LEGGE 5 agosto 2026, n. 140
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. (26G00157)
(GU n.181 del 6-8-2026)
Vigente al: 21-8-2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Introduzione della misura alternativa della detenzione domiciliare per condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, all'articolo 95 sono premessi i seguenti:
«Art. 94-ter (Detenzione domiciliare in casi particolari). - 1. Quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova di cui all'articolo 94, se deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale per le quali resta fermo il limite di otto anni, l'interessato puo' chiedere in ogni momento di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso le strutture di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. L'interessato puo' altresi' chiedere in ogni momento, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo semiresidenziale, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso luogo idoneo diverso dalle strutture di cui al comma 2, quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni, per reati diversi da quelli di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale.
2. La domanda deve indicare la volonta' del richiedente di proseguire o intraprendere un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale presso una struttura privata accreditata ai sensi dell'articolo 117 o in una struttura pubblica residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzata per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilita', l'indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza o l'alcoldipendenza e il reato, il programma terapeutico finalizzato al recupero del condannato e la valutazione di cui al comma 4, relativa all'accertamento della effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, nonche' all'idoneita' del programma terapeutico al recupero del condannato, con l'indicazione della relativa procedura di accertamento. In caso di richiesta di prosecuzione di programma terapeutico gia' in corso, alla domanda e' allegata altresi' la valutazione sull'andamento del programma e sulla sua idoneita' ai fini del recupero e della risocializzazione del condannato, avuto anche riguardo a condizioni di comorbilita' psichiatrica e tossicologica.
3. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma contribuisce al concreto recupero del richiedente e previene il pericolo che egli commetta altri reati. Tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalita' di esecuzione del programma.
4. Al fine di elaborare linee guida relative ai metodi di accertamento dei presupposti di cui al secondo periodo del comma 2, compresa l'effettiva condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza e la sua attualita', e di assicurarne l'uniforme applicazione a livello nazionale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze e' istituita una commissione centrale che si avvale, tra le altre, di professionalita' del sistema dei servizi sia pubblici che accreditati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stabilita la composizione della commissione centrale e sono disciplinate le relative modalita' di funzionamento. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per le valutazioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, le competenti unita' dei servizi pubblici per le dipendenze operano in composizione integrata da un componente incaricato dall'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio e, ove opportuno, da un ulteriore componente incaricato dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria.
5. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale, nell'ambito delle specifiche responsabilita' relative all'attuazione del percorso riabilitativo, trasmette al servizio pubblico per le dipendenze e all'ufficio di esecuzione penale esterna competenti per territorio una relazione semestrale circa l'esecuzione del programma e segnala in ogni momento all'autorita' giudiziaria le eventuali violazioni commesse dalla persona ad esso sottoposta, anche ai fini della revoca del regime di detenzione domiciliare. Al termine del programma, anche per rinuncia da parte della persona ad esso sottoposta, l'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio trasmette senza ritardo all'autorita' giudiziaria una relazione finale.
6. Se il programma terapeutico non e' positivamente concluso, il tribunale di sorveglianza revoca il regime di detenzione domiciliare, salvo che dalla relazione finale emerga in modo inequivoco che l'esito non positivo non sia accompagnato da violazioni delle prescrizioni. In quest'ultimo caso puo' essere autorizzato, ferma la durata del suddetto programma terapeutico, per non piu' di due volte, su richiesta dell'interessato e con provvedimento motivato, il trasferimento presso altra struttura idonea di cui al comma 2, individuata sulla base di criteri oggettivi e previo parere favorevole del Servizio pubblico per le dipendenze. La revoca e' altresi' disposta nei casi di cui all'articolo 47-ter, commi 6 e 9, della legge n. 354 del 1975. L'autorita' giudiziaria provvede alla revoca con immediatezza e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla segnalazione delle violazioni o dall'accertamento che il programma terapeutico si e' concluso non positivamente, salvo quanto indicato al primo periodo. Nel caso di revoca disposta ai sensi del terzo periodo, la pena residua non puo' essere sostituita con altra misura.
7. Se il programma terapeutico risulta positivamente concluso, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, ai fini del reinserimento sociale, puo' disporre l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare anche quando la pena residua, pur se determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale, supera quelle previste, rispettivamente, dagli articoli 47 e 47-ter della legge n. 354 del 1975, sempre che non siano superati i limiti di pena indicati nel comma 1 del presente articolo, aumentati della meta', ovvero di un quarto ove si tratti di titolo esecutivo comprendente un reato di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. In questi casi e' disposta la verifica periodica diretta ad accertare l'utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche e le misure alternative dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare sono revocate quando e' accertato il sopravvenire di una nuova condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza.
8. Per quanto non diversamente disposto, si applicano l'articolo 94 del presente testo unico e l'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, in quanto compatibili.
Art. 94-quater (Definizione anticipata del processo con finalita' di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti). - 1. Al fine di accedere alla misura prevista dall'articolo 94-ter, l'imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intende proseguire o intraprendere il programma terapeutico puo' chiedere l'applicazione, nella misura e con le modalita' esecutive indicate al comma 1 del medesimo articolo 94-ter, di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze, non supera otto anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero quattro anni se si procede per uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Resta fermo, tuttavia, il limite di otto anni se si procede per i reati di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale. Alla richiesta e' allegata, a pena di inammissibilita', la dichiarazione di voler proseguire o intraprendere il programma terapeutico. Se la richiesta e' ammissibile, il giudice concede all'imputato il termine di sessanta giorni per la produzione della documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 94-ter. Durante tale periodo i termini di durata della custodia cautelare sono sospesi. Il giudice, se non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ha prestato il consenso alla richiesta e se sussistono gli ulteriori presupposti di cui all'articolo 444, comma 2, del medesimo codice, se la misura richiesta risulta adeguata e sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dall'articolo 94-ter del presente testo unico per l'accoglimento della domanda, applica la pena concordata e ne autorizza l'esecuzione con le modalita' indicate nel programma terapeutico che, unitamente alla documentazione prodotta ai sensi del quarto periodo, e' allegato alla sentenza. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano se si procede per uno dei reati indicati dall'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale ovvero nei confronti di coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Si applicano gli articoli 444, commi 1-ter e 2, 445, comma 1-bis, 446, 447 e 448 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
2. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, quando l'imputato e' sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il giudice applica la misura cautelare degli arresti domiciliari con le modalita' di cui all'articolo 94-ter, comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 89.
3. Nei casi di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette, unitamente alla sentenza e al programma allegato, al magistrato di sorveglianza, che, entro quarantacinque giorni, applica la misura alternativa, se non ostano ragioni sopravvenute che determinano la revoca dell'autorizzazione alla detenzione domiciliare. L'ordinanza e' comunicata senza ritardo al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il provvedimento del tribunale di sorveglianza e' comunicato o notificato senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Quando il condannato si trova agli arresti domiciliari con le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 94-ter, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza lo stesso permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.
4. Quando emette sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale e vi e' richiesta dell'imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intenda intraprendere il programma di cui all'articolo 94-ter, comma 1, del presente testo unico, il giudice, se sussistono le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, autorizza il programma con le modalita' indicate. Si applica il comma 3 del presente articolo».
Art. 2
Definizione delle mansioni dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza
1. Nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti all'ufficio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attivita' dei magistrati nelle valutazioni necessarie alla tempestiva applicazione delle misure di cui all'articolo 94-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.
Art. 3
Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale
1. All'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale:
a) al primo periodo, le parole: «o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 o otto anni nei casi di cui all'articolo 94-ter»;
b) al secondo periodo, le parole: «e di cui all'articolo 94» sono sostituite dalle seguenti: «e di cui agli articoli 94 e 94-ter»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui all'articolo 94-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette senza ritardo, unitamente al programma terapeutico di cui al medesimo articolo 94-ter, al magistrato di sorveglianza, che provvede entro quarantacinque giorni all'eventuale applicazione della misura».
Art. 4
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 94-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelli per i quali sia stata pronunciata sentenza di primo grado. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' formulare la richiesta di cui al citato articolo 94-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale. Su istanza dell'imputato, che fornisca elementi di prova in ordine alla propria condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, il dibattimento e' sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunita' di formulare la richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di durata della custodia cautelare.
Art. 5
Abrogazione
1. All'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, il comma 6-bis e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una dotazione pari a euro 19.436.250 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 5;
b) quanto a euro 14.436.250 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, alinea, sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 26 novembre 2010, n. 199.
3. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1, alinea, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa ivi previsto.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 agosto 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia
Schillaci, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Nordio