Sequestro di prevenzione: l’interessato può impugnare il rigetto della revoca

Articolo del 06/10/2026

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La Consulta (158/2026) apre all’impugnazione del rigetto della revoca del sequestro di prevenzione: senza rimedio per l’interessato, la parità delle armi resta sbilanciata a favore del pubblico ministero.

L’interessato colpito da un sequestro di prevenzione può impugnare il provvedimento che rigetta la richiesta di revoca?

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 158 depositata il 2 ottobre 2026, risponde di sì, dichiarando illegittimo l’articolo 27, comma 1, del Codice antimafia, nella parte in cui non prevede l’impugnazione del provvedimento che rigetta l’istanza di revoca del sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione.

Il caso

La vicenda nasce da un procedimento di prevenzione patrimoniale.

Un imprenditore si vede sequestrare alcuni beni di cui assume di essere proprietario o affittuario, nell’ambito di un procedimento avviato nei confronti di un altro soggetto, indiziato di attività delittuose.

L’imprenditore chiede la revoca del sequestro, ma la Corte d’appello di Roma dichiara inammissibile la richiesta.

Il caso arriva davanti alla Corte di cassazione. Le Sezioni unite penali (sent. n.14860/2026) rilevano un problema: il pubblico ministero può impugnare il provvedimento che revoca il sequestro; l’interessato, invece, non può impugnare il provvedimento che rigetta la sua richiesta di revoca.

In pratica, se perde il pubblico ministero, può chiedere a un giudice superiore di rivedere la decisione. Se perde il privato, deve aspettare.

E intanto il sequestro resta.

La regola

L’articolo 27 del Codice antimafia disciplina le impugnazioni dei provvedimenti in materia di sequestro e confisca di prevenzione.

Prima dell’intervento della Corte costituzionale, la norma consentiva di impugnare:

  • il provvedimento che applica il sequestro;

  • il provvedimento che nega il sequestro;

  • il provvedimento che revoca il sequestro.

Mancava però il provvedimento che rigetta l’istanza di revoca proposta dall’interessato.

Questa lacuna produceva un’asimmetria: la parte pubblica poteva impugnare i provvedimenti sfavorevoli, mentre il privato non aveva un rimedio analogo contro il rigetto della revoca.

Per la Consulta, questa disciplina viola il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 Cost. e il principio di parità delle parti nel processo previsto dall’articolo 111, secondo comma, Cost.

La Corte ricorda che il procedimento di prevenzione non è un processo penale in senso stretto. Tuttavia il sequestro di prevenzione incide in modo rilevante sulla proprietà e sulla libera iniziativa economica. Proprio per questo deve assicurare una tutela effettiva del diritto di difesa.

L’applicazione

Secondo la Corte costituzionale, l’asimmetria è reale.

Il pubblico ministero può impugnare il provvedimento che revoca il sequestro, perché la revoca può far venir meno il vincolo sui beni e creare il rischio della loro dispersione.

Ma anche l’interessato ha un’esigenza di tutela: se il giudice rigetta la revoca, il sequestro continua a produrre effetti sui suoi beni e, in alcuni casi, sulla sua attività lavorativa o imprenditoriale.

Non basta dire che il privato potrà difendersi dopo, al momento della confisca.

Il sequestro, infatti, può durare diciotto mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti. E due anni, per chi ha beni necessari alla propria impresa, possono essere un tempo molto lungo.

La Corte lo dice in modo diretto: due anni di inattività possono, di fatto, decretare la morte di un’impresa.

Non bastano nemmeno gli altri strumenti previsti dal Codice antimafia.

L’intervento del terzo nel procedimento, ai sensi dell’articolo 23, consente di difendersi davanti allo stesso giudice, ma non davanti a un giudice superiore. I rimedi previsti dagli articoli 52 e seguenti, invece, operano a valle della confisca e non risolvono il problema della tutela immediata contro il sequestro.

La Consulta richiama anche il confronto con il sequestro preventivo nel processo penale. In quel sistema, l’articolo 322-bis c.p.p. consente l’appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, comprese quelle che rigettano la revoca.

Il messaggio è chiaro: quando un sequestro incide sui beni e sull’attività di una persona, il rimedio deve essere effettivo e tempestivo.

La decisione

La Corte costituzionale dichiara illegittimo l’articolo 27, comma 1, del Codice antimafia, nella parte in cui non include tra i provvedimenti impugnabili quelli con cui il tribunale rigetta l’istanza di revoca del sequestro.

La decisione ha un effetto preciso: il rinvio contenuto nel comma 2 dell’articolo 27 alla disciplina dell’articolo 10 del Codice antimafia si estende anche al rigetto dell’istanza di revoca.

L’interessato, quindi, può impugnare il diniego davanti a un giudice superiore.

La pronuncia non riguarda soltanto il terzo estraneo al procedimento, ma ogni interessato colpito dal sequestro, compreso il soggetto proposto.

Cosa ci portiamo a casa?

Nel sequestro di prevenzione, la partita processuale non può essere giocata con una porta sola.

Se il pubblico ministero può impugnare la revoca del sequestro, anche l’interessato deve poter impugnare il rigetto della revoca.

Altrimenti la parità delle armi resta una bella formula, ma poco utile per chi nel frattempo resta senza beni, senza azienda e, magari, senza fiato.


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