Pubblicato in Gazzetta il testo del Decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2024 n. 171, recante norme per il contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario.
Modifiche al Codice Penale
L'articolo 1 prevede:
- l'introduzione di una fattispecie aggravata didanneggiamento, inserendo un nuovo comme all'art. 635 C.p., secondo cui chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose esistenti in tali luoghi o destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata;
- l'estensione al personale che svolge servizi di sicurezza complementari l'ambito di applicazione delle sanzioni previste per le lesioni procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di cui dall'art. 583-quater, secondo comma, c.p.
Modifiche al Codice di Procedura Penale
L'articolo 2 apporta modifiche agli articoli 380 e 382-bis del Codice di Procedura Penale:
Arresto obbligatorio in flagranza: All'articolo 380, comma 2, vengono aggiunte le lettere a-ter) e a-quater), estendendo l'arresto obbligatorio in flagranza ai seguenti reati:
- Delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali, previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del Codice Penale.
- Delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, terzo comma, del Codice Penale.
Arresto in flagranza differita: Viene inserito il comma 1-bis all'articolo 382-bis, prevedendo l'arresto in flagranza differita per:
- Delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria e di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.
- Delitti commessi su cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario o presenti nelle suddette strutture.
Per procedere all'arresto in flagranza differita, è necessario che la realizzazione della condotta criminosa sia attestata in modo inequivocabile, tramite documentazione video-fotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica. L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione del soggetto e, comunque, entro le quarantotto ore dalla commissione del fatto.
Documenti correlati:
- TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137
Testo del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2024, n. 171, recante "Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonchè di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria" (G.U. n.276 del 25-11-2024) - Consiglio dei Ministri n. 97 del 27/09/2024