
Il Cdm approva il ddl sicurezza: divieto di aggregazione per i gruppi violenti, fermo preventivo anche per i minorenni, pene più severe per i danneggiamenti e nuove tutele per agenti e vittime.
Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 14 luglio 2026, ha approvato con procedura d’urgenza un disegno di legge in materia di sicurezza pubblica e prevenzione del disagio giovanile.
Il provvedimento interviene soprattutto sui fenomeni di violenza nelle aree della movida e nei luoghi affollati, rafforzando gli strumenti preventivi a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza.
Il ddl si affianca al Decreto sicurezza (D.L. n. 23/2026, convertito dalla legge n. 54/2026), che aveva già modificato e inasprito diverse disposizioni penali.
La principale novità è una nuova misura di prevenzione applicabile quando almeno cinque persone riunite tengano, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, comportamenti intimidatori, gravemente molesti o violenti contro persone o cose.
In questi casi il questore potrà disporre, insieme all’avviso orale, anche il divieto di radunarsi nuovamente con una o più persone appartenenti allo stesso gruppo.
La misura non potrà essere applicata indistintamente a tutti i partecipanti, ma soltanto a chi:
sia stato destinatario, nei cinque anni precedenti, di misure di prevenzione o di provvedimenti a tutela della sicurezza urbana;
oppure sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico.
Il divieto punta quindi a colpire le aggregazioni violente, non la semplice presenza di gruppi di giovani nelle aree della movida.
Il ddl amplia inoltre l’accompagnamento e il trattenimento negli uffici di polizia ai fini dell’identificazione, misura definita dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi come “fermo di prevenzione”.
Lo strumento potrà essere utilizzato durante specifiche operazioni dirette a prevenire reati capaci di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone.
Non sarà sufficiente un generico sospetto. Dovranno emergere circostanze concrete dalle quali desumere un effettivo pericolo, come il possesso di armi o di oggetti pericolosi e la presenza di precedenti per reati contro la persona o il patrimonio, in materia di stupefacenti o di armi.
Piantedosi ha chiarito che la misura potrà riguardare anche i minorenni.
Potrà inoltre essere applicata dagli agenti della polizia locale quando operino come agenti di pubblica sicurezza e siano specificamente impiegati nei relativi servizi.
Il provvedimento introduce un’ipotesi aggravata di danneggiamento quando il fatto sia commesso da cinque o più persone riunite.
La condotta sarà punita con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro.
Saranno inoltre consentiti l’arresto facoltativo in flagranza e, ricorrendone i presupposti, la flagranza differita, che permette di procedere sulla base di immagini o altra documentazione acquisita nell’immediatezza dei fatti.
La misura è destinata soprattutto ai danneggiamenti e agli episodi di vandalismo commessi durante disordini, manifestazioni o violenze collettive.
Una delle disposizioni più significative interviene sul risarcimento richiesto da chi abbia subito un danno mentre stava commettendo un grave delitto.
Il ddl esclude il diritto al risarcimento quando il danno sia stato provocato dalla persona offesa in occasione della commissione di determinati reati, tra cui la violenza sessuale, il furto in abitazione, la rapina e il sequestro di persona a scopo di estorsione.
Il caso esemplificato dal ministro è quello del rapinatore che rimanga ferito a causa della reazione della vittima.
La norma interviene però soltanto sul piano civile: non amplia i confini della legittima difesa e non esclude l’eventuale responsabilità penale di chi abbia reagito oltre i limiti consentiti.
Il ddl prevede la procedibilità d’ufficio per le lesioni personali lievi o lievissime commesse contro ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle loro funzioni.
Per avviare il procedimento penale non sarà quindi più necessaria la querela dell’agente.
Viene rafforzato anche il contrasto alle occupazioni arbitrarie.
La procedura accelerata che consente alle Forze di polizia di liberare l’immobile e reintegrare nel possesso l’avente diritto, oggi limitata all’unica abitazione effettiva del denunciante, sarà estesa alle altre ipotesi di occupazione, comprese le seconde abitazioni.
Il ddl introduce inoltre un’aggravante per i delitti non colposi contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà morale commessi ai danni di giornalisti iscritti all’albo o di direttori di testata, nell’esercizio o a causa della loro attività.
Una seconda aggravante riguarderà chi, dopo aver violato un provvedimento di rimpatrio o un divieto di reingresso nel territorio dello Stato, commetta un ulteriore delitto.
Il disegno di legge non contiene soltanto misure repressive.
Nell’ambito dei Centri per la famiglia sarà istituita una rete territoriale dell’alleanza educativa, in raccordo con le scuole e le realtà sociali del territorio.
Saranno inoltre promossi progetti contro la povertà educativa e l’emarginazione sociale, con l’obiettivo di sostenere le famiglie e prevenire l’ingresso dei giovani nei gruppi violenti.
Il provvedimento prevede infine il rafforzamento dei presidi della Polizia di Stato, il potenziamento della vigilanza dei litorali, una disciplina per l’impiego dei droni e nuove misure contro gli illeciti sulla rete ferroviaria.
Il disegno di legge inizierà ora il suo percorso parlamentare.
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