
Il piccolo imprenditore sovraindebitato può impugnare subito ruolo e cartelle che ritiene non validamente notificati? Oppure deve prima presentare la domanda al giudice della crisi?
La risposta arriva dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 160, depositata il 6 ottobre 2026, chiarisce che l’impugnazione è possibile già con l’avvio della fase stragiudiziale davanti all’Organismo di composizione della crisi (OCC).
Non occorre quindi presentare una domanda giudiziale senza avere prima ricostruito con precisione la propria esposizione debitoria.
La vicenda riguarda un piccolo imprenditore sovraindebitato che, consultando gli estratti di ruolo, scopre cartelle per circa 4.200 euro che sostiene di non avere mai ricevuto. Il giudice rimettente ne accerta poi la mancata regolare notificazione.
Il contribuente vuole definire l’effettiva esposizione fiscale prima di accedere alla procedura prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e contesta anche prescrizione e decadenza delle pretese.
Secondo il Giudice di pace di Milano, però, l’articolo 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 avrebbe potuto costringerlo ad avviare la procedura “al buio”, con possibili conseguenze sull’omologazione, sull’esdebitazione e, nei casi previsti, anche sul piano penale.
L’articolo 12, comma 4-bis, consente l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata quando dall’iscrizione possa derivare un pregiudizio in alcune situazioni espressamente previste, tra cui quelle che si verificano «nell’ambito delle procedure» disciplinate dal CCII.
La disciplina è stata ampliata dal d.lgs. n. 110/2024, anche dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 190/2023, aveva segnalato l’esigenza di estendere i casi di tutela anticipata.
Il punto è quindi capire quando si entra “nell’ambito” della procedura.
Per la Consulta non occorre attendere il deposito della domanda davanti al giudice.
Per l’impresa minore, individuata secondo i requisiti dell’art. 2 CCII, il concordato minore e la liquidazione controllata prevedono infatti una fase preparatoria davanti all’OCC, anteriore a quella giudiziale.
Non è un semplice passaggio informale. L’OCC deve ricostruire la situazione economica e debitoria e, nei casi previsti, informare anche l’agente della riscossione e gli uffici fiscali.
Il contribuente si trova quindi già «nell’ambito delle procedure» del CCII dal momento in cui instaura questa fase stragiudiziale.
Può perciò impugnare immediatamente ruolo e cartelle che assume non validamente notificati.
L’accesso alla tutela non è automatico.
Il contribuente deve:
dimostrare di avere instaurato la fase stragiudiziale davanti all’OCC;
allegare la propria condizione di sovraindebitamento;
provare il concreto pregiudizio che il debito risultante dal ruolo e dalle cartelle può produrre sulla procedura.
È proprio il pregiudizio effettivo il punto centrale: non basta contestare una cartella mai ricevuta, occorre spiegare perché quel debito incide sulla procedura che si intende attivare.
La valutazione spetta al giudice dell’impugnazione.
La Corte esclude quindi che il piccolo imprenditore debba avviare la procedura giudiziale senza conoscere la propria effettiva posizione fiscale.
Le principali questioni di legittimità costituzionale vengono dichiarate non fondate, perché muovono dall’erroneo presupposto che il contribuente non possa ottenere tutela immediata.
La disciplina, invece, consente già l’impugnazione nella fase davanti all’OCC, purché sia dimostrato un pregiudizio concreto e attuale.
Dal 1° gennaio 2027 la disposizione confluirà nell’articolo 91 del Testo unico in materia di versamenti e riscossione.
Il piccolo imprenditore sovraindebitato non deve arrivare davanti al giudice senza sapere quali debiti fiscali gravano realmente sulla propria posizione.
Se ha già avviato la fase davanti all’OCC, può impugnare immediatamente ruolo e cartelle non validamente notificati, dimostrando il sovraindebitamento e il concreto pregiudizio per la procedura.
In sintesi: prima si fanno bene i conti, poi si va davanti al giudice.
Documenti correlati:
Testo integrale di Corte Costituzionale, Sentenza n.160 del 06/10/2026
Cartella conosciuta tramite ruolo, Legislatore intervenga sui limiti all’impugnazione diretta — Corte cost., sentenza n. 190/2023
Riscossione, in Gazzetta il decreto di riordino — D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110