LEGGE 19 giugno 2026, n. 120
Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti. (26G00136)
(GU n.154 del 6-7-2026)
Vigente al: 21-7-2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente legge disciplina la pubblicita' e gli obblighi di informazione che i produttori e i professionisti devono adempiere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 1, lettere g), i), l) e l-quater), e 100, comma 2, lettere a), b), f), g), h), m), m-bis), n), o) e o-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 82, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero a soggetti costituiti, stabiliti o comunque operanti all'estero che svolgano attivita' aventi caratteristiche o finalita' analoghe a quelle indicate nelle citate disposizioni.
2. La presente legge non si applica alla promozione, alla vendita o alla fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti di cui al comma 1. Restano ferme le disposizioni in materia di raccolta di fondi previste dall'articolo 7 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle relative alle raccolte svolte dagli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.
3. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dagli articoli 13 e 18 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Ai fini della presente legge, per «professionista» si intende sia il venditore sia il soggetto che promuove l'acquisto.
Art. 2
Informazioni
1. I consumatori hanno diritto di ricevere dai produttori e dai professionisti un'adeguata informazione, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 6, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, circa la destinazione di una parte dei proventi della vendita di un prodotto in favore di taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, i produttori o i professionisti riportano sulle confezioni dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero nei modi di cui al comma 3 del presente articolo, a integrazione di quelle concernenti il prezzo, le seguenti indicazioni:
a) il soggetto destinatario di parte dei proventi ai sensi dell'articolo 1, comma 1;
b) le finalita' per cui sara' impiegata la parte dei proventi destinata ai soggetti indicati ai sensi della lettera a);
c) la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati a taluno dei soggetti indicati ai sensi della lettera a) per ogni unita' di prodotto.
3. L'adempimento di cui al comma 2 puo' essere eseguito anche tramite l'apposizione di una targhetta cartacea o adesiva sulla confezione ovvero mediante l'indicazione delle informazioni prescritte sui materiali di comunicazione presenti nei punti di vendita, assicurando chiarezza, semplicita' e adeguata evidenza grafica.
4. I produttori e i professionisti forniscono le indicazioni di cui al comma 2 anche nell'ambito delle pratiche commerciali e, in particolare, nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicita' del prodotto. Al medesimo obbligo sono tenuti i soggetti che svolgono attivita' di pubblicita' del prodotto nella forma tradizionale ovvero in quella di influencer marketing.
Art. 3
Comunicazioni all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
1. Almeno quindici giorni prima di porre in vendita i prodotti i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, il produttore o il professionista comunica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato:
a) le informazioni di cui all'articolo 2, comma 2;
b) il termine entro cui sara' effettuato il versamento dell'importo destinato ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b), il produttore o il professionista di cui al comma 1 comunica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato l'esecuzione del versamento dell'importo di cui alla medesima lettera b).
Art. 4
Controlli e sanzioni
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' competente a irrogare le sanzioni per le violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
2. Salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta ai sensi della parte II, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato pubblica i provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del comma 2 nel proprio bollettino settimanale e puo' imporre l'obbligo di pubblicazione di tali provvedimenti, a cura e spese del produttore o del professionista, nel sito internet e nelle pagine delle reti sociali telematiche del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o piu' giornali quotidiani nonche' mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori. In caso di inottemperanza all'obbligo imposto ai sensi del presente comma, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
4. La misura delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 e' determinata tenendo conto del prezzo di listino di ciascun prodotto e del numero delle unita' poste in vendita.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.
6. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinati a iniziative solidaristiche, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'universita' e della ricerca. Il medesimo decreto individua i soggetti beneficiari, le modalita' di riparto e le procedure di erogazione delle relative risorse.
Art. 5
Disposizione transitoria
1. La presente legge non si applica alle promozioni, alle vendite e alle forniture di prodotti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato svolge le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio