
La Cassazione (n. 15525/2026) precisa che l’insuccesso della trattativa non esclude, di per sé, il risarcimento delle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale.
L'insuccesso dell'attività stragiudiziale non è causa automatica di esclusione della risarcibilità.
Lo ha stabilito la Terza Sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 15525 del 21 maggio 2026.
L'ordinanza in esame, richiamando Cass. n. 1444/2021 e Cass. n. 997/2010, ribadisce che l'insuccesso dell'attività stragiudiziale non è causa automatica di esclusione della risarcibilità. Il principio si inserisce nel filone giurisprudenziale che:
qualifica le spese di assistenza stragiudiziale come danno emergente;
ne ammette la risarcibilità ove: 1) vi sia un nesso causale con l'altrui inadempimento/illecito; 2) l'attività sia ragionevole e non superflua, valutata ex ante.
Naturalmente, non si tratta di un rimborso automatico: la parte deve allegare e provare la spesa, il nesso causale e la ragionevolezza dell'attività svolta.
Le massime e i principi si fondano su norme generali (artt. 1223, 2056, 2059 c.c., ecc.) e sono chiaramente traslabili ad altri ambiti, fra cui:
controversie da trasporto aereo (compensazioni Reg. 261/2004, risarcimento ulteriori danni);
contenzioso bancario e finanziario;
responsabilità contrattuale in genere (vendita immobiliare, appalto, locazione, ecc.);
responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.
L'ordinanza applica questo schema al settore del trasporto aereo.
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