Dopo la Riforma Cartabia (Dlgs n. 150/2024), la parte civile può proporre appello, ai soli effetti civili, contro una sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace, anche quando non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato?
Le Sezioni Unite Penali della Cassazione, con la sentenza n. 23406 del 23 giugno 2025, rispondono di sì.
con l’informazione provvisoria n. 1/2025, hanno chiarito che la risposta è sì.
Il caso nasce da un procedimento per diffamazione conclusosi con il proscioglimento dell’imputato perché "il fatto non sussiste". La parte civile, pur non avendo attivato la citazione, ha proposto appello chiedendo il risarcimento del danno.
Il nodo interpretativo riguarda l’art. 593 c.p.p., così come modificato dalla riforma Cartabia, che disciplina l'appellabilità delle sentenze, e l’art. 576 c.p.p., che riconosce alla parte civile il potere di impugnare, ai soli effetti civili, le sentenze di proscioglimento.
Due gli orientamenti contrapposti emersi in giurisprudenza:
Restrittivo (Cass. Sez. 4, n. 24097/2024): la parte civile non può appellare, perché la riforma avrebbe voluto limitare le impugnazioni per garantire efficienza processuale.
Estensivo (Cass. Sez. 5, n. 36932/2024): la parte civile può appellare, in coerenza con la specificità del processo davanti al giudice di pace e per evitare disparità tra le parti.
Le Sezioni Unite aderiscono alla seconda tesi: la parte civile ha diritto ad appellare anche se non ha richiesto la citazione a giudizio.
L’art. 576 c.p.p. non è stato derogato dalla riforma Cartabia. Quindi, rimane intatta la possibilità di impugnare la sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili, anche nei procedimenti davanti al giudice di pace e per reati punibili con sola pena pecuniaria o pena alternativa.
In questo modo, la Corte:
tutela l’interesse risarcitorio della parte civile;
garantisce la parità delle parti;
evita un vuoto di tutela in contrasto con i principi costituzionali.
La sentenza afferma che "il richiamo contenuto nell'art. 37, comma 6, d.lgs. n. 274 del 2000, all'art. 576 cod. proc. pen., consente alla parte civile di proporre appello, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace anche per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, pur se non sia stata richiesta la citazione a giudizio dell'imputato".
La Corte ha inoltre chiarito che "la deroga prevista dal comma 3 dell'art. 593 cod. proc. pen. non si estende alla legittimazione della parte civile all'appello, in quanto essa non è espressamente richiamata, né può ritenersi implicitamente abrogata o modificata in senso restrittivo dalla novella normativa".
In conclusione, La parte civile può proporre appello, ai fini civilistici, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace, anche in assenza di propria citazione a giudizio.
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