L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione prevista dagli artt. 404-413 c.c., introdotta con la l. 9 gennaio 2004, n. 6, finalizzata a tutelare la persona che, per infermità o menomazione fisica o psichica, si trovi anche parzialmente o temporaneamente nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, con la minore limitazione possibile della capacità di agire.
La misura è flessibile e personalizzabile e si distingue dall’interdizione non per la gravità della patologia, ma per la valutazione della capacità residua e per la possibilità di predisporre un intervento meno afflittivo.
Può applicarsi anche in presenza di prodigalità, quando il comportamento dissipativo sia abituale e incida concretamente sulla gestione degli interessi, purché la misura sia proporzionata (Cass. ord. n. 36176/2023).
Il ricorso si presenta al giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario; possono proporlo il beneficiario stesso, il coniuge o convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e il pubblico ministero. Il giudice sente personalmente l’interessato e modella il provvedimento sulle sue condizioni concrete.
Il decreto individua specificamente gli atti per i quali è richiesta rappresentanza o assistenza. Il beneficiario conserva la capacità di agire per gli atti non espressamente limitati e per quelli della vita quotidiana. L’amministratore è tenuto a informare il beneficiario e a rendere conto periodicamente della gestione.
In ambito sanitario, l’attribuzione di poteri sostitutivi è legittima solo quando sia accertata una compromissione cognitiva tale da impedire la formazione di una volontà consapevole, dovendo il giudice motivare in concreto sulla proporzionalità dell’intervento (Cass. ord. n. 1396/2026).
La flessibilità dell’istituto incontra il limite del rispetto della vita privata e della dignità della persona: ogni restrizione significativa deve superare un rigoroso controllo di proporzionalità e di valutazione individualizzata (CEDU, 6 luglio 2023, ric. n. 46412/21).
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