Società tra avvocati e soci di capitale: servono garanzie adeguate

Articolo del 22/07/2026

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La Corte costituzionale (n. 138/2026) dichiara inammissibili le questioni sollevate dal CNF: chi contesta la presenza di soci non professionisti nelle società tra avvocati deve spiegare perché le garanzie previste dalla legge non siano sufficienti.

I soci di capitale possono entrare nelle società tra avvocati?

Un soggetto non iscritto ad alcun albo professionale può partecipare a una società tra avvocati?

E il suo ingresso rischia di condizionare l’indipendenza dell’avvocato, il diritto di difesa e il rispetto delle regole deontologiche?

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 21 luglio 2026, affronta la questione ma non la decide nel merito.

La Consulta dichiara infatti inammissibili le questioni sollevate dal Consiglio nazionale forense sull’art. 4-bis, comma 2, lettera a), della legge n. 247 del 2012, nella parte in cui consente la partecipazione alle società tra avvocati di soci non professionisti.

Secondo la Corte, il CNF non ha spiegato in modo sufficiente perché le garanzie già previste dalla legge siano inadeguate a proteggere l’autonomia e l’indipendenza degli avvocati.

Il caso

La vicenda nasce dalla richiesta dell’Unione nazionale delle camere civili e di alcuni avvocati di cancellare dall’albo di Roma una società tra avvocati partecipata da un socio non professionista.

Il Consiglio dell’ordine aveva respinto la richiesta in applicazione dell’art. 4-bis della legge professionale forense. Il CNF, chiamato a decidere sul ricorso, ha quindi sollevato la questione di costituzionalità.

Secondo il rimettente, l’ingresso di un socio guidato dalla logica del profitto potrebbe compromettere l’indipendenza dei professionisti e alterare la concorrenza.

Le censure riguardano:

  • gli artt. 24 e 111 Cost., perché l’indipendenza dell’avvocato è collegata al diritto di difesa e al giusto processo;

  • l’art. 41 Cost., perché la presenza del socio di capitale potrebbe attenuare i doveri deontologici e creare vantaggi concorrenziali rispetto agli altri avvocati.

Quali garanzie prevede la legge?

L’art. 4-bis consente ai soci non professionisti di detenere il terzo residuo del capitale e dei diritti di voto.

Almeno i due terzi devono infatti appartenere ad avvocati o ad avvocati insieme ad altri professionisti iscritti ad albi.

La legge prevede inoltre una serie di cautele relative all’assetto societario:

  • prevalenza dei soci professionisti;

  • maggioranza dell’organo di gestione composta da soci avvocati;

  • divieto di partecipazioni tramite società fiduciarie, trust o interposte persone;

  • possibilità di nominare amministratori soltanto tra i soci.

Altre garanzie riguardano l’attività professionale:

  • personalità della prestazione;

  • indipendenza e imparzialità dell’avvocato incaricato;

  • obbligo di dichiarare conflitti di interesse e incompatibilità;

  • responsabilità del professionista e della società;

  • soggezione della STA al codice deontologico e alla competenza disciplinare dell’ordine.

Perché la questione è inammissibile?

Il CNF considera insufficienti queste cautele, ma non ne analizza concretamente il funzionamento.

Per la Corte non basta affermare che il socio di capitale possa condizionare l’avvocato.

Occorre spiegare:

  1. quali rischi possono verificarsi;

  2. quali garanzie sono previste;

  3. perché tali garanzie non sono adeguate;

  4. in quale misura ne deriva la violazione degli artt. 24, 41 e 111 Cost.

La mancata ricostruzione completa del quadro normativo rende quindi insufficiente la motivazione sulla non manifesta infondatezza.

L’ingresso del capitale è una scelta del legislatore

La Consulta chiarisce che spetta al legislatore decidere se ammettere soci finanziatori o imprenditori nelle società che esercitano professioni regolamentate.

Il loro apporto può offrire risorse economiche, competenze organizzative e nuovi modelli di servizio.

Questa apertura deve però essere controbilanciata da garanzie capaci di prevenire:

  • conflitti di interesse;

  • pressioni economiche sull’avvocato;

  • interferenze nelle scelte difensive;

  • aggiramento del segreto professionale;

  • condizionamenti derivanti dalla ricerca del profitto.

Per la professione forense tali cautele assumono un rilievo particolare, perché l’attività dell’avvocato è uno strumento necessario per l’esercizio effettivo del diritto di difesa e per lo svolgimento della funzione giurisdizionale.

Il precedente europeo

La Corte richiama anche la sentenza della Corte di giustizia UE del 19 dicembre 2024, causa C-295/23, Halmer.

In quella decisione il divieto tedesco di partecipazione degli investitori puramente finanziari nelle società tra avvocati è stato ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione.

Ciò non significa, però, che tutti gli Stati debbano vietare i soci di capitale.

Il diritto europeo lascia al legislatore nazionale la scelta del modello, purché l’eventuale apertura sia accompagnata da garanzie adeguate a tutelare l’indipendenza e la deontologia dell’avvocato.

Le garanzie attuali sono sufficienti?

La Corte non fornisce una risposta definitiva.

Osserva, anzi, che la disciplina delle società tra avvocati è, sotto alcuni profili, meno rigorosa di quella prevista per le società tra professionisti.

Per queste ultime sono previste ulteriori tutele, tra cui:

  • la scelta del professionista da parte del cliente;

  • la possibilità di opporre il segreto professionale agli altri soci;

  • requisiti di onorabilità per il socio investitore;

  • specifici obblighi informativi;

  • la comunicazione dei conflitti connessi alla presenza di soci di capitale.

La Consulta non afferma quindi che le garanzie vigenti siano certamente sufficienti. Stabilisce soltanto che la loro inadeguatezza deve essere dimostrata con una motivazione puntuale.

Il disegno di legge sulle nuove garanzie

La sentenza richiama anche il disegno di legge A.S. n. 1917, all’esame del Parlamento.

Il testo conferma l’apertura ai soci non professionisti e sviluppa alcune delle garanzie già previste.

Secondo la Corte, tuttavia, il livello di tutela non potrà essere inferiore a quello stabilito per le società tra professionisti.

La Consulta osserva inoltre che, allo stato, il disegno di legge non recepisce ancora tutte le garanzie relative al segreto professionale e agli obblighi informativi sulla presenza del socio non professionista.

Cosa ci portiamo a casa?

La Corte costituzionale non dichiara legittima nel merito la partecipazione dei soci di capitale nelle società tra avvocati.

Afferma che tale scelta rientra nella discrezionalità del legislatore, ma deve essere accompagnata da garanzie adeguate contro conflitti di interesse, pressioni economiche e interferenze nell’attività difensiva.

Chi contesta la disciplina non può limitarsi a evocare il rischio del profitto: deve esaminare le cautele esistenti e spiegare concretamente perché non funzionano.

Il capitale può entrare nella società tra avvocati. Ma servono regole capaci di lasciarlo fuori dalla strategia difensiva.


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