Spese stragiudiziali risarcibili anche se la trattativa non va a buon fine

Articolo di Carmine Lattarulo del 27/05/2026

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La Cassazione (n. 15525/2026) precisa che l’insuccesso della trattativa non esclude, di per sé, il risarcimento delle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale.

L'insuccesso dell'attività stragiudiziale non è causa automatica di esclusione della risarcibilità.

Lo ha stabilito la Terza Sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 15525 del 21 maggio 2026.

Il principio richiamato dalla Cassazione

L'ordinanza in esame, richiamando Cass. n. 1444/2021 e Cass. n. 997/2010, ribadisce che l'insuccesso dell'attività stragiudiziale non è causa automatica di esclusione della risarcibilità. Il principio si inserisce nel filone giurisprudenziale che:

  • qualifica le spese di assistenza stragiudiziale come danno emergente;

  • ne ammette la risarcibilità ove: 1) vi sia un nesso causale con l'altrui inadempimento/illecito; 2) l'attività sia ragionevole e non superflua, valutata ex ante.

Naturalmente, non si tratta di un rimborso automatico: la parte deve allegare e provare la spesa, il nesso causale e la ragionevolezza dell'attività svolta.

Ambiti di applicazione del principio

Le massime e i principi si fondano su norme generali (artt. 1223, 2056, 2059 c.c., ecc.) e sono chiaramente traslabili ad altri ambiti, fra cui:

  • controversie da trasporto aereo (compensazioni Reg. 261/2004, risarcimento ulteriori danni);

  • contenzioso bancario e finanziario;

  • responsabilità contrattuale in genere (vendita immobiliare, appalto, locazione, ecc.);

  • responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.

L'ordinanza applica questo schema al settore del trasporto aereo.


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