incaricato di pubblico servizio può sussistere per le attività direttamente collegate al servizio pubblico oppure poste rispetto ad esso in rapporto ausiliario o strumentale.
Non vale, invece, per le attività puramente interne e privatistiche della società.
Ed è proprio ciò che accade nel caso esaminato.
La disponibilità del denaro deriva dall’incarico di provvedere al pagamento degli stipendi, cioè da un’attività relativa ai rapporti tra l’ATO e i propri dipendenti, non direttamente collegata al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
Il confine emerge bene anche per contrasto con Cass. n. 30184/2025. In quel caso la stessa Sesta Sezione ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio al dipendente di una banca incaricata della tesoreria di un ente locale, perché la sua attività non si limitava al maneggio del denaro pubblico, ma comprendeva anche la rendicontazione dei flussi finanziari secondo modalità previste dalla legge e funzionali al controllo dei conti pubblici.
La differenza, quindi, non sta nel denaro maneggiato, ma nella funzione concretamente esercitata.
Resta un ultimo elemento: le somme di cui la dipendente disponeva provenivano da fondi pubblici.
Neppure questo è sufficiente.
Per la Cassazione, ciò che caratterizza il peculato è il rapporto di strumentalità tra l’esercizio della funzione o del servizio pubblico e l’appropriazione.
Non è invece determinante che il denaro sia pubblico o privato. Del resto, l’art. 314 c.p. parla semplicemente di «denaro o altra cosa mobile altrui».
Quindi, per capire se ricorre il peculato, non basta chiedersi:
di chi sono quei soldi?
Occorre soprattutto chiedersi:
perché quel soggetto ne dispone?
Se la disponibilità deriva da un’attività interna e privatistica, la provenienza pubblica delle somme non trasforma da sola il dipendente in incaricato di pubblico servizio.
Esclusa la qualifica pubblicistica, viene meno uno degli elementi necessari per configurare il peculato.
L’appropriazione delle somme resta però penalmente rilevante.
La Cassazione riqualifica quindi il fatto come appropriazione indebita ex art. 646 c.p. e, poiché le condotte risalgono agli anni 2011-2014, annulla senza rinvio la sentenza per intervenuta prescrizione.
Per distinguere il peculato dall’appropriazione indebita non basta seguire il denaro e verificarne la provenienza pubblica.
Bisogna guardare alla funzione svolta da chi ne ha la disponibilità e al suo collegamento con il pubblico servizio.
In sintesi: nel peculato non conta soltanto che cosa hai in mano, ma perché ce l’hai in mano.
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