Pubblicato in Gazzetta il decreto legislativo 19 marzo 2024 n. 31 integrativo e correttivo della Riforma Cartabia in materia penale (Dlgs 150 del 2022).
Il provvedimento si compone di 11 articoli e contiene soprattutto modifiche necessarie al coordinamento delle nuove disposizioni introdotte nel sistema e alla semplificazione delle procedure, con l’obiettivo di una maggiore efficienza della giustizia penale.
Queste le principali novità:
Risoluzione della "Stasi del Procedimento". Il testo interviene sul "termine di riflessione", ovvero il lasso di tempo a disposizione del Pubblico Ministero per decidere sull'avvio dell'azione penale. Questo periodo, variabile da tre a nove mesi in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini, è stato oggetto di una revisione finalizzata a eliminare inutili passaggi burocratici e a potenziare il controllo del giudice per le indagini preliminari. L'obiettivo è quello di evitare ritardi nel procedimento, garantendo sia all'indagato sia alla persona offesa una maggior trasparenza e tempestività nell'accesso agli atti. Si estende, inoltre, fino a novanta giorni il termine per le indagini del procuratore generale in specifiche situazioni.
Sentencing. Il decreto semplifica il processo decisionale per il giudice che, avendo già a disposizione tutti gli elementi necessari, può ora direttamente optare per una pena sostitutiva in luogo di quella detentiva. Ciò modifica la procedura precedentemente vigente che prevedeva, in alcuni casi, l'obbligo di un ulteriore confronto con l'imputato e, se necessario, la fissazione di una nuova udienza per valutare la pena sostitutiva più adatta. Questa revisione riduce la complessità e i tempi del procedimento giudiziario.
Revoca delle Pene Sostitutive. Infine, il decreto introduce la possibilità di revocare le pene sostitutive qualora emergano nuovi fatti che evidenzino un aumento della pericolosità sociale dell'individuo, come una condanna per delitti non colposi successiva all'applicazione della pena sostitutiva. Questa modifica punta a un aggiornamento dinamico del trattamento sanzionatorio in base all'evoluzione del profilo dell'individuo condannato.
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